Blasfemia e tutela della pace religiosa: i limiti alla libertà di espressione in un recente caso davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo

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Corte europea dei diritti dell’uomo,  25 ottobre 2018, E.S. c. Austria, ric. 38450/12

Non è in contrasto con il diritto alla libertà di espressione, riconosciuto dall’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, l’esistenza nel codice penale di uno Stato membro di una norma che punisca la blasfemia in quanto reato. La libertà di espressione di un individuo può, infatti, legittimamente essere compressa qualora quanto espresso urti il sentimento religioso dei credenti. Nei casi in cui le affermazioni incriminate non contribuiscano a un serio dibattito pubblico sui fatti espressi, ma si limitino ad offendere ciò o colui che è oggetto di venerazione da parte di un gruppo religioso, il diritto alla libertà di espressione può subire restrizioni in virtù dell’esigenza di tutelare il sentimento religioso altrui e di garantire la pace religiosa in uno Stato membro.

 

Sommario: 1. La blasfemia come condotta penalmente rilevante. – 2. La tutela del sentimento religioso dei singoli: l’intervento della Corte suprema austriaca. – 3. Il contributo al dibattito pubblico dell’oggetto della libertà di espressione. – 4. La libertà di espressione e il limite dell’incitamento all’odio religioso. – 5. Considerazioni conclusive: i rischi connessi alla “tutela della pace religiosa”

 

 

  1. La blasfemia come condotta penalmente rilevante

La “blasfemia” consiste comunemente in una condotta che offende con parole o con atti ciò che per altri è considerato divino o sacro. Essa, invero, nel panorama europeo è ormai scevra da conseguenze di natura penale, ad eccezione di alcuni Stati, tra i quali l’Austria[1]. A distanza di 4 anni dai tragici fatti di matrice terroristica avvenuti a Parigi il 7 gennaio 2015 nella redazione di Charlie Hebdo, il dibattito sulla tutela della “pace religiosa” come limite alle manifestazioni di pensiero che possano essere connotate come “basfeme”, in quanto potenzialmente offensive del sentimento religioso di alcuni credenti, pare riaccendersi dopo l’emanazione di una sentenza resa dalla quinta sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo il 25 ottobre 2018 nel caso E.S. c. Austria[2]. I giudici di Strasburgo hanno in proposito avuto modo di pronunciarsi sul bilanciamento tra la libertà di espressione, garantita dall’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)[3], e la tutela del sentimento religioso ai sensi dell’art. 9 CEDU[4], proprio rispetto a una condanna penale per blasfemia.

Poiché a livello di opinione pubblica sussiste la tendenza a polarizzare il dibattito su due fronti estremi, per cercare di individuare le coordinate del discorso sono oggi necessarie ulteriori riflessioni. Il primo orientamento propugna la protezione tout court del sentimento religioso di una ben identificata comunità, partendo dall’assunto che tale “sentimento” sia talmente fondamentale nella vita dei fedeli da plasmarne l’identità. Questo approccio tende a voler legittimare e giustificare qualsiasi restrizione all’altrui libertà di espressione. Dall’altro lato vi è poi chi, portando anche la nozione di “laicità” alle sue estreme conseguenze, è fautore di una libertà di espressione illimitata, in quanto nessuna restrizione dovrebbe imporsi al fine di tutelare una religione o un credo qualsiasi.

Il recente caso testé richiamato, ha preso le mosse dal ricorso presentato il 6 giugno 2012 dalla sig.ra E.S., una donna austriaca che nel 2011 era stata dichiarata colpevole di aver “denigrato gli insegnamenti religiosi”, dopo aver tenuto una serie di conferenze su Grundlagen des Islam (Informazioni basilari sull’Islam) presso il Bildungsinstitut der Freiheitlichen Partei Österreichs, un’accademia politica legata al partito di destra austriaco Partito della libertà (FPÖ), attualmente parte della coalizione di Governo.

In occasione dei seminari, un settimanale “di sinistra” aveva fatto infiltrare un suo giornalista tra i partecipanti affinché ne registrasse i contenuti. Successivamente, le trascrizioni dei seminari furono consegnate alla procura di Vienna in quanto attestanti la presunta commissione da parte della ricorrente del reato di incitamento all’odio (Verhetzung), punito in Austria ai sensi dell’art. 283 del Codice penale (Strafgesetzbuch, StGB). La parte dei discorsi incriminata, consisteva in un commento estemporaneo sul fatto che il Profeta Maometto fosse un pedofilo, poiché aveva sposato sua moglie Aisha quando lei aveva solo 6 o 7 anni e aveva consumato il matrimonio quando di anni ne aveva solo 9[5].

