Quali sono i limiti del diritto di cronaca in ambito giudiziario? La storia dell’informazione italiana degli ultimi vent’anni dimostra che è molto difficile trovare giornalisti che riportino fedelmente notizie riguardanti atti giudiziari senza sposare una tesi o quella contraria. E invece il giornalista, per rispettare la sua deontologia, scolpita nella sua legge professionale (l.69/63) e nel “decalogo” del 1984 dettato dalla Cassazione, dovrebbe riferire correttamente i fatti, in questo caso le risultanze degli atti di indagine, senza anticiparne le conclusioni in chiave “colpevolista”.
E’ quanto ha stabilito la Cassazione, nella sentenza n.3674 del primo febbraio 2011, respingendo il ricorso di Peter Gomez (Il Fatto Quotidiano), che chiedeva l’assoluzione dal reato di diffamazione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, Silvio Berlusconi. L’articolo incriminato riguardava un’inchiesta sui presunti finanziamenti della mafia al gruppo Fininvest e tradiva, in più punti, un chiaro orientamento contrario al premier.
I sostenitori di quest’ultimo hanno subito preso la palla al balzo, all’indomani di tale sentenza, per sbandierare la faziosità di certa informazione. I suoi detrattori hanno invece sottolineato come non sia stato tenuto in debito conto l’interesse pubblico alle informazioni fornite nell’articolo dallo stesso Peter Gomez.
I giudici del Palazzaccio hanno ribadito il diritto dei cittadini ad essere informati sulle vicende di chi è coinvolto in un procedimento civile o penale, soprattutto quando, in ragione della qualificazione pubblica del protagonista, la notizia sia di particolare rilievo sociale e politico.
Gli Ermellini in questa sentenza fanno salvo anche il diritto di critica: il giornalista può esprimere critiche purchè esse siano in correlazione con l’andamento del procedimento.
Ciò che invece è vietato al giornalista è assumere ruoli impropri da poliziotto o da giudice, vale a dire “effettuare ricostruzioni, analisi e valutazioni tendenti ad affiancare e precedere attività di polizia e magistratura, indipendentemente dai risultati di tali attività”. La cronaca è la missione del giornalista, la prognosi su eventi a venire non spetta invece a lui. La dietrologia preconcetta fa a pugni con un corretto esercizio del diritto di cronaca e con la deontologia del giornalista, chiamato a raccontare la verità (oggettiva o putativa) dei fatti, mettendo da parte commenti di parte che potrebbero anticipare un’eventuale condanna dell’imputato da parte dei giudici. Il giornalista commette un abuso, precisa la Cassazione, se “prospetta e anticipa l’evoluzione e l’esito delle indagini in chiave colpevolista, a fronte di indagini ufficiali né iniziate né concluse, senza essere in grado di dimostrare l’affidabilità di queste indagini private e la corrispondenza a verità storica del loro esito. Si propone ai cittadini un processo agarantista, dinanzi al quale il cittadino interessato ha, come unica garanzia di difesa, la querela per diffamazione”.