Diritto all’oblio e revisinionismo storico: due facce della stessa medaglia?

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Siamo nei primi anni ’40 quando i diritti della personalità vengono alla luce nel sistema normativo italiano e, allora, il Legislatore non poteva sapere, non avrebbe mai potuto immaginare, che quella che sembrava una evoluzione lecita e giusta, un riposizionamento della persona al centro del Diritto, con la configurazione di diritti nuovi, calzanti, come il diritto all’immagine, al nome, all’identità personale, si sarebbe trasformata in una battaglia quasi da luddismo informatico, corrente che vorrebbe eliminare gli ultimi venti anni di evoluzione su Internet, per consegnare il controllo di chi siamo e della nostra storia in mano non allo Stato, oggetto della più parte delle utopie classiche, ma ai privati.

Andiamo con ordine.

E’ il 13 Maggio 2014 e l’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González hanno appena ottenuto sentenza favorevole da parte della Corte di Giustizia Europa nel caso contro Google Spain. L’argomento della disputa è quadruplo e le soluzioni proposte non sono nette quanto possono sembrare

–  Google non può considerarsi semplice vettore di informazioni, come un qualsiasi impiegato delle Poste, che reperisce “pacchetti” di dati – sensibili o meno – pubblicati da terzi e a questi esplicitamente affidati, avendo evitato i protocolli di esclusione (particolari elementi di codice che indicano ai crawler di Google di non indicizzare talune pagine o informazioni). Infatti «l’attività di un motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell’indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza, deve essere qualificata come «trattamento di dati personali», ai sensi del citato articolo 2, lettera b) [della direttiva 95/46/CE, nda], qualora tali informazioni contengano dati personali» e, inoltre, «il gestore di detto motore di ricerca deve essere considerato come il «responsabile» del trattamento summenzionato»;

–  Google deve sottostare alla normativa spagnola sulla protezione dei dati, e quindi, contemporaneamente, alle antinomie di tutte le normative nazionali dove esso opera;

–  Google, in quanto elemento dominante della scena di Internet, deve sopperire all’inerzia dei “content owner” o all’inerzia del richiedente oblio, essendo «obbligato a sopprimere, dall’elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita»;

–  Google deve farsi al contempo giudice e giuria dei casi in cui esso stesso è sotto esame, dovendo «verificare in particolare se l’interessato abbia diritto a che l’informazione in questione riguardante la sua persona non venga più […] collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome». Deve, inoltre, fare attenzione al fatto che non è necessario che «l’inclusione dell’informazione in questione in tale elenco arrechi un pregiudizio a detto interessato». Dunque, rientrando il Diritto all’Oblio nell’alveo dei diritti della personalità e siccome «i diritti fondamentali […] prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull’interesse [del]pubblico ad accedere all’informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona», il motore di ricerca dovrà, nel caso in cui tali informazioni appaiano «inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti, ovvero eccessive» cancellarne l’indicizzazione, salvo che «per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, […] l’ingerenza nei suoi diritti fondamentali [sia]giustificata».

È il 21 Maggio 2015, invece, quando Isabelle Falque-Pierrotin, Presidente della Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), diffida Google Inc.: secondo l’Autorità garante della privacy per la Francia, la società di Mountain View dovrà deindicizzare i contenuti meritevoli di diritto all’oblio non solo dai domini nazionali europei, ma anche dagli altri 200 domini di altri paesi, compreso il più generico dominio “.com”. Questa situazione è ancora in sospeso, ma i risvolti di questa decisione potrebbero avere una portata superiore a quella auspicabile.

Oggi.

È oggi che l’opinione pubblica deve prendere una decisione e deve prenderla in fretta, restando cosciente che ciò che accadrà nel futuro altro non sarà che la conseguenza delle nostre decisioni oggi, comprendendo che «chi controlla il passato controlla il futuro, chi controlla il presente controlla il passato» (G. Orwell, 1984).

È infatti una sorta di “bipensiero” orwelliano quello che ci verrebbe imposto da una società che ritenga il diritto all’oblio un diritto meritevole di tutela. Questo perché, almeno secondo la giurisprudenza nostrana – ma chi scrive non dubita che ciò troverà senz’altro applicazione anche al di fuori dei nostri confini –, «quando il fatto precedente per altri eventi sopravvenuti ritorna di attualità, rinasce un nuovo interesse pubblico alla informazione» (caso Rendo, Cassazione 9 Aprile 1998, n. 3679). Svolgendo il concetto, nel caso in cui accada un qualsiasi fatto di interesse pubblico, dovremo anzitutto documentarci sullo stesso, conseguentemente, trascorso un lasso di tempo sufficientemente lungo, dimenticarcene e, susseguentemente, nel caso in cui accada qualcosa di nuovo collegato a quel precedente fatto, tornare a ricordarcene come se nulla fosse accaduto. Nessuno ci impone di effettivamente dimenticare quanto a nostra conoscenza, certo, ma l’effetto non può che essere quello di cancellare la memoria, essendo inibito il nostro diritto di divulgare quanto conosciamo a pena di una condanna per… diffamazione? Violazione dell’oblio? Violazione del diritto alla riservatezza? Contravvenzione ad una sentenza? Non è molto chiaro, visto che il primo caso che ha giudizialmente stabilito l’esistenza del diritto ad essere deindicizzati, ha reso il richiedente oblio una delle persone più conosciute in Europa.