Il 15 febbraio 2011, la donna fu ritenuta colpevole di aver “denigrato gli insegnamenti religiosi di una religione legalmente riconosciuta”, ai sensi dell’articolo 188 c.p. (denigrazione di dottrine religiose), in base al quale «[c]hiunque, nelle circostanze in cui è probabile che il suo comportamento susciti giusta indignazione, denigri pubblicamente o offenda una persona, o un oggetto che è oggetto di venerazione da parte di una Chiesa o di una comunità religiosa riconosciuta nel Paese, o un dogma, una consuetudine legittima o un’istituzione legittima di una tale Chiesa o comunità religiosa, sarà passibile di una pena detentiva fino a sei mesi o di una multa da calcolare su base giornaliera, fino a 360 giorni»[6]. L’iniziale accusa di incitamento all’odio, ai sensi dell’art. 283 c.p. era invece decaduta.

La Corte regionale austriaca, invero, aveva rilevato che quanto affermato dalla ricorrente avrebbe potuto indurre l’uditorio a non ritenere Maometto meritevole di venerazione in quanto il suo comportamento sarebbe oggi considerato deplorevole e finanche penalmente perseguibile[7]. Inoltre, un elemento centrale nella decisione era stato l’aver ritenuto le affermazioni della ricorrente dei meri giudizi di valore e non affermazioni basate su fatti comprovati. Quanto da lei asserito nel corso dei seminari, non avrebbe neppure contribuito al dibattito generale su temi sensibili e importanti quali quelli della pedofilia o del fenomeno delle spose-bambine, ma avrebbe avuto l’esclusivo scopo di denigrare il Profeta dell’Islam, offendendo così il sentimento religioso dei suoi fedeli[8].

La condanna consistette, oltre al pagamento delle spese processuali, nella richiesta di pagamento di una multa di 480 euro o, in alternativa, nella pena detentiva di 60 giorni di reclusione. La ricorrente impugnò la sentenza presso la Corte di Appello di Vienna (Oberlandesgericht Wien), ma la sua istanza fu rigettata il 20 dicembre 2011. Infine, la richiesta di un nuovo processo fu respinta dalla Corte suprema austriaca l’11 dicembre 2013.

 

  1. La tutela del sentimento religioso dei singoli: l’intervento della Corte suprema austriaca

La Corte suprema, pur ravvisando nella condanna subita un’interferenza con la libertà di espressione della ricorrente garantita anche dall’art. 10, par. 1, CEDU, richiamando proprio la giurisprudenza della Corte europea rilevante in materia[9], ha ritenuto lo scopo dell’interferenza, ovvero la tutela della pace religiosa e dei sentimenti religiosi degli altri, un motivo legittimo ai sensi del par. 2 dell’art. 10 CEDU.

Nel suo ragionamento la Corte suprema ha ricordato che la stessa Corte europea ha distinto le ipotesi nelle quali erano ravvisabili condotte espressamente e gratuitamente offensive negli altrui confronti o profane, da quelle che, invece, pur provocando shock, offendendo o essendo provocatorie non costituivano un attacco ingiurioso contro un gruppo religioso, rivolgendosi ad esempio contro un leader o un individuo venerato, come Maometto per l’Islam[10]. In questa ipotesi, invero, secondo la Corte incombe un obbligo in capo agli Stati membri di adottare misure volte a reprimere quelle condotte.

Al fine di verificare se le affermazioni ingiuriose arrivino a ledere il sentimento religioso altrui, provocando così “justified indignation”, è necessario operare un’accurata valutazione del significato e del contesto nel quale sono state svolte le stesse, e se esse siano state fondate su fatti o su meri giudizi di valore.

Nel caso specifico, la Corte suprema ha rilevato che quanto espresso dalla ricorrente non aveva in alcun modo contribuito a un dibattito generale sul rapporto tra Islam e matrimoni con minorenni, ad esempio, ma che aveva avuto il solo fine di diffamare Maometto, accusandolo di pedofilia, screditandolo così agli occhi dei suoi fedeli, e offendendo il sentimento religioso di questi ultimi.

La questione qui evidenziata dell’offesa al sentimento religioso come elemento discriminante per l’inquadramento di una manifestazione delle proprie idee o del proprio pensiero nella categoria di una condotta penalmente sanzionabile richiama alla mente un altro caso deciso diversi anni fa dalla Corte europea: İ.A. c. Turchia. In quell’occasione, i giudici di Strasburgo avevano affermato che «in the context of religious beliefs, [there]may legitimately be included a duty to avoid expressions that are gratuitously offensive to others and profane […] as a matter of principle it may be considered necessary to punish improper attacks on objects of religious veneration» (§ 24). Si è trattato del primo caso in cui limiti alla libertà di espressione sono stati legittimati alla luce della necessità di tutelare il sentimento religioso dei fedeli, con specifico riguardo all’Islam. In particolare, qui l’editore era stato accusato di aver commesso, attraverso la pubblicazione dell’opera Yasak Tümceler (“The forbidden phrases”), il reato di blasfemia contro “Dio, la religione, il profeta e il Libro Sacro”, sanzionato dal Codice penale turco[11].

