Dio in jeans. La tutela del sentimento religioso e della morale pubblica alla prova della libertà di informazione commerciale

Corte europea dei diritti dell’uomo, 30 gennaio 2018, Sekmadienis Ltd. v. Lituania, ric. 69317/14

La libertà di espressione commerciale non può essere limitata né dalla tutela del sentimento religioso, né dalla salvaguardia della pubblica morale se non si prova, con sufficienti e rilevanti ragioni, che la pubblicità rappresenti un’offesa per i credenti o per la società

 

1. Premessa. – 2. Il caso.  3. La decisione della Corte.  4. I profili problematici: conflitto tra libertà e approccio metodologico.

  

  1. Premessa

Il 30 gennaio 2018, la Corte europea dei diritti dell’Uomo, risolvendo il caso Sekmadienis Ltd. V. Lituania (app. 69317/14), ha riscontrato una violazione dell’art. 10 della Convenzione EDU (libertà di espressione). Nel caso in questione, riguardante i limiti e le facoltà connesse all’uso di simboli religiosi in pubblicità commerciali, vengono in essere almeno tre profili di carattere generale: la tutela della libertà di espressione (e più in particolare la libertà di informazione commerciale) e la tutela della libertà di religione (e, più in particolare, del sentimento religioso) e la tutela della pubblica morale. Nell’accogliere il ricorso, la Corte afferma che le autorità lituane non abbiano fornito rilevanti e sufficienti motivi che giustificassero una lesione della morale pubblica da parte della campagna pubblicitaria e che dunque siano andate oltre il margine di apprezzamento loro consentito dalla Convenzione stessa.

 

  1. Il caso

Il caso nasceva da una pubblicità di jeans ideata e lanciata dalla azienda di abbigliamento lituana, la Sekmadienis Ltd.: tre manifesti in cui modelli in pose sensuali richiamavano certa iconografia cattolica. Ad essi venivano ricondotte esclamazioni di entusiasmo e di apprezzamento tipiche del linguaggio popolare “Gesù che jeans!”, “Maria cara, che vestito!”, “Gesummaria, che stai indossando!”. I riferimenti visivi e scritti a simboli inequivocabilmente religiosi, i fini commerciali dell’iniziativa e gli ammiccamenti sensuali dei personaggi avevano portato alcune persone a richiedere l’intervento dell’Autorità statale per la protezione dei diritti dei consumatori. Quest’ultima, a sua volta, dopo aver richiesto un parere dell’Agenzia lituana per la pubblicità (un organo di auto-regolazione del settore), aveva concluso che la pubblicità violasse gli artt. 1 e 13 del codice per l’etica della pubblicità (rispettivamente decenza e tutela del sentimento religioso)[1]. Sulla base di tali presupposti l’Autorità, il 21 marzo 2014, concludeva per l’avvenuta violazione dell’art. 4, par. 2, della legge sulla pubblicità (violazione della pubblica morale) e adottava la decisione di rimuovere la cartellonistica e le inserzioni pubblicitarie della azienda e infliggeva alla stessa una ammenda di circa Euro 580.

Sekmadienis promuoveva ricorso alla Corte amministrativa regionale, sostenendo la natura ironica ed artistica dell’iniziativa, l’assenza di qualsiasi profilo di offensività, e comunque la mancata dimostrazione del fatto che la maggioranza dei lituani si potesse ritenere offesa dal messaggio proposto. Il tribunale di Vilnius, investito della questione, riteneva che la pubblicità deformasse (nella traduzione offerta dalla Corte EDU si afferma «it distorted», § 23 della decisione) il fine principale del simbolo religioso rispettato ed adorato da una comunità religiosa e, pertanto rigettava il ricorso. L’azienda di abbigliamento adiva così la Corte suprema amministrativa della Lituania, ma anch’essa respingeva il ricorso non solo ravvisando la pubblicità come «chiaramente contraria alla pubblica morale», ma riconoscendo importanza alla circostanza che il cattolicesimo è la religione di una larga maggioranza della popolazione lituana.

 

  1. La decisione della Corte

 La Corte EDU, innanzitutto, analizza le disposizioni della Costituzione lituana, della legge sulla pubblicità, del codice etico della pubblicità e della legge sulle comunità religiose (§§ 31-38) così come alcune significative pronunce della Corte costituzionale lituana in merito (§§42-46) ed alcuni tra i più rilevanti atti internazionali, tra cui un Report della Commissione di Venezia (On the Relationship between Freedom of Expresion and Freedom of Religion – 18 ottobre 2008). In quest’ultimo, in particolare, si giudicava possibile e legittimo «to criticise religious ideas, even if such criticism may be percieved by some as hurting».