Superato lo shock da psicosi ciclotimica, è necessario analizzare la questione anche da altri punti di vista: se la lettura assolutistica (recte, interpretazione restrittiva) della sentenza da parte della CNIL dovesse trovare un sostegno in nuova e favorevole giurisprudenza della CJEU, ci si troverebbe nella imbarazzante situazione di dover sottostare alle decisioni non solo della Francia in merito a ciò che gli utenti internet potranno trovare su Google, ma anche di paesi molto meno liberali in materia di diritto di informazione (quali Cina, Russia e, perché no, Corea del Nord un giorno).

Da una parte le argomentazioni della Francia potrebbero reggere, basandosi anche, per il caso delle sentenze e dei dati derivanti da procedimenti giudiziari trascorsi, su un allargamento del cappello della sovranità nazionale sugli atti provenienti da uno dei poteri dello Stato, in questo caso la funzione giudiziaria.

D’altro canto il diritto internazionale ci insegna che la sovranità non può essere limitata da alcuna autorità superiore, ergo Google si troverebbe tra diversi fuochi, entrambi sovrani e con il potere di imporre sanzioni.

È ovviamente necessario parlare anche di numeri prima di tirare le somme.
Quanto scopriamo, grazie ai dati del Garante della Privacy, è che dal momento dell’attivazione della modulistica per il riconoscimento del diritto all’oblio da parte di Google ad oggi, poco più di una cinquantina di interessati hanno richiesto una revisione del processo decisionale della società di Mountain View. Il dato ricavato è che una decisione di rigetto ogni tre era infondata. A preoccupare, però, non sono tanto i casi in cui Google neghi il diritto all’oblio a qualcuno che, secondo la giurisprudenza vigente, ne avrebbe diritto, bensì l’autonomia di decisione che Google ha ottenuto per gli altri casi e che, se la percentuale è simile a quella ricavata dai casi scartati, denota che la fallibilità di Google si attesta attorno al 40% dei casi presi in esame. Ciò vorrebbe dire che ogni cinque deindicizzazioni, due non avrebbero dovuto avere luogo.

Altro aspetto interessante è quello della possibile futura monetizzazione del servizio: è facile argomentare che Google, o qualsiasi altro motore di ricerca, non abbia e non possa avere alcun interesse nello spendere risorse lavorative ed economiche nel gestire un servizio di oblio per i cittadini europei (perché solo a questi, al momento, si applica il diritto all’oblio, anche se da Gennaio 2016 seguirà il nostro cammino un altro paese campione nella tutela dei diritti umani quale la Russia), ma è anche facile ribattere che, visto il rango di legalità raggiunto dalla procedura, potrebbe essere facile per Google provare a rientrare dalla spesa, in modo più o meno lecito: il mondo è pieno di persone disposte a pagare una fortuna affinché una data foto o un dato articolo spariscano definitivamente dalla circolazione, che questo rientri nei parametri previsti dalla definizione di diritto all’oblio o meno.

È questo dunque il momento in cui tutto è cambiato, il momento in cui un privato ha preso definitivamente il controllo dei nostri dati su internet. Il momento in cui la necessità di sostenere un ideale quale l’esistenza di una «privacy storica», di un diritto al «segreto del disonore» (Cassazione 13 Maggio 1958, n. 1563), ha preso il sopravvento sul senso della misura delle cose e ha consegnato un pacchetto di decisioni importanti da prendere, direttamente nelle mani dell’imputato.

Google è quindi chiamato a rispondere a domande quali: quando un’informazione può dirsi adeguata? Quando pertinente? Quando eccessiva? Quale livello di immersione nella vita pubblica è necessario affinché i criteri predetti non abbiano più rilevanza? Qual è il momento preciso nel tempo in cui una informazione perde rilevanza? E quale quello in cui un’informazione può recuperarla? Esiste una sorta di prescrizione della rilevanza dell’Informazione?

A chiosa, può essere interessante il seguente aneddoto.
Ertosi a paladino della libertà dell’Informazione e del diritto delle future generazioni a poter ritrovare i libri di storia intatti, è Jimmy Wales, co-fondatore di Wikipedia, che ha definito immorale il diritto all’oblio, portando avanti la battaglia di principio contro Google e la CJEU su di una pagina Wikipedia che segnala tutte le pagine deindicizzate. Per quanto il sostegno sia gradito, ricordiamo che Wikipedia in passato si è già piegata al diritto all’oblio, nel caso dei fratelli Wolfgang Werlé e Manfred Lauber nel 2009; ricordiamo inoltre che, al minimo accenno di controversia legale, l’impavido guerriero enciclopedico non ci pensa due volte prima di oscurare e bloccare le pagine, come nel caso di Filippo Facci.

 

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