L’elemento della “offensività” delle affermazioni è stato poi al centro anche di un altro caso relativo all’Islam, che si era però concluso con un esito diverso. L’anno successivo, infatti, la Corte europea nel caso Aydin Tatlav c. Turchia, aveva rilevato che il passaggio del libro incriminato (“The Reality of Islam”) sebbene contenesse un’aspra critica nei confronti della religione islamica, non aveva invero toni offensivi e, pertanto, la condanna penale subita dal ricorrente costituiva una violazione dell’art 10 CEDU[12]. Emerge, quindi, che nella valutazione della legittimità delle limitazioni statali alla libertà di espressione la Corte tiene in considerazione, oltre al contenuto in sé, anche il tono dello stesso: se questo non comporta la ridicolizzazione della religione o non è comunque volutamente offensivo, come può esserlo, ad esempio, nell’ipotesi di accostando di oggetti di venerazione a immagini di natura sessuale, allora le autorità statali possono essere ritenute responsabili di eccedere il margine di apprezzamento loro riconosciuto ai fini dell’applicazione dei limiti ex art. 10, par. 2, CEDU.

Infine, andando più indietro nel tempo, la tutela del sentimento religioso altrui, era stata oggetto anche della prima importante sentenza della Corte europea sul rapporto tra libertà di espressione e libertà religiosa: si tratta del noto caso Otto-Preminger-Institut c. Austria[13]. In quest’occasione, secondo la Corte europea, poi, vi era sì stata un’ingerenza rispetto al diritto garantito dall’art. 10 CEDU, ma questa, oltre ad essere prevista dalla legge, era anche legittima in quanto la misura nazionale mirava a tutelare i diritti e le libertà altrui, in particolare il diritto dei cittadini a non essere offesi nei propri sentimenti religiosi attraverso l’espressione pubblica delle opinioni altrui[14].

Quanto all’aspetto della necessarietà della misura in uno “Stato democratico”, i giudici di Strasburgo avevano rilevato che era vero che l’art. 10 CEDU si prestava a tutelare non soltanto le notizie o le idee accolte favorevolmente o ritenute inoffensive o indifferenti dalla società in cui erano espresse, ma anche quelle che provocavano shock, offendevano o erano provocatorie. Ciò conformemente al principio del pluralismo, a quello della tolleranza e allo spirito di apertura che devono caratterizzare una società democratica. Ciò nonostante, qualora le modalità con le quali tali idee venissero enunciate e diffuse mettessero a rischio quello stesso spirito di tolleranza, sia in ragione del tono con le quali sono espresse che del loro contenuto, allora esse potrebbero legittimamente essere considerate alla stregua di una violazione dell’altrui libertà di religione (§ 49).

 

  1. Il contributo al dibattito pubblico dell’oggetto della libertà di espressione

Nel caso E.S. c. Austria, il governo e i tribunali interni hanno ritenuto che le affermazioni della ricorrente «had not been part of an objective discussion concerning Islam and child marriage, but had rather been aimed at defaming Muhammad, and therefore had been capable of arousing justified indignation» (§ 37). Sebbene il delicato e importante tema della condanna dei rapporti sessuali tra adulti e minori sia meritevole di essere oggetto di pubblico dibattito, l’accusa mossa dalla ricorrente nei confronti del Profeta dell’Islam, mancando di una sufficiente base probatoria ed essendo invece gratuitamente oltraggiosa nei confronti di Maometto, non poteva contribuire ad un «objective public debate» (§ 37).

Il contributo al pubblico dibattito di affermazioni che potrebbero urtare la sensibilità dei credenti e minare la pace religiosa in un determinato Stato può essere valutato, ad avviso della Corte, proprio attraverso un’attenta disamina sul contenuto stesso di tali affermazioni. In questo modo, la Corte si è posta nel solco delle decisioni nazionali le quali avevano evidenziato la necessità di tenere distinti i meri giudizi di valore da affermazioni oggettivamente fondate su fatti (§§ 47-48).

In passato la Corte aveva già affrontato la questione del contributo al pubblico dibattito. Nel già richiamato caso Otto-Preminger-Institut c. Austria, la Corte aveva infatti affermato che in linea di massima, relativamente alle opinioni e alle convinzioni religiose, esiste un obbligo di evitare espressioni gratuitamente offensive per l’altrui sensibilità, in quanto queste «do not contribute to any form of public debate capable of furthering progress in human affairs» (§ 49).

