Il divieto di incroci tv-stampa, fra concorrenza e pluralismo

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L’Autorità antitrust (AG) ha recentemente inviato una segnalazione al Presidente del Consiglio in relazione alla titolarità del potere di proroga del divieto di incrocio tra televisione e stampa quotidiana. La questione può così sintetizzarsi. L’art. 43, comma 12, del D. lgs. 177/2005 disponeva che “i soggetti che esercitano l’attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani”. A partire dal 1 gennaio 2011, il divieto di incrocio sarebbe pertanto caduto. Con il decreto “Mille proroghe” il termine di vigenza del divieto è stato differito al 31 marzo 2011, attribuendo un potere di ulteriore proroga al 31 dicembre 2011 in capo al Presidente del Consiglio.

La segnalazione dell’AG si è limitata a stigmatizzare quest’ultimo profilo, a motivo dell’evidente conflitto di interessi in cui il Presidente del Consiglio, in quanto titolare di rilevanti partecipazioni in più di una rete televisiva nazionale analogica, si sarebbe trovato al momento di decidere se prorogare fino a dicembre 2011 il divieto di incrocio previsto dal citato art. 43.  L’AG auspicava dunque che questo potere fosse sottratto «alle competenze dell’attuale Presidente del Consiglio».

L’intervento dell’AG, ineccepibile, non merita particolari commenti, se non per il fatto che analoga segnalazione era già stata resa in precedenza, rimanendo inascoltata, così come disattesi sono rimasti gli auspici dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), ad avviso della quale la norma doveva essere adeguata all’evoluzione del sistema radiotelevisivo.

Gli interventi delle due autorità sono stati accolti con favore e si spera producano qualche effetto nei prossimi giorni. Le questioni contingenti del conflitto di interessi e dell’anomalia di un Primo ministro che controlla il principale gruppo radiotelevisivo nazionale non esimono, tuttavia, dal giudicare la meritevolezza del divieto di incrocio, ed in particolare se questo abbia ancora ragion d’essere o non sia invece un retaggio del passato, bloccando l’innovazione e il processo di convergenza tra diversi mezzi di informazione.

A me pare che il divieto di incrocio sia un palliativo il cui effetto è alquanto dubbio sotto il profilo del pluralismo ed è senz’altro un ostacolo allo sviluppo della concorrenza.

Prendendo innanzitutto in considerazione l’aspetto di tutela della concorrenza, la disposizione impedisce ai titolari di almeno due reti televisive analogiche non solo di acquisire un interesse in testate quotidiane esistenti, ma anche di partecipare alla creazione di nuovi quotidiani; tale divieto viene inoltre imposto automaticamente, ossia senza considerare la reale forza dei soggetti interessati (sia essa calcolata in termini di raccolta pubblicitaria, introiti complessivi, audience). Con il che emergono subito gli effetti concorrenzialmente perversi di tale divieto: (a) si impedisce l’ingresso sul mercato dell’editoria quotidiana, anche per crescita interna (creando cioè nuovi giornali e quindi aumentando i soggetti presenti sul mercato) ai grandi editori radiotelevisivi; (b) il divieto vale a prescindere dalla reale forza di mercato di questi ultimi: altro è infatti che Mediaset o RAI acquisiscano un giornale (ad esempio il Corriere della Sera), altro è che l’editore di La7 acquisti la testata “Il Foglio”; (c) paradossalmente, il divieto potrebbe tutelare Mediaset e RAI dalla concorrenza che potrebbe essere esercitata nei loro confronti nel mercato della televisione analogica. Si potrebbe sostenere, infatti, che se è vietato acquisire il controllo di un giornale da parte di un soggetto titolare di reti televisive analogiche, a maggior ragione è vietato detenerne il controllo (situazione quest’ultima che la norma non prevede perché la disciplina previgente, la c.d. legge Mammì, già contemplava detto divieto e aveva, quindi, imposto – nell’unico caso di non conformità rispetto al divieto – all’attuale Presidente del Consiglio di cedere la partecipazione di controllo ne il Giornale). Se questo è vero, il divieto non potrebbe che applicarsi simmetricamente alla opposta fattispecie di un’impresa editrice di giornali quotidiani che intendesse acquisire la titolarità di due reti televisive. Di conseguenza, se aumentassero le frequenze disponibili, oppure Telecom Italia Media volesse cedere le sue reti, si impedirebbe ai candidati potenzialmente più capaci di esercitare una pressione concorrenziale (gli editori presenti su altri media) di entrare sul mercato; (d) il divieto frena infine lo sviluppo (in particolare della stampa quotidiana) verso la convergenza dei diversi media, che oggi ha preso la strada dell’online su internet, ma che potrebbe affermarsi pure con mezzi più tradizionali.

