Il diritto UE lascia agli Stati membri un certo margine di discrezionalità nel definire gli eventi che, in quanto dotati di “particolare rilevanza per la società”, devono essere trasmessi su canali tv liberamente accessibili al pubblico e non possono formare oggetto d’esclusiva. Questo il principio affermato nelle conclusioni presentate il 12 dicembre dall’Avvocato Generale Jääskinen (AG) nelle cause UEFA e FIFA v Commissione. Su tale base, l’AG suggerisce alla Corte UE di rigettare gli appelli di UEFA e FIFA, che hanno chiesto, invece, l’annullamento delle decisioni con le quali nel 2007 la Commissione europea aveva approvato l’inclusione integrale della Coppa del mondo e del Campionato europeo di calcio nelle liste degli eventi di rilevanza nazionale di Regno Unito e Belgio.
La controversia riguarda il meccanismo di redazione delle “liste nazionali degli eventi rilevanti” ai sensi dell’art. 3-bis della Direttiva 89/552/CEE, norma abrogata e trasfusa nel vigente art. 14 della Direttiva 2010/13/CE (Direttiva SMAV). Data la sostanziale identità delle disposizioni, il giudizio della Corte nel caso UEFA e FIFA v Commissione è destinato ad aver rilievo ai fini dell’interpretazione del vigente art. 14 della Direttiva SMAV, e delle disposizioni nazionali di recepimento della normativa UE (in particolare, per l’Italia, l’art. 32-ter TUSMAR).
La cognizione della Corte – limitata in sede d’appello alle sole “questioni di diritto” – verte in particolare: (i) sulla discrezionalità goduta dagli Stati membri e sul potere di controllo detenuto dalla Commissione europea in sede, rispettivamente, di redazione e verifica delle “liste nazionali”; (ii) sui criteri che consentono l’integrale inclusione, nelle liste, di eventi articolati come i campionati; (iii) sulla proporzionalità delle restrizioni che il meccanismo degli “eventi rilevanti” determina per i diritti di proprietà, nella specie, di UEFA e FIFA.
(i) Discrezionalità delle autorità nazionali. Sul primo punto, l’AG ribadisce che la redazione delle liste ricade nella competenza delle autorità nazionali, che detengono un certo margine di discrezionalità nel definire le misure ritenute più idonee ad assicurare la libera diffusione delle trasmissioni tv nel contesto culturale e sociale nazionale. Il conseguente controllo, che la Commissione europea è chiamata a svolgere sui contenuti delle liste, è limitato ai soli casi di “errore manifesto di valutazione” da parte delle autorità nazionali.
(ii) Integrale inclusione dei campionati. Quanto all’ammissibilità dell’integrale inclusione della Coppa del mondo e del Campionato europeo nelle liste, l’AG avalla l’approccio seguito dalle autorità di Regno Unito e Belgio: queste avevano ritenuto dotate di rilevanza sociale tutte le partite (anche quelle che non schieravano direttamente la squadra nazionale), in quanto comunque determinanti lo svolgimento della competizione e le prospettive di vittoria finale della nazionale. A questo riguardo, l’AG precisa che un medesimo evento può essere oggetto di difformi valutazioni da parte degli Stati membri, di modo che sarebbe perfettamente ammissibile che alcuni Paesi indichino come “eventi rilevanti” solo le partite in cui gioca la squadra nazionale, mentre altri (come Regno Unito e Belgio nella fattispecie) considerino “rilevante” l’intera competizione. Secondo quanto riconosciuto in primo grado dal Tribunale, il fatto che Coppa del mondo e Campionato europeo siano state inserite negli “eventi rilevanti” citati dalla Direttiva 89/552/CEE a titolo esemplificativo, non implica necessariamente che tali competizioni debbano essere integralmente incluse nelle “liste nazionali”. Tuttavia, laddove uno Stato membro volesse procedere in tal senso, esso non sarebbe tenuto a fornire una specifica motivazione per dimostrare che si tratti di eventi di particolare rilevanza.
(iii) Diritti di proprietà di UEFA e FIFA. Particolarmente delicato è il punto che concerne la restrizione dei diritti di proprietà di UEFA e FIFA, derivante dall’inclusione degli eventi nelle “liste nazionali” con la conseguente impossibilità di cedere i diritti tv in esclusiva. A questo riguardo, l’AG oppone una totale chiusura alle tesi delle appellanti, rilevando che sarebbe stato lo stesso legislatore UE a dettare (in sede di formulazione dell’art. 3-bis della Direttiva 89/552/CEE) i criteri che assicurano il contemperamento fra diritti di proprietà di UEFA/FIFA, da un lato, e gli interessi generali connessi alla diffusione degli “eventi rilevanti”, dall’altro. A tal proposito, l’AG rileva che “vista, infatti, la ponderazione degli interessi derivante dalla direttiva 89/552 modificata, mi sembra che il legislatore dell’Unione abbia fondati motivi per porre limiti o restrizioni al diritto di proprietà fatto valere dall’UEFA e dalla FIFA vuoi in nome dei diritti fondamentali altrui, come il diritto all’informazione, vuoi a titolo dell’interesse generale. Osservo inoltre che il diritto riconosciuto nella fattispecie si differenzia dal concetto essenziale del diritto di proprietà tutelato contro gli interventi del legislatore. Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, quand’anche i diritti di proprietà intellettuale siano riconosciuti, i loro titolari non beneficiano di una garanzia che consente loro di chiedere il più alto compenso possibile. Inoltre, dato che il diritto di cui l’UEFA e la FIFA rivendicano l’esistenza non è definito né dal diritto nazionale né dal diritto dell’Unione, il suo ambito di applicazione dipende, quanto alla sua stessa esistenza, dalle disposizioni che ne definiscono i limiti, come l’articolo 3 bis della direttiva 89/552 modificata”.
In seguito alla presentazione delle conclusioni dell’AG (che rivestono natura di “parere non vincolante”), le cause sono ora trattenute in decisione. Spetta alla Corte di giustizia definire l’esito della vicenda, con sentenza che sarà pronunciata nei prossimi mesi.