Diffamazione: il legislatore che voleva troppo

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La normativa in materia di diffamazione aveva una sua coerenza pur mostrando qualche ruga. Il legislatore avrebbe, quindi, ben potuto limitarsi a qualche intervento di microchirurgia, ma si è fatto prendere la mano e ha introdotto un’altra normativa ipertrofica e, di conseguenza, per molti aspetti confusa e in ultima analisi sbagliata.

Già la riforma approvata nel 2013 dalla Camera conteneva – insieme a modifiche auspicate da tempo – interventi pleonastici e una tendenza all’eccesso di burocratizzazione. Il testo adottato dal Senato il 29 ottobre, accanto ad alcune correzioni opportune, non si è sottratto a tale frenetica corsa alla regolamentazione. Ne è scaturito un quadro in molte parti contraddittorio, che nel complesso non rende meno pericoloso il mestiere del giornalista.

Sottolineiamo alcuni aspetti.

Il nostro legislatore decide finalmente di occuparsi di internet in un modo che vorrebbe essere organico, almeno per quanto riguarda l’informazione. Il disegno di fondo è quello, invero piuttosto grossolano e poco consapevole delle peculiarità della rete, di estendere lo statuto della stampa all’attività giornalistica on-line. Si prevede, infatti, almeno per le testate telematiche registrate, il medesimo regime in materia di responsabilità del direttore, di rettifica e di sanzioni. Non si stabilisce, però, alcun obbligo di registrazione per le stesse, col risultato di rendere tali disposizioni facilissimamente eludibili: basta non iscriversi o cancellarsi. Questo disegno di equiparazione viene poi abbandonato quando si tratta di applicare all’informazione in rete le garanzie tradizionali della stampa. Viene infatti introdotta la possibilità di sequestrare, prima di una sentenza definitiva, i contenuti on-line diffamatori o lesivi della riservatezza. Quest’ultimo caso apre a un riconoscimento ampio al diritto all’oblio, che consentirebbe di aggiornare, come la giurisprudenza ha finora riconosciuto, ma altresì di oscurare le pagine non più attuali, con forte rischio per la ricerca storica.

La rettifica, poi, istituto sinora un poco negletto, assume un rilievo centrale nel sistema. Da un lato la disciplina è estesa a tutti i mezzi e l’interessato sembra più tutelato, dall’altro la rettifica pubblicata a regola d’arte è causa di non punibilità. Più precisamente, i responsabili della diffamazione non sono sanzionati in sede penale, ferma restando la possibilità di chiedere loro il risarcimento in quella civile. Proprio per la rilevanza data al tema, sorprende che non sia stato limitato l’uso della rettifica ai fatti falsi, consentendola invece pure per quelli ritenuti dall’interessato anche solo offensivi.

Il legislatore, inoltre, ha eliminato la sanzione detentiva per la diffamazione, sulle orme della giurisprudenza europea che riteneva una simile pena intimidatoria. A ben vedere, tuttavia, l’insieme di pena per la diffamazione, pena e illecito disciplinare per la mancata rettifica e risarcimento del danno, a cui non viene posto alcun limite, costituisce un arsenale forse ancor più minaccioso per la libera informazione, anche a causa dell’assenza di un efficace freno alle querele temerarie.

Infine, balzano all’occhio alcune disposizioni bizzarre, se non incostituzionali: al direttore, che può essere un pubblicista, è consentito delegare i poteri di controllo (e le relative responsabilità) solo a un professionista. Ancora, per i “pezzi” non firmati, al direttore di stampa o radiotelevisione è attribuita una responsabilità che sembra proprio oggettiva e quindi inconcepibile nel nostro sistema; disposizione, in quest’ottica stravagante, curiosamente non applicabile alla rete, ove il problema dell’anonimato è più vivo. In ultimo, forse per un cattivo coordinamento, la diffamazione semplice, magari commessa parlando con un paio di persone, viene punita più severamente di quella commessa con la stampa o la televisione.

Non ci resta che (piangere o) sperare che dalla Camera venga un intervento non solo notarile.

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