Accordo Meta-SIAE: chi fermerà la musica?

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  1. Introduzione

Settembre 2022. L’estate è appena conclusa e da lì a qualche mese (per l’esattezza sei) il Music Rights Agreement (ossia l’accordo intercorrente tra Meta Platforms Inc. e SIAE volto a disciplinare l’utilizzo del repertorio tutelato dalla Società Italiana degli Autori ed Editori sulle piattaforme Facebook ed Instagram) sarebbe giunto a scadenza, interrompendo di fatto la possibilità da parte degli utenti del colosso di Menlo Park di poter utilizzare nella maniera più disparata le opere musicali appartenenti al catalogo SIAE.

Da questo momento in poi si sono succedute fitte trattative tra le parti, intervallate da proroghe del termine di durata delle disposizioni previste dal MRA e rimozione temporanea delle opere SIAE dalle librerie musicali di Meta.

Tuttavia, non si è giunti al risultato sperato ma solo ad una nuova data (il 31 maggio 2024) quale termine di conclusione di efficacia dell’MRA.

A pochi giorni dalla scadenza dell’accordo e con l’incertezza su ciò che accadrà, ripercorriamo le più importanti tappe di questa vicenda dalla non banale rilevanza storica.

  1. Il fatto

Occorre evidenziare come la vicenda in questione riveste una importanza fondamentale nell’ambito della crociata da sempre portata avanti da autori ed artisti interpreti/esecutori nel nostro paese volta tanto alla rivendicazione di una maggiore tutela dal punto di vista legale quanto alla corresponsione di un equo ed adeguato compenso per la propria attività artistica.

Nello specifico, da una parte è necessario considerare le garanzie di tutela previste in favore di autori ed artisti interpreti/esecutori dalla Legge 22 aprile 1941, n.633 (“LdA”) rivista, da ultimo, alla luce del D.lgs 8 novembre 2021, n.177 che recepisce quanto previsto dalla Direttiva Copyright (Dir. Ue 790/2019) e, dall’altra parte, le responsabilità degli Internet Services Provider (ISP) come delineate dalla Direttiva sul commercio elettronico (Dir.2000/31/CE recepita mediante D.lgs 70/2003) e dalla Direttiva InfoSoc (Dir. 2001/29/CE attuata con D.lgs 9 aprile 2003, n.68) con particolare riferimento alle grandi piattaforme (tra le quali rientra a pieno titolo Meta).

Come si è avuto modo di introdurre in precedenza, successivamente all’arresto delle trattative finalizzate alla rinegoziazione del MRA, il 16 marzo 2023 Meta ha perentoriamente disposto la rimozione dalle proprie librerie musicali delle opere afferenti al catalogo SIAE data la carenza di un valido titolo per poter legittimamente disporre delle suddette opere all’interno delle piattaforme di sua proprietà.

A seguito di tale scelta, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un’istruttoria nei confronti di Meta volta ad accertare un presunto abuso di dipendenza economica nella negoziazione con SIAE.

Secondo quanto riportato all’interno del provvedimento dell’AGCM datato 4 aprile 2023, SIAE ritiene che Meta, nell’ambito della negoziazione del nuovo MRA, abbia e stia tutt’ora abusando dello squilibrio contrattuale a proprio favore chiedendo alla collecting society di accettare un’offerta economica inadeguata senza fornire tutte quelle informazioni necessarie per valutare l’effettiva congruità della proposta avanzata dalla stessa.

Nello specifico, l’offerta economica formulata propone l’adozione di un nuovo modello di remunerazione per l’uso delle opere SIAE, basato su due precisi fattori:

  1. la previsione di una revenue sharing ovvero un’aliquota sui ricavi legati alla quota parte dei contenuti video long-form aventi al loro interno pubblicità;
  2. il pagamento di una flat fee per gli utilizzi delle opere musicali (quali stories, reels e post).

La difficoltà di valutazione sulla effettiva portata del modello proposto da Meta trae origine dalla mancata condivisione da parte della stessa società di tutti quei dati dai quali sia possibile verificare le modalità e l’effettivo impiego delle opere SIAE su Facebook e su Instagram come avvenuto sin d’ora.

