Direttiva sui Servizi di Media Audiovisivi e piattaforme online: la Commissione europea rende nota le sua posizione

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Il 25 maggio la Commissione europea, nell’ambito della strategia per il mercato unico digitale inaugurata nel maggio dello scorso anno, ha presentato un pacchetto di iniziative volte a modernizzare il quadro legislativo europeo – e quindi, a cascata, del quadro legislativo dei singoli stati membri – (i) in materia di fornitori di servizi di media audiovisivi, attraverso una nuova proposta di direttiva e (ii) sulle piattaforme online con una comunicazione intitolata “Online Platforms and the Digital Single Market. Opportunities and Challenges for Europe”.

 

La proposta di direttiva

La proposta di direttiva interviene, modificandola, sulla Direttiva 2010/13/UE (Direttiva sui servizi di media audiovisivi – “Direttiva SMA”). Alla base dell’intervento, vi è l’emersione di nuovi attori nel settore dei media audiovisivi quali le piattaforme per la condivisione di video online (cd. video sharing), che consentono a utenti per lo più di giovane età di guardare e condividere video creati dagli utenti stessi su internet. Accanto a questi nuovi attori, la Commissione nota come anche fra gli operatori che svolgono attività editoriale si stiano affermando nuovi modelli di business, con il video-on-demand (VOD) che si sta affiancando alla tradizionale offerta televisiva lineare.

In linea con la ragione ispiratrice della proposta di direttiva, tra le novità principali spicca l’introduzione di una disciplina dedicata alle piattaforme di video sharing. In particolare, si prevede l’obbligo per gli Stati membri di introdurre misure finalizzate alla tutela dei minori e contro l’incitamento all’odio e alla violenza nel contesto delle piattaforme di condivisione video online, possibilmente tramite il metodo della co-regolamentazione. In ogni caso, gli Stati membri non potranno arrivare a introdurre un obbligo generalizzato di monitoraggio dei contenuti trasmessi: restano infatti ferme le previsioni della Direttiva e-commerce in materia di responsabilità degli internet service provider. Inoltre gli stati membri non potranno introdurre misure più stringenti nei confronti delle piattaforme di video sharing rispetto a quelle previste dalla direttiva. La disposizione non viene però estesa anche agli altri servizi regolati dalla Direttiva SMA (TV e VOD), per i quali dunque l’armonizzazione rimane parziale.

La proposta della Commissione introduce delle disposizioni dirette ad avvicinare la disciplina delle trasmissioni televisive a quella del video-on-demand. Così, da un lato si uniforma la disciplina dedicata alla tutela dei minori, che troverà applicazione sia alle trasmissioni televisive che al video-on-demand, mentre dall’altro, con l’eliminazione dell’attuale articolo 27 della direttiva SMA, cade il divieto assoluto di programmi contenenti scene pornografiche o di violenza gratuita per le emittenti televisive. Allo stesso tempo, si prevede per i servizi VOD l’obbligo di destinare alle opere europee una quota pari ad almeno il 20% dei loro cataloghi.

La proposta di direttiva introduce inoltre una maggiore flessibilità in tema di product placement e di pubblicità nelle trasmissioni televisive. In particolare:

  • vengono eliminati i limiti orari di affollamento pubblicitario; al loro posto, si prevede un limite pari al 20% della fascia oraria 7-23
  • scompare il divieto di spot isolati;
  • i film potranno essere interrotti da break pubblicitari ogni 20 minuti.

Infine, la proposta di direttiva dedica alcune disposizioni al ruolo delle autorità di regolamentazione, prevedendo che ne debba essere garantita l’indipendenza e assegnando un ruolo alla piattaforma dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi.

 

La comunicazione della Commissione sulle piattaforme online

La comunicazione traccia le linee di policy che la Commissione europea intende seguire sulla disciplina delle piattaforme muovendosi lungo tre direttrici fondamentali: la fissazione di principi chiave della disciplina, la delimitazione del regime di responsabilità delle piattaforme rispetto ai contenuti di terzi ospitati sulle stesse e il rafforzamento della protezione dei consumatori.

Sotto il primo profilo considerato, dopo aver chiarito l’importanza centrale rivestita dalle piattaforme online per lo sviluppo e la crescita dell’economia europea e la necessità di creare un ambiente regolamentare idoneo a far emergere le piattaforme online europee a livello globale, la Commissione fissa i principi cardine che ispireranno la propria azione in materia.

Secondo la Commissione è necessario:

  1. assicurare un level playing field per servizi digitali che siano comparabili e dunque rispondano agli stessi bisogni – sotto tale profilo la Commissione nell’ambito della revisione della disciplina sulle Telco, da completarsi nel 2016, valuterà la possibilità di introdurre un certo livello di deregolamentazione del settore unitamente alla possibilità di applicare agli OTT una serie di regole specifiche cui sono attualmente sottoposti gli operatori tradizionali;
  2. favorire comportamenti responsabili delle piattaforme per proteggere valori fondamentali – in tale ambito la Commissione con la proposta di direttiva sui servizi media audiovisivi, introduce l’applicazione alle piattaforme di video sharing di norme volte alla tutela dei minori e procederà, con una disciplina settoriale, a prevedere forme di prevenzione e repressione dei fenomeni di hate speech, pornografia minorile e incitamento al terrorismo in rete.  Sotto tale profilo la Commissione ritiene fondamentali le iniziative di autoregolamentazione da parte degli operatori.  Infine la Commissione, nell’ambito di una complessiva riforma della disciplina sul copyright online, proporrà l’introduzione di norme volte a garantire un’equa remunerazione degli autori anche nell’ambito di utilizzazione delle proprie opere compiute attraverso le piattaforme online;
  3. garantire la trasparenza e la correttezza delle piattaforme per salvaguardare l’innovazione e mantenere la fiducia dei consumatori;
  4.  assicurare il mantenimento di un mercato aperto e non discriminatorio nella c.d. data driven economy.

 

Fissati tali principi cardine la Commissione si sofferma su un tema cruciale per lo sviluppo dell’economia digitale: vale a dire il regime di responsabilità delle piattaforme online.

Sul punto la posizione della Commissione appare ferma: “the Commission will maintain the existing intermediary liability regime while implementing a sectorial, problem-driven approach to regulation”.

Non vi sarà dunque un ampliamento dell’ambito di responsabilità (limitata) degli intermediari fissato dalla direttiva 2000/31/CE ma la Commissione procederà con iniziative su temi specifici, quali ad esempio la tutela dei minori, come già proposto nell’ambito della nuova proposta di direttiva sui servizi di media audiovisivi.  Di particolare interesse appare, da questo punto di vista, l’intenzione della Commissione di procedere all’introduzione di una disciplina ad hoc per le procedure di segnalazione e rimozione (notice-and-action procedure) volta ad uniformare tali procedure, anche sulla base delle iniziative di auto regolamentazione adottate delle stesse piattaforme.  Un intervento che si dimostra necessario per superare le incertezze interpretative determinate, anche in tempi recenti, da orientamenti contrastanti da parte dei giudici nei diversi Paesi europei.

Infine l’attenzione della Commissione si rivolgerà a un rafforzamento della protezione dei consumatori attraverso misure volte a favorire la cooperazione tra le varie autorità nazionali del settore, la promozione dell’interoperabilità tra le piattaforme e la promozione di iniziative di auto regolamentazione volte a prevenire lo sviluppo di pratiche idonee ad incidere sulla fiducia dei consumatori come le false recensioni online.

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