Lo scrivo con profondo orgoglio, benché il mio animus sabaudo (o savoiardo, come si dice dalle mie parti) stia alzando le barricate: a Torino siamo stati davvero bravi!
Tutti insieme: avvocati, giudici, cancellieri ed informatici.
Esattamente un anno fa iniziava, infatti, la sperimentazione delle notifiche penali telematiche.
Abbiamo fatto incontri, riunioni, sessioni di prove pratiche; abbiamo trovato falle nel sistema informatico del Ministero, abbiamo proposto modifiche, abbiamo risolto i problemi ed alla fine, con l’ovvio limite del perfettibile, il 15 settembre in Gazzetta Ufficiale è stato finalmente pubblicato il decreto che autorizza Tribunale e Procura di Torino ad effettuare le notificazioni penali a mezzo PEC.
Se non che, nessuno ha riconosciuto al gruppo di lavoro torinese il merito del lavoro svolto e l’informazione al pubblico dell’importante implementazione tecnica, che il Ministero si era espressamente riservata, è sfociata in un mero comunincato stampa, una nota in data 5 ottobre, in cui il Ministro Severino, nonostante il sistema telematico a Torino sia attivo ed abbia validità legale dal 1° ottobre, declina al futuro l’utilizzo delle notificazioni telematiche nel settore penale.
Peccato che dal 1° al 14 ottobre sono state regolarmente inviate ben 3932 notifiche a mezzo PEC!
Non solo.
Pochi giorni fa è stato pubblicato in Gazzetta il decreto legge recante misure urgenti per la crescita digitale del Paese, il quale in tema di digitalizzazione della giustizia, a mio avviso, fa dei gran passi indietro.
Vediamo le note dolenti.
1. Il decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 non dà atto che le notifiche penali telematiche siano già funzionanti (sic!), stabilendo per il settore penale [art.16, comma 9, lett.d)] che le disposizioni di cui all’art.16, commi da 4 a 8, acquisteranno efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali di attuazione.
2. L’art.16, comma 4, del decreto legge ribadisce che la PEC possa essere utilizzata solo per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli artt.148, comma 2 bis, 149, 150, 151, comma 2, c.p.p., ovverosia, in sintesi, in sostituzione di fax, telefono e telegrafo. La notifica a mezzo ufficiale giudiziario (art.148, comma 1, c.p.p.) rimane dunque la regola e la notifica a mezzo PEC l’eccezione (in quanto le modalità di cui all’art.148, comma 2 bis, c.p.p., sebbene ormai prassi generalizzata, restano subordinate alla discrezionalità dell’Autorità giudiziaria).
3. Sempre l’art.16, comma 4, prosegue stabilendo che la relazione di notificazione viene redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria. Chi conosce il funzionamento del PPT sa benissimo che, in esito alla notifica a mezzo PEC, il sistema prevede la possibilità di stampare un report, chiamato “artefatto”, il quale è un pezzo di carta privo di valore legale (peraltro notevolmente implementato in base ai rilievi torinesi perché inizialmente era disadorno come un cipresso a Natale). Sarebbe quella la relazione di notificazione? E se invece non è quella, di cosa stiamo parlando?
4. Ancora l’art.16, comma 4, con riguardo agli indirizzi di posta elettronica certificata che gli uffici giudiziari dovranno utilizzare per le notificazioni non fa riferimento al ReGIndE (registro generale indirizzi elettronici), registro appositamente istituito dal Ministero e costantemente implementato ed aggiornato dai singoli ordini forensi, bensì ad elenchi pubblici o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, creando in tal modo un’ingiustificata confusione (si noti, ad esempio, che sull’albo online nazionale accessibile sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale Forense, gli indirizzi PEC non sono pubblicati, per cui prima facie l’intera categoria parrebbe non solo sprovvista di PEC e dunque passibile di notifica mediante deposito in cancelleria ma anche inadempiente rispetto all’obbligo di legge di cui al D.L.185/08).
5. Il decreto legge ripropone pedissequamente il testo del primo comma dell’art.51 del D.L. 112/2008 (e successive modificazioni) nella parte in cui prevedeva (uso il passato perché l’art.51 viene dal decreto crescita abrogato) che la notificazione che contiene dati sensibili è effettuata a mezzo PEC solo per estratto con contestuale messa a disposizione, su di un sito internet individuato dall’amministrazione, dell’atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all’art.64 del D. L.vo 82/2005 (carta nazionale servizi… in pratica, la smart card).
Ebbene, di quale sito si sta parlando?