Una volta individuata la causa petendi nel disposto dell’art. 10 della Convenzione (ovvero libertà di espressione/informazione e suoi, la Corte (e con lei il presente scritto) ha ritenuto importante ripercorrere gli argomenti allegati delle parti in sostegno delle proprie posizioni.

Nella sua difesa, il Governo sosteneva di aver dimostrato l’esistenza dei requisiti di previsione di legge, proporzionalità e necessità della misura ai fini della tutela della morale pubblica (ipotesi questa espressamente contemplata dall’art. 10, par. 2, CEDU), l’assenza di un generale consenso europeo e internazionale sul termine “moralità” e di aver documentato, producendo i risultati di un censimento del 2011, «l’adesione del 77% dei lituani alla fede cristiana» (sic.). Infine, e forse questo è il punto più significativo ai fini della presente decisione, il Governo riteneva che, dal momento che i fini dell’iniziativa pubblicitaria erano puramente commerciali, questa non contribuisse al dibattito pubblico o ad ogni interesse generale in materia. Per tale ragione, il margine di apprezzamento dello Stato nel vietare la pubblicità avrebbe potuto considerarsi più ampio (§ 55).

La ricorrente, al contrario, argomentava che in uno Stato secolarizzato, quale la Lituania, la morale pubblica non dovrebbe essere equiparata alla morale religiosa (§61) e che la stessa Costituzione, all’art. 43, distingue tra insegnamenti religiosi e morale pubblica. Inoltre, pur riconoscendo in astratto come legittimo lo scopo perseguito dallo Stato lituano, Sekmadienis sosteneva che la pubblicità non racchiudesse alcun contenuto “gratuitamente offensivo” o “profano” nei confronti di un oggetto di venerazione e perciò mancasse al provvedimento sanzionatorio il requisito della “necessità in una società democratica”.

La Corte, dopo aver ribadito che «not every use of religious symbols in advertising would violate public morals» e dopo aver statuito che sia il requisito della previsione di legge che quello dello scopo legittimo (in questo caso due: la protezione della morale e del sentimento religioso) potevano ritenersi astrattamente soddisfatti, concentra la propria analisi nello stabilire se l’interferenza fosse necessaria. Pur riconoscendo che lo Stato contraente gode di un ampio (broad) margine di apprezzamento nella regolazione di interventi in materia commerciale, essa ha ricordato come manchino – sia nelle motivazioni del provvedimento dell’Autorità statale per la protezione dei diritti dei consumatori sia in quelle della difesa processuale dell’Avvocatura di Stato lituana – «relevant and sufficient reasons» sul perché la pubblicità sarebbe contro la morale pubblica.

Non solo, infatti, tutte le asserzioni utilizzate dagli organi dello Stato lituano («the use of religious symbols [is]for superficial purposes», «inappropriate», «a lifestyle which [was]incompatible with the principles of a religious person», «the basic respect for spirituality is disappearing», «the game has gone too far») per vietare la campagna pubblicitaria sono state ritenute non sufficientemente esplicative dell’immoralità della stessa (§§ 79 e 83), ma, al di là dei numeri sui fedeli, lo Stato ha mancato anche di dimostrare, come in concreto, la maggioranza dei cristiani lituani si fossero sentiti offesi (sottolineando così la mancanza non solo di un «pressing social need» (§71), ma anche di un danno in concreto e dunque di qualsiasi rilevanza giuridica del fatto).

 

  1. I profili problematici: conflitto tra libertà e approccio metodologico

 Se pronunce sul rapporto tra manifestazione del pensiero e libertà di religione/tutela del sentimento religioso non appaiono nuove nella giurisprudenza della Corte[2], è invece importante sottolineare che tale decisione costituisce, in un certo senso, un parziale overruling dell’orientamento fin ad ora seguito dalla Corte. Infatti, pur non discostandosi dai presupposti che hanno fondato le precedenti decisioni in materia di limiti alla libertà di informazione pubblicitaria, la Corte, per la prima volta, sceglie di preferire, nel caso di specie, la libertà di espressione commerciale alla tutela sia della morale pubblica che del sentimento religioso[3].

