Anticipazione del TFR e TFS: settore privato e pubblico a confronto. Dal più recente parere del Garante Privacy sul D.P.C.M. n. 51/2020 all’Accordo Quadro

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W-H Questions: Trattamento di Fine Rapporto e Trattamento di Fine Servizio a confronto

Il rapporto di lavoro dipendente presso un’amministrazione pubblica, talvolta potrebbe presupporre una serie di tutele meglio – o, diversamente – garantite rispetto all’impiego privato. Sebbene la differenza tra pubblico e privato emerga sin dal momento costitutivo del rapporto di lavoro – basti anche solo pensare ai requisiti di accesso e alle modalità di selezione del personale – giungendo al momento risolutivo dello stesso, ne troveremmo ulteriore conferma incorrendo nella distinzione fra Trattamento di Fine Rapporto (d’ora in avanti chiamato TFR), operante nel settore privato e Trattamento di Fine Servizio (il cui acronimo è TFS), riservato al pubblico impiego.

V’è da precisare che, a seguito della modifica intervenuta negli ultimi anni, è ancora vigente la disciplina del TFS per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato di pubblico impiego costituitisi entro il 31 dicembre 2000 e per le cosiddette categorie non contrattualizzate; diversamente, si applica la disciplina del TFR ai dipendenti pubblici assunti a partire dal 1° gennaio 2001 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Risulta, ora, necessaria una rapida digressione volta ad evidenziare i caratteri distintivi di TFR e TFS, con particolare attenzione alla natura e alla modalità di corresponsione, per poter comprendere a pieno l’apporto innovativo della disciplina di cui si dirà a breve su anticipazione del TFR e TFS e sul relativo intervento del Garante per la protezione dei dati personali.

Va chiarito, anzitutto, che il TFR è una liquidazione avente natura di salario differito. Per meglio dire, il TFR è un accantonamento calcolato su base annua – sottoposto ad adeguamenti ISTAT – di una parte della retribuzione, che viene liquidato al momento della cessazione del rapporto, qualunque ne sia stata la causa e alla cui ritenuta provvede lo stesso datore di lavoro al momento del computo della retribuzione. L’art 2120 c.c. ne disciplina la modalità di calcolo e di corresponsione, inclusa la possibilità che il CCNL o patti individuali possano prevedere condizioni più favorevoli.

Ancora, è rimessa in capo al lavoratore la scelta di accantonare il proprio TFR presso il datore di lavoro, trattenendo le somme in azienda, oppure destinarle a fondi di previdenza – altresì noti come fondi pensione –. Tale scelta determina la sottoposizione ad un diverso computo tassativo. Inoltre, sussiste anche la possibilità di ottenere in busta paga, unitamente alla retribuzione, la quota di TFR maturata mensilmente.

Il TFS, invece, presenta una struttura più complessa. La prima differenza rispetto al TFR è la natura dell’accantonamento di dette somme: trattasi di un’indennità di carattere previdenziale, corrisposta a diverso titolo, che varia in base alla tipologia di ente od organismo pubblico presso cui presta servizio il dipendente. Difatti, il TFS potrebbe corrispondere ad un’Indennità di Buonuscita (IBU), Premio di Servizio (IPS), di Anzianità (IA). Questa diversificazione determina sia l’ammontare percentuale della somma da accantonare, sia pure la quantizzazione dell’importo che devono rispettivamente versare sia il datore di lavoro, sia pure il dipendente all’ INPS. Oltretutto, anche la modalità di computo della tassazione differisce per TFR e TFS.

 

L’ attuazione dell’art. 23 D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, attraverso il D.P.C.M. n. 51/2020.

Fino all’intervento legislativo dello scorso anno, era possibile presentare domanda di riscatto del TFS solo alla cessazione del servizio. Diversamente, ai lavoratori operanti nel settore privato era consentito avanzare richiesta di anticipo del TFR mentre il rapporto di lavoro era ancora in corso. Con il D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26 del 28/03/2019, all’art. 23 è stata introdotta la possibilità, per i dipendenti pubblici, di avanzare richiesta di anticipo del TFS.

Attuativo dell’art. 23 è stato il D.P.C.M. n. 51 del 22/04/2020, entrato in vigore il 30/06/2020; un complesso di diciassette articoli interamente dedicato al tema oggetto della trattazione in esame. Il medesimo provvedimento normativo è intervenuto specificando i criteri, le condizioni e gli adempimenti, anche in termini di trasparenza, nonché le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia.  Affinché l’anticipo potesse essere concesso, infatti, è risultata indispensabile la creazione di un Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti. Il Fondo, gestito dall’INPS e munito di apposito conto corrente istituito presso la tesoreria dello Stato, è assistito dalle garanzie dello Stato e gode di un patrimonio autonomo e separato rispetto a quello del gestore, quindi opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento.

In effetti, l’anticipazione del TFS/TFR altro non è che una proposta di contratto di finanziamento che il lavoratore avanza al gestore del Fondo per un importo massimo pari a 45.000 euro al netto degli interessi, così come disposto ex art. 23 comma 5 del decreto-legge e confermato all’art. 4 D.P.C.M.. Il calcolo degli interessi è rimesso all’Accordo Quadro, così come disciplinato ex art. 15 D.P.C.M., sottoscritto tra banche e/o intermediari finanziari e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’Associazione bancaria italiana, sentiti l’INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Dunque, una volta presentata l’istanza, l’INPS ne valuterà la sussistenza dei requisiti e si pronuncerà entro 90 giorni. In caso di responso positivo, rilascerà la certificazione mediante la quale il richiedente potrà presentare alla banca prescelta – tra quelle autorizzate – la domanda di erogazione del credito.

