1. Introduzione
Con la sentenza del 10 novembre 2016 (causa C-174/15) la Corte di Giustizia ha affrontato il tema del regime giuridico del prestito digitale (in particolare con riferimento al prestito di libri da parte di biblioteche pubbliche), per verificare se, nel rispetto di determinate condizioni, il prestito digitale possa essere equiparato al prestito di un libro tradizionale.
Dal combinato disposto dell’articolo 4 della direttiva 2001/29/CE[1] e dell’articolo 6 della direttiva 2006/115/CE[2] risulta che:
- L’autore dell’opera gode del diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico delle stesse o di copie di esse, attraverso la vendita o in altro modo;
- Ciò nonostante, riguardo al diritto di prestito da parte d’istituzioni pubbliche, vige un’eccezione secondo la la quale gli Stati membri, al fine di promuovere l’interesse culturale della società, possono derogare al summenzionato diritto esclusivo a condizione che gli autori ricevano un’equa remunerazione.
2. Il quadro giuridico olandese.
In Olanda, come in altre realtà Europee, da diverso tempo si discute sulle sorti giuridiche del prestito digitale da parte delle biblioteche. La legge olandese sul diritto d’autore (Auteurswet, del 23 settembre del 1912) – in ottemperanza alle summenzionate direttive europee – definisce il “prestito” come <<la cessione in uso per un periodo limitato di tempo ma non ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, quando il prestito viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico>> (art. 12) e, parimenti, sancisce che nel caso in cui il prestito sia eseguito da istituzioni aperte al pubblico, non sussiste violazione del diritto d’autore qualora sia corrisposta, da chi compie o fa eseguire il prestito, <<un’equa remunerazione>> all’autore (art. 15). In base al regime attuale, il progetto di legge elaborato dal governo olandese stabilisce che il prestito di copie di libri in formato digitale non rientra nel diritto esclusivo di prestito ai sensi delle disposizioni che recepiscono le direttive europee. L’istituto, quindi, non può beneficiare della deroga ex art. 6 della direttiva 2006/115/CE.
L’associazione che rappresenta gli interessi delle biblioteche pubbliche, denominata VOB (acronimo di Vareniging Openbare Bibliotheken), nel contesto di una controversia con la Stichting (fondazione incaricata della riscossione delle remunerazioni dovute per i prestiti) ha presentato un ricorso volto a ottenere una pronuncia con la quale si accerti che il prestito digitale da parte delle bilbioteche pubbliche rientri nello stesso regime di eccezione già previsto dall’Auteurswet per il prestito di copie cartacee.
In base alle argomentazioni suddette, quindi, il Rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia, Paesi Bassi) con domanda di pronuncia pregiudiziale – ex art. 267 TFUE – ha chiesto alla Corte di Giustizia se l’istituto del prestito di copie di libri in formato digitale ricade nel campo di applicazione della direttiva 2006/115/CE, focalizzando la sua attenzione sui libri elettronici (e-book) organizzati secondo il modello one copy, one user. Si tratta di un modello secondo il quale il prestito è realizzato mediante caricamento sul server di una biblioteca pubblica, in modo da consentire all’utente di riprodurne una copia scaricandola sul proprio computer; fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia precedentemente scaricata non può più essere utilizzata dal medesimo utente.
3. La decisione della Corte.
La Corte di Giustizia, interrogata in via pregiudiziale, ha analizzato la disciplina e ha ritenuto che la nozione di prestito ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115/CE include il prestito di copie di opere in formato elettronico. In particolare, il ragionamento offerto dalla Corte muove i passi da alcune considerazioni essenziali:
a) L’analisi delle nozioni di “copie” e “oggetti” nella direttiva 2006/115/CE
b) La necessità di garantire un alto livello di protezione
c) Le caratteristiche proprie del prestito dell’opera cartacea e digitale
d) il contributo dell’eccezione alla promozione culturale
e) I corollari della pronuncia
a) L’analisi delle nozioni di “copie” e “oggetti” nella direttiva 2006/115/CE
In ordine al primo profilo, la Corte valuta, in sostanza, se nel dettato dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/115/CE rispettivamente alle nozioni di <<copie di opere>> e <<cessioni di uso di oggetti>>, possa esser compreso l’istituto del prestito di copie di opere in formato digitale. La Corte, tuttavia, rammenta che le summenzionate nozioni devono essere interpretate alla luce delle Dichiarazioni concordate allegate al Trattato OMPI, laddove emerge che per <<opere originali o copia delle stesse>>, in quanto oggetto del diritto di noleggio di cui all’articolo 7, si intendono esclusivamente le <<copie fissate su un supporto materiale, che possono essere immesse in commercio come oggetti tangibili>>.[3] Pertanto, sono esclusi dal diritto di noleggio gli oggetti intangibili nonché le copie non fissate su un supporto materiale, quali le copie digitali. Tuttavia, sebbene la direttiva 2006/115/CE disciplini congiuntamente gli istituti del noleggio e del prestito, ciò non determina che i due istituti siano destinatari della medesima interpretazione. Di conseguenza, in base alle argomentazioni suddette, né il Trattato OMPI né la Dichiarazione concordata allegata al Trattato ostano a che la nozione di prestito comprenda il formato digitale. A parere della Corte, quindi, non sussiste nessun motivo decisivo che consente di escludere il prestito di copie di opere digitali dall’ambito di applicazione della direttiva 2006/115/CE.