La sentenza offre poi numerosi spunti di riflessione anche con riguardo alla natura della libertà di espressione a scopi commerciali. Invero, come ricorda la stessa Corte, se il margine di apprezzamento dello Stato dipende da una serie di fattori concomitanti, qualificare il tipo di “espressione” non è affatto secondario[4]. Pur in un quadro di apparente confusione di percorsi argomentativi, derivanti forse dalla eterogeneità degli oggetti di indagine[5], la sentenza sembra attribuire alla semplice espressione “commerciale” un valore insieme più ristretto e più ampio rispetto alla espressione di un ideale politico. Infatti, se da un lato la Corte, distinguendo il profilo della libertà di espressione in quanto critica politica da quello dell’espressione come pura informazione commerciale, accorda giustamente un livello di protezione maggiore al primo[6], dall’altro, sembra suggerire che la mera pubblicità, proprio per il suo fine intrinsecamente superficiale, difficilmente rappresenti una minaccia per il sentimento religioso (§§ 76,77). La tradizione religiosa, la sua iconografia diventa così un semplice spunto artistico o almeno mediatico[7]. Discorso diverso invece vale per la morale pubblica, non a caso oggetto di indagine principale della sentenza. In quanto concetto più indeterminato e più slegato da critiche politiche, non è necessaria, ai fini di una sua trasgressione, una consapevole volontà di offendere. L’impressione che deriva da una lettura attenta della motivazione (in particolare §§ 77 e 78) è che se per la violazione al sentimento religioso serva una consapevole volontà di offendere o comunque di ridicolizzare il simbolo religioso, per contravvenire alla pubblica morale sia sufficiente che la società percepisca l’impatto negativo derivante dal comportamento. Circostanza, quest’ultima, che la Corte, nel caso di specie, esclude perché non dimostrata.

Merita attenzione un ulteriore profilo: quello legato al numero di lituani “offesi” dalla pubblicità, che diventa un elemento marginale ai fini della decisione. Dopo aver sottolineato che le proteste riguardavano un numero assai esiguo di persone (tutt’al più un centinaio), la Corte fa un passo ulteriore: anche assumendo che la maggioranza dei lituani ritenesse la pubblicità offensiva – sostiene Strasburgo – una messa al bando della campagna, nelle forme in cui essa è avvenuta, avrebbe comunque rappresentato una violazione dell’art. 10 in quanto «l’esercizio dei diritti della minoranza sarebbe condizionata all’accettazione da parte della maggioranza» (§82). Coerentemente, essa si spinge fino a criticare la recente novella alla legge lituana sulla pubblicità con la quale si vietano quelle pubblicità che espressamente “disprezzano simboli religiosi” (contempt for religious symbols) (§ 67). La Corte ritiene tuttavia che un divieto basato solo su una presunzione di offensività porrebbe problematiche legate all’effettivo (anche se solo potenziale) godimento del diritto che diverrebbe meramente teorico e non pratico. Il piano “pratico” resta imprescindibile: avendo mancato le autorità lituane di dimostrare non solo la violazione in sé, ma soprattutto il fair balance tra la protezione della morale pubblica e il diritto di libertà di espressione della azienda, non è dunque possibile ritenere il comportamento dello Stato lituano coperto dal secondo paragrafo dell’art. 10.

Occorre infine interrogarsi sull’approccio “metodologico” adottato dalla Corte nella risoluzione del caso. Se è vero, come è stato sottolineato, che “il cuore della decisione sembra essere processuale”[8], nella misura in cui la Corte assume come criterio di base per la decisione solo il mancato rispetto di criteri procedurali da parte dello Stato, questo non significa che Strasburgo abbia voluto sottrarsi al giudizio sul merito della lesione. Come spesso accade, è sul terreno della proporzionalità che la Corte gioca il proprio giudizio di convenzionalità. La scelta di procedere in una direzione che implichi la minore invasività possibile delle proprie decisioni non è solo un modus operandi tipico di tutte le corti, a cui non fa eccezione quella di Strasburgo, ma assicura, sulla scorta di un opportuno self restraint, l’autorevolezza necessaria per porsi come custode dei diritti. Tuttavia, non è meramente accessoria l’attenzione che viene rivolta al rapporto tra i conflitti di libertà. Non pochi obiter dicta sono volti infatti a riconoscere la mancanza di offensività dell’intera campagna pubblicitaria (§§ 77, 78, e v. anche l’opinione concorrente del giudice Gaetano) e la necessità che ogni religione accetti l’espressione di idee o dottrine anche ostili alla propria fede (§§ 49, 74, 81). Pur non essendo questo il caso (trattandosi di informazione prettamente commerciale e non espressione di una polemica politica, v. § 81), la Corte ha voluto ricordare che le critica alla religione è un presupposto ed un elemento imprescindibile di ogni società democratica e pluralista.