Quest’obbligo, poi, rileva in modo ancora più stringente nel caso in cui l’evento durante il quale il messaggio o l’idea viene espressa rivesta un particolare carattere di “pubblicità”. Qui, nel bilanciamento delle due libertà fondamentali in rilievo, ovvero quella religiosa ex art. 9 e quella di espressione ex art. 10 CEDU, e alla luce del margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati in materie così sensibili e sulle quali non esiste una uniformità di vedute in seno ai membri del Consiglio d’Europa, la Corte ha ritenuto legittima e proporzionata la misura di sequestro del film adottata dalle autorità austriache[15].

Successivamente, la questione del “contributo al dibattito pubblico” è stata ritenuta discriminante in altre decisioni della Corte. In proposito ricordiamo il caso Ginievsky c. Francia, in cui la Corte ha, invece, accolto il ricorso, accertando la violazione dell’art. 10 della Convenzione[16].

Oltre alla questione del “contributo al dibattito pubblico”, anche l’elemento del carattere di “pubblicità” dell’evento durante il quale la manifestazione dell’opinione incriminata si concretizza richiamato nel caso Otto-Preminger, è riemerso nel caso E.S. c. Austria (§ 51). Tale elemento è stato preso in considerazione per contestare una delle motivazioni addotte a propria difesa dalla ricorrente, ovvero che ai seminari avrebbero preso parte solo alcune persone like-minded rispetto al tema oggetto del ciclo di seminari e che, pertanto, nessuno dei partecipanti, sapendo quale sarebbe stato il tenore degli stessi, si sarebbe potuto sentire in alcun modo offeso. Ad avviso della Corte però, così non era stato poiché chiunque avrebbe potuto registrarsi agli eventi pubblicizzati, tanto che era stato possibile per il giornalista partecipare, registrare il contenuto dei seminari e poi sporgere denuncia alle autorità austriache.

 

  1. La libertà di espressione e il limite dell’incitamento all’odio religioso

L’iniziale accusa mossa alla ricorrente a livello statale, poi decaduta, era stata quella di incitamento all’odio religioso ai sensi dell’art. 283 c.p. austriaco.

Brevemente, a livello normativo europeo e internazionale è possibile ravvisare una comune condanna ad atteggiamenti o a discorsi che incitino all’odio su base, tra l’altro, religiosa. Rilevano, in proposito, strumenti quali il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 (art. 20, par. 2)[17], la Raccomandazione 1805 (2007) dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa su “Blasphemy, religious insults and hate speech against persons on grounds of their religion[18], il Rapporto della Commissione di Venezia (Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto) denominato “Report on the relationship between Freedom of Expression and Freedom of Religion: the issue of Regulation and Prosecution of Blasphemy, Religious Insult and Incitement to Religious Hatred[19], la Risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite 16/18 su “combating intolerance, negative stereotyping and stigmatization of, and discrimination, incitement to violence and violence against, persons based on religion or belief[20], il “General Comment No. 34 on freedom of opinion and freedom of expression” del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite[21].

Da questi documenti emerge una condanna netta ai discorsi di incitamento all’odio e un richiamo alle responsabilità degli Stati affinché reprimano queste condotte. Parimenti, si rileva l’indicazione di attivarsi perché la semplice “blasfemia” venga depenalizzata ovunque e non venga reintrodotto il reato di blasfemia laddove già non esista più. La Commissione Venezia, ad esempio, ha ritenuto che la persistenza o la creazione di un “reato” di blasfemia negli ordinamenti dei Paesi membri sia da ritenersi non necessaria e neppure auspicabile. In tal senso si è espresso anche il Parlamento europeo, che nella risoluzione dell’8 settembre 2015 sullo stato dei diritti fondamentali nell’Unione europea si è detto preoccupato «over the application of blasphemy and religious insult laws in the European Union, which can have a serious impact on freedom of expression, and urges Member States to abolish them; strongly condemns attacks against places of worship and urges Member States not to allow such offences to go unpunished» (§ 40)[22].

Ritornando ora al contesto della Corte europea, essa ha spesso fatto leva sull’art. 17 CEDU per dichiarare irricevibili alcuni ricorsi nelle ipotesi in cui il contenuto contestato costituiva ex se una negazione dei diritti e dei valori fondamentali difesi dalla Convenzione[23]. In particolare, questa norma convenzionale è stata utilizzata anche per negare qualsivoglia tutela proprio ai discorsi di incitamento all’odio (c.d. hate speech), impedendo la ricevibilità dei relativi ricorsi. In materia di irricevibilità per incitamento all’odio religioso ricordiamo, ad esempio, il caso Norwood c. Regno Unito, deciso dalla Corte nel 2004[24], il caso Pavel Ivanov c. Russia deciso nel 2007[25], il caso Hizb Ut-Tahrir e altri c. Germania, deciso nel 2012[26] e, infine, il caso Belkacem c. Belgio, del 2017[27].

