L’azione dell’Unione europea sul digital single market si è arricchita di un nuovo tassello: sulla scorta della proposta della Commissione dello scorso maggio, pochi giorni fa il Consiglio ha approvato una posizione comune sulla bozza di regolamento sul geoblocking.
Nel mirino delle istituzioni dell’Unione europea, in particolare, sono finite le discriminazioni fondate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti.
L’obiettivo di questa riforma è migliorare l’accesso dei consumatori all’acquisto di beni e servizi, vietando ai venditori di praticare condizioni che si risolvano, direttamente o indirettamente, in forme di discriminazione “artificiose”.
La proposta intende così rafforzare ulteriormente il divieto di interferire con la libera circolazione dei servizi. Nonostante il divieto generale di discriminazioni, la circolazione transfrontaliera dei servizi di e-commerce é spesso ostacolata dall’impiego di espedienti cui gli operatori fanno diffusamente ricorso. Per esempio, i consumatori si imbattono di frequente in ipotesi di rifiuti di vendita o in condizioni contrattuali differenziate a seconda del paese dell’acquirente. La proposta di regolamento mira a risolvere questi problemi, dovuti anche all’incertezza sui criteri che possono giustificare l’applicazione di condizioni differenziate da parte degli operatori.
L’ambito di applicazione
La proposta di regolamento, anzitutto, esclude dal proprio ambito di applicazione le situazioni a rilevanza puramente nazionale; potrà invece applicarsi quando gli elementi di una transazione commerciale non siano limitati all’interno di un solo Stato membro. Per esempio, nei seguenti casi:
(i) un operatore offre beni o servizi in uno Stato membro diverso da quello di residenza o di stabilimento del consumatore;
(ii) un operatore offre beni o servizi nello stesso Stato membro in cui il consumatore ha la residenza o lo stabilimento, ma il consumatore è cittadino di un altro Stato membro;
(iii) un operatore offre beni o servizi nello Stato membro in cui il consumatore è temporaneamente dislocato senza che vi risieda o vi sia stabilito.
La bozza in discussione esplicitamente non pregiudica l’efficacia delle norme previste nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi, armonizzate in base alla direttiva 2001/29/CE.
Il divieto di geoblocking
L’elemento certamente più caratterizzante della proposta di regolamento coincide con il divieto in via generale di applicare misure di geoblocking, ossia di bloccare o limitare -attraverso l’uso di misure tecnologiche- l’accesso dei clienti ai siti di e-commerce per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento.
La bozza di regolamento vuole impedire che sulla base di questi stessi fattori gli operatori possano prevedere il reindirizzamento a una versione dei loro siti Internet diversa da quella cui il cliente intende accedere, salvo che il cliente non abbia fornito preventivamente il proprio consenso.
Il blocco o la limitazione dell’accesso sono invece leciti qualora siano necessari ad assicurare il rispetto di un requisito giuridico previsto dal diritto dell’Unione o da atti legislativi adottati dagli Stati membri in sede di recepimento.
Il divieto di discriminazione ingiustificata
Oltre al divieto di geoblocking e di reindirizzamento dei siti Internet, la proposta di regolamento si occupa delle condizioni di accesso a beni e servizi da parte dei consumatori.
In particolare, la bozza prevede un divieto per gli operatori di applicare condizioni contrattuali differenziate per l’accesso a beni o servizi in funzione di nazionalità, luogo di residenza o di stabilimento del consumatore.
L’ambito di applicazione di questo divieto comprende tre casi particolari.
In primo luogo, qualora la consegna al consumatore o il ritiro, da parte di quest’ultimo, delle merci acquistate avvenga in uno Stato in cui è previsto che la consegna possa avvenire in base alle condizioni generali di contratto dell’operatore, a tutti i clienti dovranno essere applicate le stesse condizioni praticate ai consumatori residenti nello Stato membro in questione.
In secondo luogo, il divieto di applicare condizioni contrattuali differenziate opera nel caso il cliente desideri ricevere da un operatore servizi tramite mezzi elettronici. Sono invece ammesse differenziazioni contrattuali nel caso di (1) fornitura di servizi il cui scopo principale consista nel fornire accesso o nel permettere l’uso di opere protette del diritto d’autore (come nel caso dei servizi di cloud, di archiviazione dati o di memorizzazione) o di (2) vendita di opere tutelate o materiali protetti in forma immateriale (come nella vendita di e-book o di musica online).
