La Corte di Giustizia dell’Unione europea con un sentenza resa nella giornata odierna nella causa C-360/10, conformemente a quanto stabilito con la decisione nella sentenza Scarlet (causa C-70/10 del 24 novembre 2011), ha chiarito che il gestore di una rete sociale on line, in qualità di hosting provider, non può essere costretto a predisporre un sistema di filtraggio generale, riguardante tutti i suoi utenti, per prevenire l’utilizzo illecito di opere musicali e audiovisive. Secondo la Corte europea, un simile obbligo non rispetterebbe il divieto di imporre a detto gestore un obbligo generale di sorveglianza, né l’esigenza di garantire il giusto equilibrio tra la tutela del diritto d’autore, da un lato, e la libertà d’impresa, il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà di ricevere o comunicare informazioni, dall’altro. Here to read more.
Corte di Giustizia: no a sistemi di controllo preventivo a carico degli hosting provider
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