Nel caso E.S. c. Austria in esame, la Corte europea ha ricordato che quando attacchi impropri ed offensivi nei confronti di un soggetto o di un simbolo che gode di venerazione religiosa si spingono sino al punto di prendere le forme dell’incitamento all’odio religioso, che è la massima espressione dell’intolleranza religiosa, questi non solo possono legittimare interventi restrittivi da parte delle autorità nazionali, ma neppure godrebbero della protezione offerta dall’art. 10 CEDU (§ 43)[28]. Qui, dunque, la Corte da un lato non ha equiparato le affermazioni della ricorrente all’incitamento all’odio religioso, che a livello internazionale ed europeo risulta oggi essere la sola condotta meritevole di essere perseguita penalmente, ma ha, allo stesso tempo, legittimato come proporzionata una sanzione penale per una condotta, la blasfemia, che è, almeno negli ordinamenti della stragrande maggioranza degli Stati membri del Consiglio d’Europa, ormai depenalizzata.

 

  1. Considerazioni conclusive: i rischi connessi alla “tutela della pace religiosa”

Il governo austriaco, richiamando la nota esplicativa dell’art. 188 c.p., aveva sottolineato come lo scopo principale della norma interna fosse la protezione della “pace religiosa”, che «was to be understood as the peaceful co-existence of the various churches and religious communities with each other, as well as with those who did not belong to a church or religious community». La “pace religiosa”, inoltre, doveva essere tutelata anche in quanto elemento fondamentale della pace in generale nello Stato (§ 36).

La Corte, dal canto suo, ha accolto favorevolmente l’impostazione governativa, rilevando come la protezione della pace religiosa, così come la tutela del sentimento religioso altrui, siano scopi legittimi perseguiti dalla misura penale prevista dall’ordinamento austriaco e rientranti a pieno titolo nel limite della “protezione dei diritti altrui” di cui al secondo paragrafo dell’art. 10 CEDU. Inoltre, nel suo ragionamento sulla necessità in una società democratica di una misura restrittiva di quel tenore, ha ricordato che in capo agli Stati incombe l’obbligo di assicurare la pacifica coesistenza di tutte le religioni e anche dei non credenti in uno spirito di mutua tolleranza. Volendo “giustificare” queste conclusioni, si può ipotizzare che il legitimate aim della difesa della pace religiosa in Austria abbia assunto un peso rilevante in questa decisione anche, probabilmente, per il clima politico attuale nel Paese, retto come è noto da forze di destra che come programma di Governo hanno un approccio più restrittivo rispetto alla convivenza interetnica e interreligiosa. In particolare, il Partito della libertà, nella cui accademia politica sono state fatte le affermazioni incriminate, ha forti tendenze xenofobe.

La Corte, dunque, potrebbe aver voluto dare una sorta di “monito” alla società austriaca, sostenendo la posizione dell’autorità giurisdizionale nazionale che aveva agito “in contenimento” di azioni di esponenti di quelle forze politiche. Il lungo e impegnativo processo di integrazione che le autorità nazionali europee sono oggi chiamate a intraprendere potrebbe, infatti, essere messo a rischio da esternazioni, come quelle della ricorrente, che possano essere causa di tensioni e di violenze sociali e tra appartenenti a diversi gruppi religiosi. Queste circostanze spiegherebbero, in parte, la scelta della Corte di avallare la restrizione alla libertà di espressione della ricorrente ritenendo legittima e proporzionata una misura nazionale implicante una sanzione penale per la blasfemia, anche se a livello europeo il trend va nella direzione opposta[29]. Abbiamo scritto “in parte” perché, a nostro avviso, al seminario avevano partecipato solo una trentina di persone e pertanto, in questo caso, i rischi effettivi di un reale impatto sulla pace religiosa in Austria sarebbero stati quasi nulli. È stata, invece, la successiva denuncia a dare enfasi e maggiore eco alle esternazioni della ricorrente, giunte poi sino alla “cassa di risonanza” della Corte di Strasburgo.

Nel caso in esame, invero, il giornalista presente in sala avrebbe potuto, nel contesto del dibattito in corso, limitarsi a replicare immediatamente e contestare la veridicità delle affermazioni della ricorrente, contribuendo così alla creazione di una discussione aperta e plurale, anziché strumentalizzarle e denunciare la ricorrente.

Date le circostanze, difficilmente il contenuto dei seminari avrebbe potuto minare la pace religiosa e contribuire a creare quei problemi legati al mantenimento dell’ordine in una società democratica che, invero, legittimamente avrebbero richiesto e giustificato misure limitative della libertà di espressione[30]. La tutela del sentimento religioso altrui e della pace religiosa, infatti, richiederebbero misure tanto più incisive e limitative della libertà di espressione, quanto più facile fosse per un credente “subire” contenuti ritenuti offensivi senza avere la possibilità di un serio contraddittorio.