Da ultimo, il divieto di differenziare le condizioni contrattuali si estende ai casi in cui il cliente intenda fruire di servizi nel luogo fisico in cui l’operatore svolge la sua attività: è il caso, ad esempio, dei servizi alberghieri, del noleggio di automobili, delle manifestazioni sportive.
In ogni caso, il divieto non priva gli operatori di qualsiasi margine di flessibilità: sono ammesse differenziazioni delle condizioni proposte ai clienti di un determinato territorio o a gruppi specifici di clienti ove tali differenziazioni siano legittime. Non si vieta, quindi, la pratica di offerte mirate e a condizioni diverse, che potrebbero concretizzarsi, per esempio, nella predisposizione di siti Internet specifici per paese, fermo restando che i clienti non devono essere soggetti a trattamenti discriminatori. Il divieto, inoltre, non dovrebbe interferire con la possibilità per gli operatori di offrire condizioni diverse in punti vendita diversi (es.: differenziare le offerte nei negozi fisici da quelle via web), o di rendere disponibili offerte specifiche solo in un determinato territorio di uno Stato membro.
Al divieto delineato dalla bozza di regolamento in via generale è possibile derogare, tra l’altro, quando una norma del diritto dell’Unione o del diritto degli Stati membri adottata in sede di recepimento impedisca all’operatore di vendere beni o fornire servizi a determinati clienti o a clienti in determinati territori.
Le discriminazioni per motivi legati al pagamento
La proposta di regolamento formulata dalla Commissione ed esaminata dal Consiglio si sofferma su una particolare tipologia di discriminazioni, che deriva dalle modalità di pagamento utilizzate.
Si prevede, infatti, il divieto di praticare condizioni diverse per le transazioni di pagamento, oltre che in base alla nazionalità, al luogo di residenza o di stabilimento del consumatore, anche in funzione della localizzazione dei conti utilizzati, del luogo di stabilimento del fornitore di servizi di pagamento, o del luogo di emissione degli strumenti di pagamento. Ciò non dovrebbe pregiudicare, in ogni caso, il diritto dell’operatore ad addebitare al cliente le spese dovute all’utilizzo di uno strumento di pagamento, nei limiti consentiti.
Il divieto di discriminazioni si applica quando l’identità del pagatore o la validità dello strumento di pagamento utilizzato siano verificabili mediante strumenti di autenticazione “forte” del cliente e la transazioni siano effettuate in una valuta accettata dall’operatore.
È inoltre prevista la facoltà per l’operatore, in presenza di elementi oggettivi, di trattenere i beni o il servizio fino alla conferma che la transazione di pagamento sia stata adeguatamente avviata. Di tale facoltà l’operatore potrà avvalersi nel caso in cui non disponga di altri mezzi per ridurre il rischio di insolvenza del cliente.
I prossimi passi
Il provvedimento adottato dal Consiglio costituisce una posizione comune che verrà prossimamente esaminata al Parlamento europeo, cui compete esprimersi, unitamente al Consiglio, sulle proposte elaborate dalla Commissione nell’ambito del procedimento legislativo ordinario dell’Unione europea.
L’auspicio formulato dalla presidenza dal Consiglio è il raggiungimento di una rapida approvazione entro la fine del 2016.
L’adozione del futuro regolamento rappresenterà una prima tappa nell’ambito del progetto di riforma del mercato unico digitale perseguito dalla Commissione, che intende creare condizioni favorevoli a una più ampia circolazione dei servizi di e-commerce. Il medesimo obiettivo ha del resto ispirato la stessa disciplina sul commercio elettronico adottata nell’ormai lontano 2000: un disegno in realtà mai giunto a pieno e maturo compimento.
Occorre considerare, però, che la disciplina che la proposta di regolamento intende introdurre potrebbe risentire negativamente del suo ambito di applicazione selettivo e della scelta di affidare ad altri strumenti la regolazione di aspetti cruciali come, per esempio, la circolazione dei contenuti.
Proprio la moltiplicazione di sedi di intervento da parte del legislatore europeo potrebbe privare del carattere di organicità l’ambizioso piano di riforma della Commissione.