La disposizione lascia perplessi anche sotto il profilo del pluralismo. L’AGCOM ricorda che le regole sulle partecipazioni incrociate nei più importanti media (televisione e stampa) rispondono all’esigenza di garantire la partecipazione di più imprese di comunicazione appartenenti ad una pluralità di soggetti, prevenendo i rischi di un’eccessiva concentrazione e garantendo la diversità dell’informazione, ai fini ultimi di preservare il pluralismo.

L’argomento potrebbe anche essere convincente, se non fosse viziato da due considerazioni di fondo.

In primo luogo, si vieta ad un soggetto titolare di due reti televisive di acquistare (o fondare) un giornale senza però impedirgli di possedere una terza rete televisiva. Se davvero si volesse tutelare il pluralismo, sarebbe allora in questa direzione che occorrerebbe prioritariamente operare. Invece, per anni i governi di centro destra, ma anche sinistra, hanno traccheggiato su questo punto, gli uni per evidenti interessi personali, gli altri forse per evitare di colpire i propri interessi indiretti nella RAI, e non sono nemmeno riusciti ad assicurare un minimo di pluralismo interno, specie nel settore televisivo privato. Così come le auspicate aperture alla concorrenza e al pluralismo che il digitale avrebbe senz’altro apportato – nei proclami del legislatore – altro non sono state se non una duopolistica occupazione dei nuovi spazi che si rendevano disponibili.

In secondo luogo, se davvero si ritenesse che il pluralismo dell’informazione sulla stampa quotidiana sia in pericolo (perché la norma in fondo tende a salvaguardare quest’ultimo), nonostante le sovvenzioni esistenti e la presenza di decine di testate quotidiane nazionali, politiche, pluri-regionali e regionali che caratterizza il panorama italiano, il rimedio dovrebbe guardare alle entrate complessive del sistema, piuttosto che ai divieti di incroci. Una più equa ripartizione delle risorse, in particolare pubblicitarie, potrebbe garantire il sostentamento della stampa quotidiana. E qui una recente ricerca di Nielsen parla chiaro. Prendendo i dati 2009, gli introiti Tv di Mediaset, pari a 2,78 miliardi di euro, rappresentano il doppio degli introiti dell’intera editoria quotidiana (1,4 miliardi) e oltre sei volte degli introiti pubblicitari del complesso dell’editoria radiofonica (0,43 miliardi). Se questo è vero, è sul famigerato Sistema Integrato delle Comunicazioni (sul quale il prof. Rossi scrisse l’articolo più incisivo: Sic!) che si dovrebbe operare.

Ecco perché la norma pare un mero palliativo con molti difetti. Non incide sui problemi reali, intervenendo solo per limitare il propagarsi dei danni di un eccesso di concentrazione nel mercato radiotelevisivo; ma nel far questo riduce la concorrenza e tutela poco il pluralismo. Peraltro, l’esperienza ci ha insegnato che il divieto di incrocio è facilmente aggirabile (non si tiene conto dei legami personali e familiari), ed è per certi versi monco, perché guarda alle reti televisive analogiche, ma si dimentica dell’evoluzione del mercato, che oggi vede la presenza di operatori, anche di peso, operanti nel digitale terrestre o con tecnologia satellitare e via cavo (in Inghilterra, in una situazione di mercato peraltro ben diversa da quella italiana, i problemi di incrocio si sono manifestati tra televisione via satellite e giornali quotidiani).

Nota: questo post è apparso in precedenza sul blog www.nelmerito.it

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Full Professor of Commercial Law at Bocconi University

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