Facebook e l’aggravante del luogo aperto al pubblico prevista dall’art. 660 c.p.

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Il tema della natura del noto social network Facebook, che tanto aveva interessato per il delitto di diffamazione, viene ora ripreso dalla Corte di Cassazione, sezione I penale, 11 luglio 2014, n. 37596, in relazione al reato di molestie descritto dall’art. 660 c.p.

Il fatto posto a fondamento del giudizio era duplica:  il caporedattore di un quotidiano locale aveva tormentato con commenti una redattrice, nell’immobile della redazione, e, quindi, sotto pseudonimo ( a lui riconducibile) aveva indirizzato i medesimi commenti su Facebook alla stessa.

Il giudizio di merito aveva avuto esiti contraddittori: il Tribunale aveva assolto l’imputato negando che gli uffici della redazione e Facebook potessero qualificarsi “luoghi aperti al pubblico”, come richiesto dalla fattispecie penale. La Corte d’Appello aveva operato un revirement, riferendo la negata qualifica ad entrambe le ipotesi.

La sentenza della Corte di Cassazione, investita del ricorso dell’imputato, è perspicua e denota la completa padronanza della configurazione di Facebook.

Sul punto, infatti, considera che la bacheca personale di un utente va considerata luogo aperto al pubblico: ritenuta “luogo virtuale aperto all’accesso di chiunque utilizzi la rete”. Aggiunge la Suprema Corte che: “Di fatto sembra innegabile che la piattaforma sociale Facebook (disponibile in oltre 70 lingue, che già ad agosto del 2008 contava i suoi primi cento milioni di utenti attivi come primo servizio di rete sociale) rappresenti una sorta di agorà virtuale. Una “piazza immateriale” che consente un numero indeterminato di “accessi” e di visioni, resa possibile da un’evoluzione scientifica, che certo il legislatore non era arrivato ad immaginare. Ma che la lettera della legge no impedisce di escludere dalla nozione di luogo e che, a fronte della rivoluzione portata alle forme di aggregazione e alle tradizionali nozioni di comunità sociale, la sua ratio impone anzi di considerare”.

Il principio affermato appare ineccepibile e non corrisponde ad un’interpretazione analogica della nozione di luogo aperto al pubblico, in quanto la norma incriminatrice non opera distinzioni tra luoghi concreti ed immateriali.

Va poi particolarmente apprezzata al sentenza per la decisione conclusiva. Muovendo dal principio affermato, nota che vi è una contraddizione irrisolta fra le affermazioni in fatto della sentenza e quella del ricorso. Nella prima si da per scontato che i post molestatori fossero stati pubblicati sulla bacheca della persona offesa e, dunque, risultassero accessibili ad un numero indeterminato di persone, mentre nel ricorso si insiste sulla circostanze che le espressioni scomode erano state inviate tramite la messaggistica personale non raggiungibile dall’esterno.

Il Supremo Collegio ritiene che questo dato meriti un approfondimento, apparendo ovvio che la versione fattuale fornita nel ricorso escluderebbe l’elemento costitutivo del reato in questione.

Tuttavia, l’annullamento con rinvio, necessario per accertare il reale svolgimento del fatto, era interdetto alla Corte dall’intervenuta prescrizione che, come noto, deve essere immediatamente dichiarata e paralizza nuove indagini.

La sensibilità della Cassazione si mostra, dunque, acuta anche in questa parte della sentenza, dove opportunamente distingue fra bacheca e messaggistica individuale, ai fini della configurazione dell’elemento del luogo aperto al pubblico e, quindi, dell’integrazione del reato.

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