A nostro avviso, la Corte avrebbe dovuto prestare maggiore cautela nell’associare le esternazioni della ricorrente a possibili problemi legati al mantenimento dell’ordine nella società austriaca dovuti a una “interferenza” con la pace religiosa di quello Stato. Far assurgere la “crisi della sicurezza”, che purtroppo e oggettivamente caratterizza le società contemporanee europee, a limite al godimento dei diritti individuali garantiti dalla Convenzione è rischioso e, quantomeno, inopportuno[31]. In questi casi, il ricorrere al criterio del pressing social need per giustificare la legittimità di restrizioni connesse all’esigenza di preservare la pace religiosa/sociale, invece che alla concreta esigenza di garantire l’altrui religiosità, espone la Corte anche al rischio di strumentalizzazione politica delle sue decisioni.

Seppure sia positivamente apprezzabile l’attenzione della Corte verso gruppi religiosi minoritari in un determinato contesto nazionale, le conclusioni cui è giunta la Corte in questo caso possono invero minare quel pluralismo, tanto difeso dalla Corte stessa, che deve caratterizzare le società democratiche europee.

Infine, sebbene nella giurisprudenza più recente in materia di bilanciamento tra libertà di espressione e tutela del sentimento e della pace religiosi la Corte sembra aver adottato un atteggiamento più “rispettoso” nei riguardi della libertà di espressione, la cui protezione non può oggi essere separata dal contenuto delle informazioni o delle idee che si vogliono diffondere, essa dovrebbe prestare maggiore attenzione rispetto alla valutazione di altri elementi, quali l’effettiva risonanza delle affermazioni e la possibilità che esse siano contestate o confutate attraverso un dibattito pubblico, aperto e plurale, e non con la censura ex ante o ex post o infliggendo sanzioni penali. Il case-by-case approach proprio di quella giurisprudenza di Strasburgo che incide su temi particolarmente sensibili, dovrebbe dunque mirare al raggiungimento di soluzioni meno invasive della libertà di espressione dei singoli.

* Ricercatrice senior in Diritto dell’Unione europea – Dipartimento di Scienze giuridiche, Università del Salento.

[1] Vedi M. Gatti, La blasfemia nel diritto europeo: un «reperto storico», in Aa. Vv., Blasfemia, diritto e libertà, Bologna, 2016, 185 ss.

[2] CEDU, E.S. c. Austria, ric. 38450/12 (2018).

[3] Sulla libertà di espressione nella CEDU, vedi in particolare, M. Oetheimer-A. Cardone, Articolo 10, in S. Bartole-P. De Sena-V. Zagrebelsky (diretto da), Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2012, 397 ss. Sul rapporto tra libertà di espressione e libertà religiosa vedi P. Manzini, Libertà di espressione e sentimento religioso nella civiltà giuridica europea, in G. Gozzi-G. Bongiovanni (a cura di), Popoli e civiltà. Per una storia e filosofia del diritto internazionale, Bologna, 2006, 123 ss.

[4] Sulla libertà religiosa ai sensi dell’art. 9 Cedu vedi, tra gli altri, A. Cannone, Gli orientamenti della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia religiosa, in Rivista internazionale dei diritti dell’uomo, 1996, 264 ss.; C. Evans, Freedom of Religion under the European Convention on Human Rights, Oxford, 2001; S. Ferrari, La Corte di Strasburgo e l’articolo 9 della Convenzione europea. Un’analisi quantitativa della giurisprudenza, in R. Mazzola (a cura di), Diritto e religione in Europa, Bologna, 2012, 27 ss.; A. Guazzarotti, Articolo 9, in S. Bartole-P. De Sena-V. Zagrebelski (diretto da), Commentario breve, cit., 370 ss.; D. Loprieno, La libertà religiosa, Milano, 2009; J. Martínez-Torrón, Limitations on Religious Freedom in the Case Law of the European Court of Human Rights, in Emory International Law Review, 2005, 587 ss.; C. Morviducci, La protezione della libertà religiosa nel sistema del Consiglio d’Europa, in S. Ferrari-T. Scovazzi (diretto da), La tutela della libertà di religione. Ordinamento internazionale e normative confessionali, Padova, 1988, 41 ss.; R. Uitz, La liberté de religion, Strasbourg, 2008.

[5] Le testuali parole pronunciate nel corso del seminario erano: «Un 56enne e una bambina di 6 anni? […] Come chiamarlo, se non pedofilia?» (§ 13). Secondo la ricorrente queste affermazioni trovano, invero, conforto nella maggior parte degli hadith (ovvero, raccolte dei detti e dei fatti della vita di Maometto).

