Codice Media e Sport – Agcom e novità introdotte dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 44

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 La AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) con delibera n. 43/11/CSP del 16/2/2011 ha modificato il Regolamento sulle procedure di vigilanza e sanzionatorie relative al Codice Media e Sport, approvato con delibera 14/08/CSP, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 44 del 15/03/2010 (cosiddetto “decreto Romani”).

Il “decreto Romani“, infatti, modificando gli articoli 2, 34 e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ha reso necessario un adeguamento del Regolamento sulle procedure di vigilanza e sanzionatorie relative al Codice Media e Sport. Il Regolamento ribadisce il compito dei Corecom di vigilare, d’ufficio o su denuncia di chiunque vi abbia interesse (avvalendosi anche, in base alle disposizioni vigenti, dei Co.re.com., della Guardia di Finanza, della Polizia postale e delle telecomunicazioni e degli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico, come previsto dall’art. 2 del Testo del Regolamento delle procedure di vigilanza e sanzionatorie relative al Codice Media e Sport), sul rispetto delle disposizioni del Codice Media e Sport da parte delle emittenti televisive o radiofoniche operanti in ambito locale.

Le eventuali violazioni al Codice, accertate dai Corecom, saranno segnalate all’AGCOM unitamente ad una dettagliata relazione con l’evidenziazione della disposizione del Codice che si presume violata, l’individuazione del giorno e dell’ora della presunta infrazione, i dati necessari all’identificazione dell’emittente o fornitore di servizi di media responsabile, i supporti probatori acquisiti in merito alla sussistenza della violazione. 

Con la delibera  n. 43/11/CSP l’AGCOM quindi, rilevata la necessità di adeguare la disciplina di esistente alle nuove disposizioni di legge del Decreto n. 44/2010, ai sensi dell’art. 35 -bis e dell’art. 35, comma 4 -bis , del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ha adottato le modifiche al regolamento sulle procedure di vigilanza e sanzionatorie relative al Codice Media e Sport.

CODICE MEDIA E SPORT

Il Codice Media e Sport, firmato il 25 luglio 2007 presso il Ministero delle Comunicazioni da tutti gli attori dell’informazione sportiva italiana (emittenti televisive e radiofoniche e i fornitori di  contenuti firmatari o aderenti alle associazioni firmatarie, L’Ordine dei giornalisti, la Federazione nazionale della stampa italiana, l’Unione stampa sportiva italiana, la Federazione italiana editori di giornali) con la finalità di contribuire alla diffusione  dei valori positivi dello sport che, così come enunciati anche in Codici e Dichiarazioni internazionali pongono l’agonismo sportivo al servizio di un corretto e pacifico sviluppo delle relazioni umane in contrapposizione ai fenomeni di violenza e vandalismo spesso sfociati in gravi reati contro l’integrità fisica e la dignità delle persone, oltreché contro beni di proprietà pubblica e privata.

Su tali presupposti, le parti firmatarie del Codice si impegnano, come disciplinato dall’Articolo 2 (diritto di informazione sportiva):

1. Il commento degli eventi sportivi dovrà essere esercitato sui diversi media in maniera rispettosa della dignità delle persone, dei soggetti e degli enti interessati, con la chiara distinzione tra il racconto dei fatti e le opinioni personali che si hanno di essi.

2. Le parti si impegnano in ogni caso a evitare il ricorso a espressioni minacciose o ingiuriose nei confronti di singoli individui o di gruppi di persone quali, ad esempio, atleti, squadre, tifosi avversari, arbitri, giornalisti, forze dell’ordine, soggetti organizzatori di eventi sportivi, etnie, confessioni religiose.

DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, n. 44 – MODIFICHE INTRODOTTE

L’AGCOM ha introdotto gli adeguamenti necessari in virtù delle modifiche del Decreto legislativo n. 44/2010 con particolare riferimento agli articoli 34 e 35 del Decreto legislativo n. 177/2005

34. Disposizioni a tutela dei minori.

1. Sono vietate le trasmissioni che, anche in relazione all’orario di diffusione, possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato, comprese quelle di cui al comma 5, che comunque impongano l’adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di protezione tutti i contenuti di cui al comma 3. Il sistema di classificazione dei contenuti ad accesso condizionato è adottato da ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi o fornitore di servizi ad accesso condizionato, sulla base dei criteri proposti dal Comitato di applicazione del Codice media e minori, d’intesa con l’Autorità, e approvati con decreto ministeriale. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, il Comitato di applicazione del Codice media e minori sottopone i criteri all’autorità ministeriale competente che, apportate le eventuali modifiche e integrazioni, li approva entro i successivi trenta giorni. Entro ulteriori trenta giorni, i fornitori di servizi di media audiovisivi o i fornitori di servizi adottano il proprio sistema di classificazione, nel rispetto dei criteri approvati con decreto ministeriale.