b) La necessità di garantire un alto livello di protezione
A tal proposito, la Corte ricorda che il considerando 4 della direttiva 2006/115/CE sancisce che la protezione del diritto d’autore “deve adeguarsi ai nuovi sviluppi economici, quali le nuove forme di utilizzazione economica“, così come le copie di opere in formato digitale. Inoltre, in ottemperanza al principio generale contenuto nel considerando 9 della direttiva 2001/29/CE “ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per creazione intellettuale“. Ne consegue, a parere della Corte, che escludere dall’ambito di applicazione della direttiva 2006/115/CE il prestito di libri in formato digitale, configura una violazione del summenzionato principio generale.
c) Le caratteristiche proprie del prestito dell’opera cartacea e digitale
A tal riguardo, la Corte evidenzia un ulteriore elemento da non trascurare; sia il prestito di un libro tradizionale sia di un libro digitale soddisfano i criteri essenziali dell’istituto, ossia l’utilizzo limitato nel tempo e la fruibilità di una sola copia con la conseguenza che, alla scadenza del periodo di prestito, la medesima copia diviene automaticamente inutilizzabile e, di conseguenza, può essere oggetto di un nuovo prestito. Utilizzando le parole della Corte, il prestito di opere su carta stampata e il prestito di opere in formato digitale mediante il modello one copy, one user hanno “caratteristiche sostanzialmente analoghe”.
d) Il contributo dell’eccezione alla promozione culturale
Attraverso un bilanciamento d’interessi, la Corte preserva <<l’effetto utile>> della deroga per il prestito da parte d’istituzioni pubbliche che, a sua volta, è direttamente collegato all’interesse della promozione culturale.[4] Sebbene l’articolo 6 della direttiva 2006/115/CE rappresenti una deroga che deve essere interpretata in senso restrittivo, nella sentenza C-174/15 prevale l’orientamento dei giudici della Corte volto a colmare le lacune normative dettate dal progresso sociale e tecnologico. Dunque, in base alle argomentazioni suddette, il prestito di copie digitali di opere eseguito da una biblioteca accessibile al pubblico – con caratteristiche “sostanzialmente analoghe” a quelle di opere su carta stampata – beneficia, senza indugio, della tutela offerta dalla direttiva 2006/115/CE.[5]
e) I corollari della decisione
La Corte ha osservato, inoltre, che:
- Gli Stati membri, al fine di elevare il livello di protezione dei diritti degli autori, possono determinare criteri ulteriori volti a circoscrivere l’applicazione dell’eccezione di prestito pubblico, anche se non espressamente menzionati nella direttiva, a condizione di non restringere la portata stessa della deroga. In particolare, (la Corte) sancisce che le direttive europee non ostano il requisito posto in essere dal diritto olandese, il quale richiede che la copia di un libro in formato digitale messa a disposizione dalla biblioteca pubblica sia stata diffusa con una prima vendita o un diverso trasferimento di proprietà nell’Unione da parte del titolare del diritto o con il suo consenso.[6]
- L’eccezione di prestito pubblico ex articolo 6 della direttiva 2006/115/CE non trova applicazione nel caso di copia in formato digitale ottenuta attraverso una fonte illegale. Pertanto, sebbene il suddetto articolo non richieda requisiti a proposito della provenienza della copia messa a disposizione dalla biblioteca, il considerando 2 della direttiva eleva la “lotta alla pirateria” a obiettivo primario. Ne consegue che tollerare un siffatto prestito equivarrebbe ad “incoraggiare” la pirateria.
[1] Direttiva 2001/29/CE, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione. In particolare, l’articolo 4 è rubricato “Diritto di distribuzione”.
[2] Direttiva 2006/115/CE, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale. In particolare, l’articolo 6 della Direttiva 2006/115/CE è rubricato “Deroghe al diritto esclusivo di prestito da parte di istituzioni pubbliche”.
[3] Trattato OMPI adottato a Ginevra, il 20 dicembre 1996.
Per analogia, v. sentenza C-137/10, SCF, del 15 marzo 2012.
[4] V. sentenze del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C-403/08 e C-429/08, nonché sentenza del 1 dicembre 2011 C-145/10, Painer.
[5] In tal senso, la Corte di Giustizia conferma il ragionamento dell’Avv. Gen. Szpunar, il quale nelle sue conclusioni propone di applicare un’interpretazione <<dinamica>> o <<evolutiva>> della direttiva, giacché il prestito digitale è un equivalente moderno del prestito cartaceo.
[6] In conformità con l’articolo 1 della direttiva 2006/115/CE, il diritto esclusivo di prestito << non si esaurisce con la vendita o la distribuzione, in qualsiasi forma, di originali o copie di opere>>; pertanto il prestito – utilizzando le parole della Corte – <<rimane nel novero delle prerogative dell’autore a prescindere dalla vendita del supporto materiale che contiene l’opera>>. A parere dell’Avv. Gen. il meccanismo dell’esaurimento del diritto è <<privo di nesso con il diritto di prestito>>.
V. sentenza del 6 luglio 2006 C-53/05, Commissione c. Portogallo.