Corte di Giustizia sentenza nella causa C – 607/11 ITV Broadcasting Ltd. e a. / TVCatchup Ltd.

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La Corte Ue è stata consultata dai magistrati britannici in rapporto al caso della società TVCatchup Ltd («TVC»), che offre su Internet servizi di diffusione di programmi televisivi che consentono agli utenti di ricevere ‘in diretta’ via Internet flussi di programmi televisivi gratuiti. Varie televisioni commerciali britanniche hanno citato in giudizio la TVC per violazione dei diritti d’autore tramite la diffusione che essa realizza via Internet, e pressoché in tempo reale, dei loro programmi.

La Corte di Giustizia ha stabilito che le emittenti TV possono vietare la ritrasmissione via internet dei loro programmi da parte di un’altra società. La ritrasmissione «costituisce, a talune condizioni, una comunicazione al pubblico delle opere e deve essere in quanto tale autorizzata dal loro autore».

Secondo la Corte, infatti, ai sensi della direttiva 2001/29, la nozione di «comunicazione al pubblico» deve essere interpretata nel senso che essa riguarda una ritrasmissione delle opere incluse in una radiodiffusione televisiva terrestre, effettuata da un organismo diverso dall’emittente originale, mediante un flusso Internet messo a disposizione dei suoi abbonati che possono ricevere detta ritrasmissione connettendosi al server di quest’ultimo, sebbene tali abbonati si trovino nell’area di ricezione di detta radiodiffusione televisiva terrestre e possano riceverla legalmente su un apparecchio televisivo. Here to read more.

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