La decisione dello scorso mese nella quale è stata condannata dal Tribunale di Milano Iol (Italia on Line) merita, a distanza di un mese dal suo deposito, qualche brevissima riflessione.
Nel caso di specie Iol – così come altri gestori di servizi analoghi – consentiva ai propri utenti di “uploadare” video sulla propria piattaforma. All’interno di tale piattaforma erano però caricati anche estratti di alcune trasmissioni Mediaset, di proprietà di Rti. A giudizio del tribunale meneghino, la divulgazione di tali brani costituirebbe violazione degli articoli 78-ter e 79 legge diritto d’autore e, pertanto, ne andrebbe inibita al gestore del servizio l’ulteriore diffusione.
Della lunga (53 pagine!) e ben articolata motivazione, due sono i punti che colpiscono.
1. Innanzi tutto, il tribunale afferma che non è sufficiente informare genericamente il gestore del servizio on-line della presenza di contenuti immessi da terzi. Si tratta di una conclusione pienamente condivisibile e conforme a quanto previsto dal Dlgs 70/2003, che, all’articolo 17, stabilisce espressamente che gli intermediari della rete collaborino attivamente con le autorità competenti nel caso in cui siano a conoscenza di attività illecite commesse per mezzo dei servizi offerti. Quello delle procedure di notifica e di rimozione dei contenuti caricati dagli utenti è un tema delicatissimo, anche perché non disciplinato a livello comunitario. Della questione, com’è ampiamente noto, dovrebbe occuparsi una delibera dell’Agcom di prossima pubblicazione, che sta sollevando vibranti critiche in dottrina e forti proteste tra le associazioni di categoria.
2. Il secondo punto della decisione che merita un breve approfondimento è quello nel quale l’attività svolta da Iol è qualificata come “hosting attivo”, dal momento che avrebbe garantito “agli inserzionisti un servizio che consente di visualizzare i messaggi pubblicitari in relazione agli specifici contenuti propri dei video immessi dagli utenti tramite l’utilizzazione di parole-chiave comuni”. Ciò determinerebbe, stando alla lettura della sentenza, l’inapplicabilità dell’esenzioni di responsabilità previste, per i prestatori intermediari, dal Dlgs 70/2003.
Quella dell’hosting attivo è una categoria non contemplata né dalla direttiva comunitaria né dal decreto di recepimento, ma già emersa in giurisprudenza nel famigerato caso Vividown contro Google. Una categoria al contempo inutile e pericolosa, perché rischia, in una materia a vocazione transfrontaliera come internet, di creare una “via italiana” alla responsabilità degli operatori di internet.
Una lettura più ampia della fattispecie, peraltro, suggerisce di “incastrare” questa sentenza con le due ordinanze, di poco precedenti, che hanno coinvolto Yahoo (per la distribuzione del film About Elly) e Google (per il servizio Suggest).
L’impressione che se ne ricava è che i motori di ricerca siano stati eletti, loro malgrado, a capri espiatori degli illeciti di internet. Ma, in un momento cruciale per lo sviluppo di internet, dovrebbe forse scongiurarsi un inasprimento del regime di responsabilità che miri solo ad addossare sulle “tasche profonde” degli operatori di internet il costo delle violazioni commesse da terzi.
(articolo già pubblicato in Guida al Diritto del Sole 24 Ore)