La scelta di Meta appare per un certo verso comprensibile; infatti, la condivisione di queste informazioni durante la trattativa esporrebbe (quasi certamente) la società di Zuckerberg all’eventualità di dover riconoscere a SIAE una quota di proventi certamente superiore rispetto a quanto fatto in passato, considerando le sempre nuove possibilità di utilizzo del repertorio SIAE.

D’altra parte, anche la posizione sostenuta da SIAE è da considerare lecita. Sul punto, si può certamente sostenere come l’ambizione di SIAE consista nel raggiungere il risultato più vantaggioso possibile per i propri associati tramite la gestione e l’intermediazione dei loro diritti d’autore.

Tuttavia, la rimozione dei contenuti musicali tutelati da SIAE potrebbe comprimere significativamente la capacità competitiva della stessa impedendo agli autori da questa rappresentati di raggiungere tutti quei soggetti operanti sulle piattaforme Facebook ed Instagram.

A ciò si aggiunga che l’ostacolo all’accesso dei contenuti musicali sulle piattaforme di Meta potrebbe avere effetti negativi anche per la remunerazione dei diritti connessi dei produttori di opere musicali e di tutte le altre posizioni giuridiche tutelate nell’ambito della legge sul diritto d’autore (quali gli artisti interpreti/esecutori appunto).

Con provvedimento del 20 aprile 2023, AGCM ha disposto che Meta riprendesse le trattative, mantenendo un comportamento corretto e provvedendo a fornire tutte quelle informazioni necessarie per consentire a SIAE di ripristinare l’equilibrio nell’ambito del rapporto commerciale con la stessa Meta, imponendo alla società di Mark Zuckerberg di ripristinare la disponibilità dei contenuti musicali sulle piattaforme di sua proprietà (previa autorizzazione di SIAE).

  1. La legge

Esaminando la questione da un punto di vista legale, due aspetti chiave meritano attenzione:

  1. Obbligo di rendicontazione:

La legge italiana sul diritto d’autore impone un obbligo di rendicontazione semestrale a chi gestisce i diritti d’autore (“soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti“). Questi soggetti. Infatti, sono chiamati a fornire “informazioni aggiornate, complete e pertinenti sullo sfruttamento delle opere e delle prestazioni artistiche, e la remunerazione dovuta” (art. 110-quater LdA). In particolare, è necessario specificare “le modalità di sfruttamento delle opere e delle prestazioni artistiche” e “i ricavi generati da tali sfruttamenti” (comma 1, lett. b) e c)).

Alla luce di ciò, la richiesta avanzata da SIAE di ricevere i rendiconti da Meta è giuridicamente solida.

In aggiunta, è bene ricordare come questa trattativa rappresenti la prima applicazione delle regole della Direttiva Copyright in Italia, tramite l’assetto normativo nazionale di adeguamento. Pertanto, diventa quindi un’occasione per riaffermare tali richieste, basate su una legge recente e con l’obiettivo di stabilire un modello per future trattative.

  1. Responsabilità dei social network:

L’art. 17 della Direttiva Copyright, recepito nella LdA al titolo II-quater, disciplina la responsabilità dei social network per i contenuti protetti da diritto d’autore presenti sulle loro piattaforme.

Diversamente, la Direttiva sul commercio elettronico stabiliva un regime di esenzione di responsabilità per gli ISP dall’obbligo di sorveglianza sui contenuti caricati dagli utenti.

L’art. 17 della Direttiva Copyright rappresenta un passo avanti verso una maggiore responsabilità delle piattaforme online. Stabilisce che un provider che renda disponibili contenuti protetti senza autorizzazione non è esente da responsabilità.

Alla luce di ciò, e con la allora prossima scadenza del MRA, Meta effettivamente non aveva altra scelta se non quella di rimuovere le opere tutelate da SIAE per evitare profili di responsabilità.

  1. Conclusioni

In conclusione, è possibile affermare come:

  • la richiesta di SIAE di ricevere i rendiconti è fondata su solide basi giuridiche;
  • la rimozione dei contenuti SIAE da parte di Meta era necessaria per evitare rischi di responsabilità.

La trattativa in corso rappresenta un’importante opportunità per stabilire un precedente in materia di diritti d’autore nell’era digitale.

Non ci resta che attendere il 31 maggio.

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