 

 

 

[1] Non è secondario sottolineare che l’Agenzia lituana per la pubblicità abbia a sua volta aperto ad audizioni della società civile e di esperti e che, tra gli auditi, vi fosse anche la Conferenza episcopale lituana. Non sembra, tuttavia, che questo possa diventare ragione di particolare scalpore, almeno in teoria, ma anzi di un modo di procedere coerente con i presupposti del caso. Dal momento che si paventava un’offesa al sentimento religioso (art. 13 del Codice etico), è ragionevole e opportuno che si chiamasse in causa un organo rappresentativo della comunità che si riteneva offesa. Ovviamente, senza comportare un automatico appiattimento sulle posizioni della Chiesa cattolica. Discorso diverso vale per la violazione della decenza (art 1) – concetto assimilabile alla pubblica morale – per il quale, nonostante quanto argutamente sostenuto dal Governo lituano, risulta difficile sostenere che la Chiesa cattolica, al giorno d’oggi, possa avere un ruolo determinante nella sua definizione.  Su quest’ultimo punto v. N. Colaianni, Quando la libertà prevale sulla morale: la pubblicità, in www.statoechiese.it, 8, 2018.

[2] Tra le sentenze più recenti che hanno ad oggetto la pubblicità si possono citare; Mouvement Raëlien Suisse v. Svizzera, ric. 16354/06 (2012); Casado Coca v. Spagna, ric. 15450/89 (1994).

[3] Che le informazioni di natura commerciale non fossero escluse dal margine di operatività dell’art. 10, par. 2, era stato più volte confermato dalla giurisprudenza della Corte (v. ad esempio, Markt Intern Verlag GmbH e Klaus Beermann v. Repubblica federale di Germania, ric. 10572/83 (1989), §26), nondimeno, in tutte le decisioni precedenti che trattavano di pubblicità, essa aveva sempre finito per riconoscere la mancata violazione della libertà di espressione.

[4] È utile ricordare che le imprese commerciali, per costante giurisprudenza CEDU, non godono della protezione dell’art. 9 della Convenzione (libertà di pensiero, di coscienza e di religione) e che dunque, diversamente che dal caso statunitense (v. Burwell v. Hobby Lobby, 573 ___ US, del 30 giugno 2014) la più generale libertà di espressione diventa l’unico argomento per tutelare il proprio raggio d’azione (cfr. Company X v. Svizzera, ric. 7865/77 (1979) e Kustannus OY Vapaa Ajattelija AB ae altri v. Finlandia, ric. 20471/92 (1996).

[5] Come già sottolineato, nel fondare le proprie argomentazioni, la Corte chiama in causa numerosi profili pubblicistici: libertà di espressione “politica”, libertà di espressione “commerciale”, tutela del sentimento religioso, morale pubblica, ecc…Tuttavia non sempre distingue i vari profili in maniera nitida: ad esempio, alcuni precedenti citati dalla Corte si riferiscono talvolta indiscriminatamente a casi di pubblicità politica e non meramente commerciale (v. Animal Defenders international v. Regno Unito, ric. 48876/08 (2013), citato nel § 71).

[6] In tal senso si veda una fondamentale e chiarificante decisione della Commissione europea del 1979 che, in materia di pubblicità commerciale, stabiliva: «The level of protection must be less than that accorded to the expression of ‘political’ ideas, in the broadest sense, with which the values underpinning the concept of freedom of expression in the Convention [were]chiefly concerned» (X and Church of Scientology v. Sweden, ric. 7805/77 (1979), DR16, 68 ss.).

[7] Sotto questo aspetto viene in aiuto l’opinione concorrente del giudice De Gaetano, il quale sottolinea non solamente come la pubblicità fosse del tutto inoffensiva, ma che «did not represent religious figures at all since the man and the woman depicted in the ads were wearing tattoos which should have been indicative that those figures could not be considered as representations of the historical Jesus Christ or the Virgin Mary».

[8] M. Croce, Sekmadienis Ltd. v. Lithuania: luci ed ombre di una sentenza a favore della libertà di espressone nella pubblicità commerciale, in Quaderni Costituzionali, 2, 2018, 525 ss.

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