Possiamo ipotizzare si tratti del portale giustizia (http://pst.giustizia.it/PST), ma nessuna conferma vi è in proposito perché non consta (almeno non a Torino) che neanche nell’ambito del processo civile telematico, avviato ormai da tempo, nessuno si sia mai premurato di applicare la norma de qua, disponendo una notifica per estratto.
Senza contare che nel penale risulta davvero difficile comprendere cosa si debba intendere per atto che contiene dati sensibili atteso che gli atti penali contengono tutti indistintamente dati giudiziari, ovverosia dati che il codice privacy parifica in toto ai dati sensibili.
Dobbiamo forse ipotizzare che la norma faccia impropriamente riferimento, ad esempio, agli atti che contengono dati relativi alla salute? Forse. Con l’ovvia conseguenza, però, che un decreto di citazione avanti il Giudice di Pace per una lesione colposa da sinistro stradale che abbia cagionato un giorno di malattia dovrebbe essere notificata per estratto, mentre una violenza sessuale di gruppo o un delitto di pedopornografia, no!
Il fatto è, voi non ci crederete, che tra le tante attività che il gruppo di lavoro di sperimentazione PPT ha svolto c’è stato anche un approfondito studio della questione sfociato in un documento congiunto (cui ho personalmente contribuito con questo parere) trasmesso al Ministero l’11 gennaio 2012.
In tale documento sono state enucleate varie argomentazioni a favore della notifica a mezzo PEC, tra cui un’attenta analisi sul bilanciamento tra diritto alla riservatezza ed altri diritti fondamentali connessi al processo penale, tra cui il diritto di difesa ed il diritto ad un equo processo in tempi ragionevoli, nonché considerazioni giuridiche sul ruolo del difensore nel processo penale che, in quanto parte necessaria, è soggetto legislativamente affidabile (si pensi ai difensori di ufficio) quanto al trattamento dei dati personali dei suoi assistititi (si badi, infatti, che analoga previsione di notifica per estratto non è prevista per le notifiche tra giudicanti e pubblici ministeri).
Ciò senza voler scomodare riflessioni sulla sicurezza tecnica intrinseca della posta certificata, sicuramente più sicura dell’ufficiale giudiziario che oggi arriva, bussa e “molla” in studio un plico pre-compilato di notifiche, magari anche quelle dello studio del piano di sotto!
E senza considerare che la notifica per estratto comporta un aggravio di tempi e mezzi incompatibili con le esigenze di celerità di alcune comunicazioni sintomatiche del penale (e.g. udienza di convalida dell’arresto).
A nove mesi di distanza, aggiungo un ulteriore tassello. Gli avvocati sono tenuti per legge a munirsi di PEC, ma non di smart card. Come è pensabile anche solo ipotizzare che per ricevere un atto che gli è dovuto il difensore debba essere gravato dall’adempimento di un onere non sancito per legge? La pubblica amministrazione non può accollare ai privati cittadini la soluzione di problemi tecnici (ammesso e non concesso che vi siano) a cui dovrebbe dare essa stessa risposta.
La situazione della digitalizzazione della giustizia penale è dunque nei seguenti termini:
- a Torino dal 1° ottobre sono partite le notifiche penali telematiche, ma ex lege esse non sostituiscono le notifiche a mezzo ufficiale giudiziario;
- il cd. “decreto legge crescita 2.0” non dà atto che a Torino il PPT sia già in funzione, rimandando per tutto ciò che riguarda il penale a futuri decreti attuativi;
- il decreto prevede che siano immediatamente applicabili alcune disposizioni tra cui quella secondo cui, se l’atto in notifica contiene dati sensibili, esso debba essere notificato in estratto via PEC ed integralmente su apposito sito accessibile solo con smart card;
- non è dato sapere quale sia il sito in questione, né se sia attiva la relativa area ad accesso riservato;
- in ogni caso, detta procedura, sebbene prevista sin dal D.L. 112/2008, non risulta mai esser stata applicata nel processo civile telematico, ormai da tempo a regime;
- la procedura non pare applicabile al processo penale per le sue congenite caratteristiche, ma il legislatore, sebbene investito della problematica, non solo non ha fornito una risposta ma non ha neanche mai affrontato la questione;
- last but not least, il decreto subordina la validità di un atto dovuto dell’Autorità giudiziaria all’adempimento da parte del privato di onere tecnico non previsto da alcuna previsione normativa.
Se questa è giustizia digitale!
Meno male che a Torino, pragmatici, tiriamo avanti esattamente come il prete di periferia di Jovanotti (la canzone, significativamente, è: “Penso positivo”) … che va avanti nonostante il Vaticano.