Addio superquiz (almeno per ora)

0

È di pochi giorni fa (6 settembre) il provvedimento dell’antitrust che ha sospeso in via cautelare lo spot pubblicitario di un cosiddetto “superquiz” diffuso a mezzo televisione.

Questo il fatto:

la società David2 S.p.a. diffondeva in televisione plurimi spot pubblicitari ove promuoveva un concorso a premi denominato appunto “SuperQuiz” che metteva in palio premi allettanti quali cellulari e tablet di ultima generazione; per partecipare lo stesso l’utente era invitato a rispondere a domande banali (chi è il migliore amico dell’uomo? Cane o gatto?) inviando la risposta tramite sms, ma così facendo lo stesso in realtà sottoscriveva un abbonamento a ventiquattro euro e venti al mese per scaricare musiche e giochi per dispositivi mobili.

Sul finire dello spot venivano quindi fornite per mezzo di “caratteri estremamente piccoli e caratterizzati da uno sfondo che li rende praticamente illeggibili” (AGCM dixit) indicazioni circa i costi dell’abbonamento.

Il concorso era sostanzialmente il classico “specchietto per le allodole” col solo fine di racimolare utenti a cui vendere (a loro insaputa) servizi in abbonamento, essendo invece il concorso medesimo, con un montepremi peraltro irrisorio, solamente un elemento accessorio.

Tale spot pubblicitario, in onda su reti Mediaset già da Luglio, è stato segnalato all’AGCM sia da singoli consumatori, sia dal Codacons (una associazione di consumatori), che si è quindi attivata con la procedura d’urgenza – disciplinata dall’art. 27, comma 3 del Codice del Consumo ed ora anche dall’art 8 del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette in vigore soltanto dal mese di Agosto (vedi qui) – che prevede infatti la possibilità dell’Autorità Garante di disporre d’ufficio e con atto motivato la sospensione cautelare della pratica commerciale ritenuta scorretta.

Non ha avuto pertanto dubbi il Garante all’esito del procedimento istruttorio nel ritenere i messaggi pubblicitari in questione “particolarmente ingannevoli, ambigui, omissivi e forvianti, idonei a poter arrecare rilevanti pregiudizi economici ad un vasto numero di consumatori” (leggi qui il provvedimento) e a disporne provvisoriamente la sospensione per violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo riguardanti per l’appunto le pratiche commerciali ingannevoli.

È interessante notare che l’AGCM all’interno del suo provvedimento abbia espressamente rilevato e dato peso alla circostanza che ha visto la società David2 già sanzionata (l’ultima volta solo nel giugno del 2012) per altre comunicazioni commerciali ritenute ingannevoli ed aggressive a danno dei consumatori.

Rimaniamo ora in attesa di veder confermata (o meno) la sospensione degli spot pubblicitari in questione, che anche ad occhi inesperti appaiono indubbiamente ingannevoli, ma soprattutto di capire quale sarà l’entità della sanzione pecuniaria eventualmente comminata a David2 S.p.a.

D’altronde se si fosse voluto solamente interromperne la diffusione sarebbe bastata anche una segnalazione all’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria – che in realtà può e probabilmente poteva/doveva agire anche d’ufficio essendo gli spot in circolazione già da Luglio (va detto però che chi scrive non conosce allo stato se siano state attivate o meno procedure) –; invero, solo l’AGCM ha il potere di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria, nello specifico da 5.000 a 500.000 euro.

Si auspica ora che nel caso in questione, qualora la condotta della società promotrice venisse definitivamente acclarata come scorretta, la sanzione possa essere quantomeno proporzionale ai profitti indebitamente tratti dalla società promotrice, considerando anche la recidività  della stessa ad utilizzare pratiche commerciali scorrette.

Diversamente, finché le sanzioni  non saranno veramente afflittive rispetto ai possibili (ed ingenti) guadagni realizzabili con le condotte ingannevoli di società “furbe”, che addirittura utilizzano il mezzo televisivo – ad oggi ancora il più penetrante – per la diffusione dei loro messaggi, il prezzo da pagare per loro risulterà ancora sufficientemente basso ed “il gioco varrà ancora la candela”.

Share this article!
Share.

About Author

Leave A Reply