[6] Tale norma è contenuta nella sezione 8 del Codice penale che, tra l’altro, elenca una serie di reati contro la pace religiosa.

[7] La Corte regionale asserì che il “contatto sessuale” tra Maometto e Aisha, non poteva essere considerato un atto di pedofilia, sebbene la giovane all’epoca avesse solo 9 anni, perché il matrimonio proseguì sino alla morte del Profeta. Pertanto, ciò dimostrava che Maometto non aveva alcun desiderio esclusivo nei confronti delle bambine ed era, invece, attratto anche da donne più grandi poiché Aisha aveva 18 anni quando egli morì, e le sue altre mogli erano tutte adulte.

[8] Nel suo ragionamento la Corte regionale “giustifica” comunque il comportamento di Maometto, ricordando in ogni caso che la pedofilia e il matrimonio con minorenni/bambine sono due cose diverse e che erano fenomeni non limitati al solo Islam ma, in passato, propri anche di alcune dinastie regnanti europee.

[9] Vedi CEDU, İ.A. c. Turchia, ric. 42571/98 (2005); Aydın Tatlav c. Turchia, ric. 50692/99 (2006); Otto-Preminger-Institut c. Austria, ric. 13470/87 (1994), Wingrove c. Regno Unito, ric. 17419/90 (1996); Giniewski c. Francia, ric. 64016/00 (2006).

[10] In generale, sui diritti garantiti ai gruppi religiosi in seno alla CEDU, ci sia consentito di rinviare al nostro C. Morini, La tutela dei diritti dei gruppi religiosi nel contesto regionale europeo, Bari, 2018.

[11] L’editore era stato riconosciuto colpevole e condannato, in via definitiva, a due anni di reclusione. In seguito, la pena detentiva era stata commutata in una sanzione pecuniaria. La frase contestata era la seguente: «Muhammad did not forbid sexual relationship with a dead person or a live animal». Nella sentenza la Corte aveva affermato che quest’affermazione, come altre, di fatto oltrepassavano il limite di una legittima provocazione essendo, invece, un mero attacco abusivo a Maometto, attacco che le autorità turche potevano legittimamente perseguire ai sensi dell’art. 10, par. 2 CEDU (§§ 29-31).

[12] La Corte, in particolare, aveva qui evidenziato anche il possibile e deprecabile chilling effect che condanne penali irragionevoli avrebbero potuto avere sulla libertà di espressione, e di riflesso sul pluralismo in una società democratica, affermando che «la peine de prison de douze mois fixée à l’encontre du requérant à été convertie en une amende modique […]. Toutefois, une condamnation au pénal, de surcroît comportant le risque d’une peine privative de liberté, pourrait avoir un effet propre à dissuader les auteurs et éditeurs de publier des opinions qui ne soient pas conformistes sur la religion et faire obstacle à la sauvegarde du pluralisme indispensable pour l’évolution saine d’une société démocratique» (§30).

[13] V. in dottrina P. Wachmann, La religion contre la liberté d’expression: sûr un arrêt regrettable de la Cour européenne des Droits de l’Homme, in Revue universelle des droits de l’homme, 1994, 44 ss.; R. Margiotta Broglio, Uno scontro tra liberta: la sentenza Otto-Preminger-Institut della Corte europea, in Rivista di diritto internazionale, 2, 1995, 368 ss.

[14] In un caso simile, relativo alla censura preventiva della proiezione del film L’ultima tentazione di Cristo in Cile, la Corte interamericana dei diritti dell’uomo è invece pervenuta a una soluzione diversa. Nella sentenza del 5 febbraio 2001 (caso Olmeto Bustos e altri c. Cile), ha infatti ritenuto che l’interdizione totale alla proiezione del film costituisse una misura in contrasto con la libertà di espressione garantita dall’art. 13 della Convenzione americana sui diritti dell’uomo (stipulata il 22 novembre 1969 ed entrata in vigore il 18 luglio 1978). Nella norma della Convenzione americana, invero, la censura preventiva rispetto all’esercizio della libertà in oggetto è espressamente proibita.

[15] In particolare, secondo la Corte europea alla luce della situazione esistente a livello locale e in quel frangente storico, le autorità austriache non avevano ecceduto il margine di apprezzamento, avendo invece l’obbligo di proteggere la pace religiosa nella regione del Tirolo, composta per la maggioranza da cattolici, e dovendo impedire che alcuni tra essi si sentissero ingiustificatamente offesi nei loro sentimenti religiosi (§ 56). Vedi anche la sentenza resa nel caso Wingrove c. Regno Unito, cit. dove la Corte ha confermato che la protezione del sentimento religioso attraverso norme che vietino la blasfemia può rientrare nella finalità di protezione dei diritti altrui previsto nell’art. 10, par. 2, CEDU. Vedi, in dottrina, S. Palmer, Blasphemy and the Margin of Appreciation, in The Cambridge Law Journal, 1997, 469 ss.; C. Evans, Freedom of Religion under the European Convention on Human Rights, cit., 7 ss.

