La Corte di Giustizia, con decisione del 27 marzo 2014, causa C-314/12 (UPC Telekabel Wien GmbH c. Constantin Film Verleih GmbH e Wega Filmsproduktionsgesellschaft mbH), è tornata ad occuparsi dei profili di responsabilità degli Internet service providers e, in particolare, dei fornitori di accesso ad Internet, in relazione all’accesso, da parte di abbonati, a materiali protetti messi a disposizione del pubblico su Internet da un terzo.
La decisione che si segnala è stata originata dall’iniziativa giudiziaria intrapresa da due società di produzione cinematografica, la Constantin Film e la Wega, nei confronti di un fornitore di accesso ad internet, UPC Telekabel, stabilito in Austria. Le due società, per porre fine alla violazione dei propri diritti commessa dai gestori di un sito internet che trasmetteva in streaming alcuni film da esse prodotti senza i necessari consensi, avevano chiesto ed ottenuto, in via di urgenza, che fosse ingiunto al provider di bloccare l’accesso dei suoi abbonati a tale sito internet. UPC Telekabel riteneva che una tale ingiunzione non potesse essere emessa nei propri confronti, in quanto, (i) esso non poteva essere considerato un intermediario che consentiva la violazione dei diritti delle società di produzione, non avendo alcun rapporto commerciale con i gestori del sito in questione, (ii) non sarebbe stato dimostrato che gli abbonati al servizio di UPC Telekabel avessero agito in modo illecito, e (iii) le misure di blocco ordinate risultavano facilmente aggirabili da parte degli utenti, ed alcune di esse sarebbero state eccessivamente onerose.
Nell’ambito di tale giudizio, la Corte suprema austriaca ha rivolto alla Corte di Giustizia alcune questioni pregiudiziali relative all’interpretazione della disciplina comunitaria in materia (di cui alla Direttiva 2001/29/CE), volte, in particolare, a chiarire se, e a quali condizioni, le autorità giurisdizionali degli Stati membri dell’Unione possano ingiungere ad un fornitore di servizi di accesso ad Internet di adottare misure di blocco di siti Internet che mettono a disposizione del pubblico materiali protetti dal diritto d’autore senza la preventiva autorizzazione dei titolari dei diritti.
Con la sentenza in esame la Corte di Giustizia ha chiarito che un fornitore di accesso ad Internet che, come UPC Telekabel, consente ai suoi abbonati l’accesso a materiali protetti messi a disposizione del pubblico su Internet da un terzo, è un intermediario i cui servizi sono utilizzati per violare un diritto d’autore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della Direttiva 2001/29/CE, che prevede la facoltà per i titolari dei diritti di chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti di tali intermediari.
Per quanto riguarda i caratteri dell’ingiunzione emessa a carico del fornitore di accesso ad Internet, la Corte di Giustizia, dopo aver richiamato la necessità di garantire un giusto equilibrio tra i vari diritti coinvolti, ha chiarito che:
“I diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che non ostano a che sia vietato, con un’ingiunzione pronunciata da un giudice, a un fornitore di accesso ad Internet di concedere ai suoi abbonati l’accesso ad un sito Internet che metta in rete materiali protetti senza il consenso dei titolari dei diritti, qualora tale ingiunzione non specifichi quali misure tale fornitore d’accesso deve adottare e quest’ultimo possa evitare sanzioni per la violazione di tale ingiunzione dimostrando di avere adottato tutte le misure ragionevoli, a condizione tuttavia che, da un lato, le misure adottate non privino inutilmente gli utenti di Internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili e, dall’altro, che tali misure abbiano l’effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di questa stessa ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale, circostanza che spetta alle autorità e ai giudici nazionali verificare”.