Il sequestro preventivo di un blog: nuovi orientamenti alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 11895/2014

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Il 12 marzo 2014 sono state pubblicate le motivazioni della sentenza n. 11895/2014 della Quinta sezione penale della Corte di Cassazione; tale pronuncia è sicuramente destinata a lasciare il segno, in quanto vengono ad affermarsi una serie di principi di diritto che comporteranno una sempre maggiore difficoltà in relazione alla possibilità di oscurare, da parte dell’Autorità giudiziaria, blog e testate on-line.

La Suprema Corte è stata infatti chiamata a pronunciarsi in relazione ad un’ordinanza del Tribunale del Riesame di Udine, che confermava un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal G.I.P. del medesimo Tribunale, in relazione al sito internet “il perbenista.it”.

Il gestore di tale blog era sottoposto ad indagine in relazione all’ipotesi di reato di cui all’art. 595 comma 1 e 3 c.p., in quanto avrebbe pubblicato sul proprio sito una serie di commenti diffamatori nei confronti di due professionisti; in realtà, i commenti non erano stati direttamente inseriti dal blogger, bensì erano contenuti in alcuni post a commento dell’articolo principale, da parte di due utenti del sito. Confermando il provvedimento, il Riesame aveva argomentato che il sequestro preventivo dell’intero sito costituiva misura cautelare congrua nel caso in esame, in quanto il sito suddetto costituiva lo strumento mediante il quale i messaggi diffamatori erano stati diffusi, e che quindi, anche in futuro, sarebbe potuto essere utilizzato per il medesimo fine.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha però annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Ponendosi nel solco di una sua recente pronuncia (sez. V, n. 7155/2011), la Corte ha affermato innanzitutto che, data la natura stessa del blog quale strumento di diffusione periodica di contenuti informativi e multimediali on-line, un’azione inibitoria generale nei confronti del sito contenente il blog, attuata mediante sequestro preventivo, impedisce al blogger di esprimersi liberamente. La misura cautelare adottata incide quindi in maniera decisiva sul diritto individuale di espressione, garantito a livello costituzionale dall’art. 21 Cost., ma anche, in ambito sovranazionale, dall’art. 10 CEDU nonché dall’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Nella scelta della misura cautelare dovranno perciò essere individuate le effettive necessità all’imposizione di un vincolo così gravoso, in quanto l’interesse costituzionalmente protetto che viene ad essere coinvolto in un caso del genere – la libertà di parola – si caratterizza per un’area di tolleranza costituzionale molto ampia.

Calando i suddetti principi nel caso in di specie, la Suprema Corte ha quindi affermato che, se è pur vero che il sito oggetto di sequestro è stato utilizzato per realizzare delle condotte diffamatorie, non si può desumere da ciò una concreta pericolosità del sito in sé, venendo meno le esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p.

L’importanza della sentenza in commento non si esaurisce soltanto nella valutazione più stringente per quanto riguarda i criteri di individuazione delle misure cautelari nel caso di diffamazione compiuta mediante web-log, ma anche perché tale pronuncia afferma l’importanza del blog nella rete, e del suo ruolo, ormai insostituibile, relativamente al diritto di informazione e di libera espressione del pensiero.

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