[16] CEDU, Ginievsky c. Francia, ric. 64016/00 (2006). Qui i fatti riguardavano un articolo intitolato “L’obscurité de l’erreur” e pubblicato su Le quotidien de Paris nel quale l’autore aveva sostenuto che alcuni passaggi dell’Enciclica papale Veritatis Splendor dimostravano la matrice antisemita della religione cristiana e la responsabilità della sua dottrina anche nello sterminio degli ebrei. La Corte ha però riconosciuto che la condanna in sede civile subita dal ricorrente era stata una restrizione illegittima ai sensi dell’art. 10 CEDU, sia perché il contenuto dell’articolo non poteva essere ritenuto un’offesa a tutta la comunità cristiana, sia perché, in una società democratica, esso era di fondamentale interesse pubblico.

[17]Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966. Il testo dei paragrafi rilevanti di questo e degli altri atti internazionali successivamente citati, sono richiamati nella sentenza oggetto di commento ai §§ 26-35.

[18] Adottata dall’Assemblea parlamentare il 29 giugno 2007.

[19] Adottata nel corso della 76a Sessione plenaria (Venezia, 17-18 ottobre 2008).

[20] UN Doc. A/HRC/RES/16/18, adottata il 24 marzo 2011.

[21] UN Human Rights Committee (HRC), General comment no. 34, Article 19, Freedoms of opinion and expression, adottato il 12 settembre 2011 (CCPR/C/GC/34).

[22]European Parliament resolution of 8 September 2015 on the situation of fundamental rights in the European Union (2013-2014) (2014/2254(INI))

[23] In dottrina vedi, tra gli altri, A. Terrasi, Art. 17 Divieto dell’abuso di diritto, in S. Bartole-P. De Sena-V. Zagrebelsky (a cura di), Commentario breve, cit., 570 ss. e M. Castellaneta, La libertà di stampa nel diritto internazionale ed europeo, Bari, 2012, 150 ss. La norma riguarda il c.d. divieto di abuso di diritto: «Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, gruppo o individuo di esercitare una attività o compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni maggiori di quelle previste in detta Convenzione».

[24] CEDU, Norwood c. Regno Unito, ric. 23131/03 (2004). Qui, ad esempio, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che un attacco generalizzato contro un gruppo religioso volto a stabilire un legame tra l’intero gruppo e un grave atto terroristico fosse contrario ai valori convenzionali, tra cui la tolleranza, la pace sociale e la non discriminazione, incitando invece all’odio contro quel gruppo.

[25] CEDU, Pavel Ivanov c. Russia, ric. 35222/04 (2007).

[26] CEDU, Hizb Ut-Tahrir e altri c. Germania, ric. 31098/08 (2012).

[27] CEDU, Belkacem c. Belgio, ric. 34367/14 (2017). In dottrina vedi M. Castellaneta, La Corte europea dei diritti umani e l’applicazione del principio dell’abuso del diritto nei casi di hate speech, in Diritti umani e diritto internazionale, 2017, 745 ss.

[28] I relativi ricorsi sarebbero, pertanto, dichiarati irricevibili.

[29] A fine ottobre, ad esempio, in Irlanda si è svolto un referendum per decidere se modificare la parte della Costituzione secondo la quale la blasfemia è un reato. L’esito è stato a favore dell’abolizione con il 64,85% dei voti. Cfr. In Irlanda non ci sarà più il reato di blasfemia, in Il Post, 28 ottobre 2018.

[30] Secondo il Governo austriaco, infatti, «the applicant’scriminal conviction had pursued the legitimate aim of maintaining order(protecting religious peace) and protecting the rights of others (namely their religious feelings)» (§ 36).

[31] Vedi A. Lollo, Blasfemia, libertà di espressione e tutela del sentimento religioso, in Consulta Online, 3, 2017, 474 ss. Inoltre, condividiamo quanto espresso da altra dottrina quando ha affermato che «[l]egare la questione del bilanciamento tra libertà di espressione e rispetto dell’altrui religiosità ad esigenze di ordine pubblico è, inoltre, una deriva quanto mai pericolosa non solo perché può giustificare, sulla base della paura contingente e della percezione del rischio, eccessive restrizioni alla libertà di espressione, ma anche perché può contribuire, al contrario, ad identificare i fattori di rischio con una particolare comunità religiosa» (M. Orofino, La tutela del sentimento religioso altrui come limite alla libertà di espressione nella giurisprudenza della corte europea dei diritti dell’uomo, in Rivista Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2, 2016, 36).

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