*Fabrizio Di Benedetto (Co-Chair Competition Commission ICC Italia) e Jacques Moscianese (Executive Director, Head of Institutional Affairs, Intesa Sanpaolo e Expert Associé, ESSEC Business School Paris)
Introduzione
Si parla ormai diffusamente di metaverso, quasi come di una realtà (virtuale, si intende) ineluttabile con cui gli operatori economici dovranno fare i conti. Non a caso, Facebook, il più grande propugnatore del metaverso, ha deciso recentemente di assumere il nome di Meta, così come di rinominare il servizio Facebook Pay in Meta Pay[1]. Tuttavia, persino Facebook (rectius, Meta) ha dovuto riconoscere che – per ora – si tratta perlopiù di un’operazione di rebranding. Si usa la radice “meta” per riferirsi a esperienze che ancora hanno più a che vedere con internet 2.0 (l’internet dinamico), piuttosto che con un vero e proprio metaverso.
Insomma, senza sminuire l’importanza del metaverso, è indubbio che – a oggi – siamo in una fase davvero embrionale del suo sviluppo. Pertanto, il metaverso può essere oggetto di esame, qui per i suoi profili più propriamente giuridici, soltanto adottando un approccio comparatistico con l’esperienza relativa ad internet. Solo andando per analogia con quanto accaduto sinora con la realtà virtuale del web, si possono trarre alcuni spunti di riflessione sul rapporto fra diritto e realtà virtuale del metaverso. Qui, in particolare, interessa accennare ad alcuni aspetti caratterizzanti il diritto antitrust rispetto alla loro applicazione nel contesto del metaverso.
Metaversi più che metaverso
Secondo l’Accademia della Crusca – la quale si premura di farci sapere che la scheda presente sul suo sito internet relativa a tale parola “non promuove né ufficializza” l’uso della stessa – il metaverso è un sostantivo coniato dallo scrittore statunitense Neal Stephenson nel 1992 nel suo romanzo Snow Crash, in cui è “concepito come una sorta di realtà virtuale che si integra e si sovrappone a quella fisica e in cui ciascuno può muoversi e interagire attraverso l’utilizzo di avatar (alter ego digitali) personalizzati”[2].
Ma in questo momento è più opportuno parlare di metaversi piuttosto che di un singolo metaverso. Infatti, a differenza di internet – che ha rappresentato sostanzialmente un unico grande ambiente virtuale accessibile via via ai più –, di metaversi ce ne potranno essere diversi, proposti da più fornitori in concorrenza fra loro.
Potrebbe quindi – col tempo – affermarsi un metaverso preferito dai più che, nei fatti, potrebbe costituire l’unico metaverso esistente, emarginando tutti gli altri. Ma questo non è un esito sperabile, se guardiamo i metaversi con le lenti delle norme a tutela della concorrenza.
Allo stesso modo, però è bene evitare un effetto lock-in di chi opera su uno dei metaversi. Infatti, anche nel caso di una pluralità di fornitori di metaverso, gli utenti dei singoli metaversi potrebbero essere indotti a non spostarsi fra un metaverso e un altro, per la mancanza di interoperabilità fra gli stessi. Questo, in sostanza, porterebbe alla lunga ciascun metaverso a costituire un mercato a sé stante rispetto alla propria clientela, la quale – appunto – sarebbe vincolata a quello che si chiama single-homing. In questo caso, ciascun metaverso avrebbe un potere di mercato enorme sulle proprie controparti commerciali, le quali – disincentivate a cambiare operatore – sarebbero in balia del metaverso che hanno scelto la prima volta che hanno avuto accesso a questa realtà virtuale.
Nel senso di garantire l’interoperabilità vanno proprio le ultime dichiarazioni di Mark Zuckerberg, secondo cui “[i]deally, you should be able to sign into any metaverse experience and everything you’ve bought should be right there. There’s a long way to get there, but this kind of interoperability will deliver much better experiences for people and larger opportunities for creators. That is, the more places you can easily use your digital goods, the more you’ll value them, which creates a bigger market for creators. The more easily you can transact, the bigger the opportunity for creators should get as well. We’re looking forward to building this out”[3].
Questa volta non si può certo dire che il fondatore di Facebook propugni idee in contrasto con il diritto antitrust. Al contrario, come evidenziato dalle nuove linee guida sulle cooperazioni orizzontali proposte dalla Commissione europea, “l’interoperabilità e la compatibilità tecnologica favoriscono la concorrenza in base al merito tra tecnologie di diverse imprese e contribuiscono ad evitare la dipendenza da un fornitore particolare”[4].
Insomma, sarà benvenuta una fattiva collaborazione fra fornitori di metaverso al fine di stabilire regole comuni di interoperabilità, che garantiscano il multi-homing e – quindi – una vera concorrenza fra metaversi, che non si limiti al primo minuto, all’atto di scelta del metaverso, ma che si estenda durante tutto il periodo in cui un cliente intenderà godere dei servizi all’interno di questa nuova realtà virtuale.
Non a caso, rimedi come l’interoperabilità sono stati recentemente utilizzati per autorizzare – compatibilmente con la tutela della concorrenza – operazioni di concentrazione come quella fra Google e Fitbit[5]. In questo caso, gli impegni assunti da Google hanno permesso di autorizzare l’acquisizione, in quanto questi erano in grado di eliminare qualsiasi preoccupazione concorrenziale in termini di interoperabilità con Android OS da parte di operatori concorrenti di Fitbit[6].