Il 02/06/2020 si è espressa con parere favorevole la Corte dei Conti, a cui il 30/07/2020 è seguita la circolare n. 90 dell’INPS che, in conformità di quanto già statuito dal D.P.C.M. n. 51/2020, ha dettato istruzioni applicative della norma in esame, con particolare riferimento alla determinazione del tasso d’imposta, prevedendo anche l’applicazione del tasso di interesse legale per ogni giorno di ritardo del rimborso delle somme dall’ente erogatore all’Istituto emittente.

 

L’intervento in doppia battuta del Garante per la protezione dei dati personali.

Al fine di dotare di completezza e coerenza il D.P.C.M. n. 51/2020, attuativo della disciplina in esame, risultano essere stati necessari i pareri forniti dal Garante per la protezione dei dati personali.

L’art. 16 D.P.C.M. n. 51/2020, difatti, è stato introdotto successivamente alla prima bozza di decreto sottoposta al Garante, il quale, con parere n. 156 punto 3.1 del 30/07/2019, ha espressamente richiesto che venisse dedicata una specifica disposizione alla disciplina del trattamento dei dati personali. In assolvimento alla realizzazione dell’interesse pubblico e dell’esercizio dei pubblici poteri, alla luce della garanzia della protezione dei dati personali, è risultato necessario – in considerazione della molteplicità di soggetti che si ritroveranno in possesso di dati personali – che siano individuati tutti coloro che ne entrano in possesso – INPS, patronati o intermediari dell’Istituto, altri enti pubblici responsabili, le banche e il Ministero dell’economia e delle finanze – e che ne vengano specificate le relative finalità, le modalità di trasmissione e chiariti i termini di conservazione.

Altresì utile per la compiutezza della disciplina, è risultato il parere n. 156 del 30/07/2019 ai punti 3.2 e 3.3. Il Garante ha ritenuto opportuno specificare che, affinché la domanda possa essere presentata validamente, la richiesta potrà essere avanzata telematicamente e direttamente dal richiedente, che accede al portale per mezzo del PIN identificativo così come previsto ex art. 64 D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005, oppure l’istante potrà ricorrere ad enti di patronato o intermediari dell’Istituto, purché ne siano espressamente delegati. Successivamente l’INPS provvederà alla verifica della validità della delega e, una volta espletati i controlli e accertata la sussistenza dei requisiti di legittimità richiesti, autorizzerà l’istituto di credito all’emissione della somma.

Ancora, il Garante ha richiesto – e ottenuto – di essere incluso tra i soggetti tenuti a prendere parte alla stipulazione dell’Accordo Quadro, nell’intento di garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi connessi al trattamento di detti dati.

A seguito dell’emanazione del D.P.C.M. n. 51/2020 il Garante si è nuovamente espresso sul tema col parere n. 131 del 09/07/2020. Le osservazioni avanzate riguardano la tracciabilità delle comunicazioni, la quale va garantita al fine di assicurare la trasparenza del trattamento dei dati. Con l’intento di assolvere a tali esigenze, è stato altresì previsto che le informazioni – tra cui l’indicazione dell’IBAN del conto corrente sul quale l’ente erogatore effettua il rimborso del finanziamento – debbano essere scambiate via PEC. In alternativa, i soggetti hanno la possibilità di concordare un sistema di comunicazione diverso, ove ciò possa comunque garantire la tracciabilità delle comunicazioni. Oltretutto, si richiama l’obbligo per i titolari del trattamento di fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 13 GDPR, prima ancora che questi assumano la denominazione di “interessati”.

 

L’Accordo Quadro: tra modulistica e modalità operative.

A seguito dei pareri raccolti dagli organi tenuti a pronunciarsi, in data 07/08/2020 è stato siglato l’Accordo Quadro tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Pubblica Amministrazione.

In particolare, l’Accordo definisce i termini e le modalità di adesione da parte delle banche all’iniziativa, le modalità di adeguamento del contratto in relazione ai requisiti pensionistici e alla speranza di vita, le modalità di trattazione e messa in sicurezza dei flussi informativi e la determinazione del tasso di interesse da corrispondere sull’anticipo TFS/TFR. Inoltre, all’accordo è stata allegata la modulistica utile alla proposizione dell’istanza: il modello della domanda di anticipo TFS/TFR; lo schema della proposta contrattuale; i modelli di adesione e di recesso da parte delle banche e degli intermediari finanziari; il fac-simile dell’autocertificazione dello stato di famiglia del richiedente l’anticipo TFS/TFR.

 

Conclusioni

Con la sottoscrizione dell’Accordo da parte di tutti i firmatari si ritiene concluso l’iter di definizione della disciplina.

Durante i mesi a venire sarà interessante testare l’efficacia di questo procedimento che – almeno nell’intento – nasce come rapido e scorrevole, impiantandosi tra gli strumenti della semplificazione dell’azione amministrativa. Sarà altrettanto curioso osservare la modalità di gestione dei dati personali da parte dell’eterogeneità dei soggetti che ne entrerà in possesso e valutare la messa in sicurezza dei medesimi, anche a seguito degli attacchi informatici ai sistemi INPS registratisi durante il click day lo scorso 1° aprile, in occasione della presentazione delle domande da parte dei lavoratori autonomi e delle partite Iva per accedere all’indennità di 600 euro corrisposta durante l’emergenza Covid-19.

Ciò detto, l’estensione della possibilità di avanzare richiesta di anticipazione del TFS appare, anche solo nelle intenzioni, un valido tentativo di equiparazione della disciplina del pubblico impiego al lavoro subordinato prestato al servizio dei privati, ricordando che si tratta pur sempre di somme detratte dalla retribuzione dei dipendenti, pubblici o privati che siano e, pertanto potrebbe apparire opportuno consentire loro di gestirne il godimento e fruirne all’occorrenza.

 

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