2. Le trasmissioni delle emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e delle emittenti radiofoniche, non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell’area di diffusione assistano normalmente a tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, essi devono essere preceduti da un’avvertenza acustica ovvero devono essere identificati, all’inizio e nel corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo.

3. Fermo il rispetto delle norme dell’Unione europea a tutela dei minori e di quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, dall’articolo 3, nonché dall’articolo 32, comma 5, e dall’articolo 36-bis, la trasmissione, anche a pagamento, dei film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico o che siano stati vietati ai minori di anni diciotto nonché dei programmi classificabili a visione per soli adulti sulla base del sistema di classificazione di cui al comma 1, ivi compresi quelli forniti a richiesta, è comunque vietata dalle ore 7,00 alle ore 23,00 su tutte le piattaforme di trasmissione.

4. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, né forniti a richiesta, sia integralmente che parzialmente, prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7,00.

5. L’Autorità, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della dignità umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, adotta, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l’indicazione degli accorgimenti tecnicamente realizzabili idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 3, fra cui l’uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio o di identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a) il contenuto classificabile a visione non libera sulla base del sistema di classificazione di cui al comma 1 è offerto con una funzione di controllo parentale che inibisce l’accesso al contenuto stesso, salva la possibilità per l’utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto che ne renda possibile la visione;

b) il codice segreto dovrà essere comunicato con modalità riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilità nell’utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del contenuto o del servizio.

6. Le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni. Le eventuali modificazioni del Codice o l’adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 e successive modificazioni.

7. Le emittenti televisive, anche analogiche, sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l’applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva.

8. L’impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi è disciplinato con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con il Ministro per le pari opportunità.

9. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall’articolo 44 devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché a produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato dall’Autorità.

11. L’Autorità stabilisce con proprio regolamento da adottare entro il 30 giugno 2010, la disciplina di dettaglio prevista dal comma 5. I fornitori di servizi di media audiovisivi o di servizi si conformano alla menzionata disciplina di dettaglio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento della Autorità, comunque garantendo che i contenuti di cui trattasi siano ricevibili e fruibili unicamente nel rispetto delle condizioni fissate dall’Autorità ai sensi del comma 5.

35. Vigilanza e sanzioni.

1. Alla verifica dell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 34 provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti dell’Autorità, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. All’attività del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all’articolo 34, nonché dell’articolo 32, comma 2, e dall’articolo 36-bis, limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità, previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l’irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell’efficacia della concessione o dell’autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni.

3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell’articolo 34 si applicano le sanzioni previste dall’articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell’impianto.

4. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall’azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall’Autorità che, per quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori, dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data adeguata pubblicità anche mediante comunicazione da parte del soggetto sanzionato nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi dell’articolo 35-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo.

5. L’Autorità presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l’Autorità invia alla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 44 – PRODUCT PLACEMENT

Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 ha inoltre introdotto un nuovo articolo all’interno del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 che disciplina il product placement televisivo nei programmi sportivi, oltre che in opere cinematografiche, film e serie prodotti per servizi media audiovisivi, programmi di intrattenimento leggero con esclusione di quelli per bambini. Il “posizionamento di prodotto”, ossia quella pratica pubblicitaria che consiste nell’inserire un prodotto o un marchio in una produzione audiovisiva all’interno del contesto narrativo così da legare la comunicazione alla dinamica espressiva dei soggetti pur mantenendo la natura funzionale riconducibile allo scopo pubblicitario.

Alcuni beni o servizi non possono essere oggetto di product placement (così è posto il divieto di reclamizzare le sigarette e gli altri prodotti a base di tabacco, i medicinali e le cure mediche disponibili esclusivamente su prescrizione).

La verifica del rispetto della disciplina – che è adottata con procedure di autoregolamentazione – e la comminazione di sanzioni dovrebbe essere demandata all’AGCOM:

tale forma di comunicazione viene consentita con l’esclusione dei programmi per i bambini, e subordinatamente all’adozione, da parte dei soggetti interessati – produttori, emittenti anche analogiche, concessionarie di pubblicità e altri soggetti interessati – di procedure di autoregolamentazione, che specifichino la declinazione applicativa dell’inserimento dei prodotti. I documenti di autoregolamentazione devono essere comunicati all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che è chiamata a verificarne l’attuazione.” (Circolare AGCOM).

L’inserimento di prodotti può avvenire sia dietro corrispettivo monetario che dietro fornitura gratuita di determinati beni e servizi. Il contenuto e la programmazione dei programmi non devono essere influenzati dalle modalità di inserimento dei prodotti in maniera tale da compromettere la responsabilità ed indipendenza editoriale del del fornitore dei servizi media. Inoltre, il product placemente non deve essere attuata in maniera tale da incoraggiare direttamente l’acquisto o la locazione di beni e servizi.

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