Il metaverso come luogo di offerta dei servizi bancari
Il metaverso è, tutto sommato, un luogo, virtuale, ma pur sempre un luogo, in cui si forniranno e domanderanno beni e servizi. Insomma, sarà un ennesimo luogo di competizione, non diverso dal mercato fisico o da quello online. Sarà in realtà una via di mezzo fra il mercato fisico e quello su internet. Dopotutto, a pensarci bene, mentre per operare su internet è necessario avere qualche forma di competenza tecnica – banalmente, è necessario saper utilizzare un pc o un tablet o uno smartphone –, nel metaverso tutto sarà più simile all’esperienza fisica.
I servizi bancari, come tutti gli altri servizi digitalizzabili, potranno essere offerti sul metaverso, come oggi su internet. Ciò apre, per chi si occupa di antitrust, un tema di definizione del mercato rilevante. Infatti, soprattutto nel contesto del controllo delle concentrazioni, nel momento in cui si definisce il mercato di prodotto rilevante in ambito bancario – principalmente quello della raccolta bancaria – l’operatività online e quella fisica non sembrano trovarsi in concorrenza. Secondo la prassi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (infra, Autorità), le c.d. banche online (banche operanti esclusivamente o quasi esclusivamente online) non sono considerabili come sostituti delle banche tradizionali, né in termini di domanda né di offerta[7]. I consumatori interrogati dal sondaggio dell’Autorità, infatti, solo in parte passerebbero da un conto corrente tradizionale a uno online, in caso di un aumento del prezzo del 5% o del 10% del primo. Allo stesso tempo, le risposte di diversi operatori bancari tradizionali hanno segnalato che le banche online non possono essere considerate come loro credibili concorrenti.
Al di là dei commenti sulla conclusione raggiunta dall’Autorità[8], le banche operanti nel metaverso potrebbero subire la medesima sorte delle banche online, finendo così a costituire un mercato rilevante distinto. Come i consumatori difficilmente si sposterebbero da un conto tradizionale a un conto online, vi potrebbero essere altrettante difficoltà nel passare da un conto tradizionale o online ad un conto sul metaverso. Se così fosse, ci si troverebbe ad avere – in termini di definizione del mercato del prodotto nel contesto del controllo delle concentrazioni – tre mercati rilevanti distinti: la raccolta offline, quella online e quella sul metaverso.
Insomma, l’attività bancaria sul metaverso potrebbe complicare ancora di più la ricostruzione del mercato rilevante del prodotto in ambito bancario, quantomeno nel contesto delle concentrazioni. Ciò dipenderà, però, da come evolveranno il mercato e le preferenze del consumatore. In questo senso, la stessa Autorità ha iniziato a riconoscere un certo grado di pressione concorrenziale sulle banche tradizionali da parte delle banche online[9]. Pertanto, il tempo che ci separa da una vera e concreta attività bancaria sul metaverso potrebbe essere d’aiuto per ricostruire (in futuro) in modo diverso il mercato rilevante bancario, magari verso un mercato della raccolta unitario e non più suddiviso in base al canale (offline o online).
Conclusioni
È forse presto per trarre conclusioni in senso stretto sul rapporto fra diritto antitrust e metaverso, ma certamente l’esperienza fatta sinora dagli operatori di mercato e dalle autorità nel contesto del canale online sarà di grande utilità per impostare una corretta analisi concorrenziale nel metaverso, soprattutto quando questo non sarà più un modo diverso di chiamare ciò che già esiste, un mero rebranding, ma quando diventerà una vera e propria esperienza collettiva. Anche in questo caso, solo la concreta esperienza saprà indicare la strada per una corretta analisi antitrust.
[1] Cfr. https://about.fb.com/news/2022/06/introducing-meta-pay/.
[2] Cfr. https://accademiadellacrusca.it/it/parole-nuove/metaverso/21513.
[3] Cfr. https://www.facebook.com/zuck/posts/pfbid021Q1ZMJFWcXBvPcaqpLWgp3x5HTMD3vyVNbPB17BcuX6n1UmAKh7Kyv6dUb6oKP7Nl.
[4] Progetto di Comunicazione della Commissione – Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale, p. 501 (https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations/2022-hbers_it#modal).
[5] Commission Decision of 17.12.2020 declaring a concentration to be compatible with the internal market and the EEA agreement, Case M.9660 – GOOGLE/FITBIT (https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases1/202120/m9660_3314_3.pdf).
[6] Ibidem, p. 1011.
[7] C12138 – CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL’ALTO ADIGE/GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO DELLE CASSE RAIFFEISEN, Provvedimento n. 27172, pp. 31-39 e 84 (https://www.agcm.it/dotcmsCustom/getDominoAttach?urlStr=192.168.14.10:8080/41256297003874BD/0/F7275621023AB655C12582AA003B089E/$File/p27172.pdf).
[8] In questa sede, si consenta solo di evidenziare che – nonostante la mancata sostituibilità dichiarata dall’Autorità – all’atto pratico di calcolare le quote di mercato degli istituti di credito in base alla c.d. residenza dello sportello, i dati di sistema di Banca d’Italia includono altresì la raccolta c.d. online (compresa quella di banche operanti solo online), considerato che ciascun conto (che sia online oppure no) è collegato ad un codice CAB che individua una filiale fisica.
[9] C12138, cit., p. 84.