Hai deciso di cambiare sesso dopo esserti laureato? Anche le ristampe del tuo diploma di laurea devono essere modificate eliminando ogni riferimento alla tua precedente identità sessuale ed anagrafica.
Questo, in sintesi, è il condivisibile principio espresso dal Garante della Privacy nel corso della seduta del 15 novembre 2012 con il provvedimento n. 341. Era stata una richiesta dell’università di Pisa a sollevare la questione davanti al Garante. Uno studente che si era laureato a Pisa aveva infatti chiesto al suo ateneo di origine il rilascio di una ristampa del certificato di laurea che recasse i suoi dati anagrafici, successivamente modificati con sentenza irrevocabile a seguito del cambio di sesso, senza alcun riferimento diretto e/o indiretto alla sua precedente identità sessuale e anagrafica. L’università toscana, rilevato come non vi fosse alcuna linea di indirizzo del Garante sul tema, ha quindi chiesto alla medesima autorità di chiarire se “possa violare la riservatezza dell’individuo aggiungere un’annotazione in calce al diploma che riporta la sentenza e il nuovo nome dell’interessato” sulle ristampe del diploma di laurea che, di conseguenza, “rimane comunque intestato alla persona con i precedenti dati anagrafici” oppure se “sia preferibile operare una ristampa del diploma con i nuovi dati anagrafici”. Questa seconda ipotesi, che l’università di Pisa nel proprio quesito aveva prospettato come condivisibile e tecnicamente fattibile, è stata fatta propria dal Garante che, con l’occasione, ha prescritto a tutte le università di adoperarsi per adottare accorgimenti e cautele al fine di non riportare nelle ristampe dei certificati di laurea elementi idonei a rivelare l’avvenuta rettificazione dell’attribuzione del sesso e del nome originario dell’interessato, sempre che in precedenza siano state oggetto di accertamento giurisdizionale con sentenza passata in giudicato.
Il ragionamento del Garante parte dal presupposto che gli articoli 1,4 e 5 della legge 164/192 (“norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”) stabiliscono che la sentenza che dispone la rettificazione anagrafica dell’attribuzione del sesso deve consentire all’interessato, per il futuro, di poter compiutamente vivere un sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita, senza perciò correre il rischio che limitazioni burocratiche di sorta possano suscitare pregiudizi nelle persone che con lui si relazionano ed alle quali può non voler rivelare la propria identità sessuale precedente. Tanto è che, per garantire i diritti di chi ha cambiato sesso, deve essere modificato anche il registro dello stato civile del comune di residenza. Peraltro, anche gli estratti degli atti dello stato civile rilasciati all’interessato, a seguito di accertamento giurisdizionale del cambio di sesso, devono essere formati “avuto riguardo alle annotazioni e alle rettificazioni o correzioni che modificano o integrano il testo degli atti medesimi, tralasciando qualsiasi riferimento a quelle parti dell’atto modificate o integrate in base alle annotazioni o rettificazioni o correzioni medesime”. Conseguentemente, ciò deve avvenire anche per le ristampe dei certificati di laurea, a “salvaguardia del futuro inserimento nei rapporti sociali e lavorativi” dell’interessato, fermi comunque restando gli obblighi di conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento originale contenente i dati personali dell’interessato non modificati. Secondo il Garante, infatti, i dati idonei a rivelare la vita sessuale, che come noto rientrano nella più ampia categoria dei dati sensibili, devono essere “oggetto di una speciale protezione in base alla quale i titolari sono tenuti a conformare il relativo trattamento secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato”. Una violazione che potrebbe invece indubbiamente verificarsi, qualora la ristampa del certificato di laurea rivelasse che l’interessato in precedenza aveva identità anagrafica e sessuale differente dall’attuale.