Accesso al web per le opere orfane

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This is the reposting of an article first published on Diritto Mercato Tecnologia (http://www.dimt.it/interna.php?id_sezione=29&id_articolo=627&noNav=#.UMTqTo5E–A)

Nell’era del Web 2.0 i contenuti, di qualsiasi genere, sono per lo più fruibili nella loro versione digitale, divenendo così disponibili per un ori delle opere dell’ingegno più ampio numero di soggetti, diversamente che se rimanessero solo su carta stampata, materiale soggetto a deterioramento col passare del tempo. Non tutte le opere, sia che si tratti di opere letterarie, scientifiche o di contenuti musicali o cinematografici, sono però “digitalizzabili”, poiché di alcune di esse mancano o sono difficilmente rintracciabili gli autori. Quest’ultimi diventano fondamentali, laddove senza la loro autorizzazione diviene impossibile digitalizzare l’opera e permetterne la diffusione sul Web: mancando l’autore di un’opera manca infatti il titolare dei diritti connessi alla stessa. Tali opere, dette appunto “orfane”, rappresentano un immenso patrimonio che certamente se non adeguatamente tutelato, tramite strumenti che escludano il loro illegittimo utilizzo, andrebbe perduto. Nella primavera dello scorso anno, proprio alla luce delle considerazioni fatte ed inquadrata nell’ambito degli obiettivi dell’agenda digitale europea, veniva presentata alla Commissione Europea una proposta di Direttiva sull’utilizzo delle opere orfane, applicabile alle opere tutelate dalla legislazione sul diritto d’autore  di tutti Stati membri. Seguito l’iter per l’approvazione, la Proposta emendata e discussa, è divenuta definitiva confluendo nel testo della Direttiva 2012/28/UE, pubblicato in GU il 27 ottobre scorso. La Direttiva de qua si propone l’obiettivo di determinare condizioni e limiti entro cui gli Stati membri potranno muoversi, nel recepimento della normativa comunitaria, concedendo l’utilizzo e la messa a disposizione delle opere orfane appartenenti al patrimonio comune, ossia tutte le opere presenti in biblioteche, archivi, musei ed emittenti di servizio pubblico. La Direttiva specifica che, laddove dopo una “ricerca diligente” non si riesca a rintracciare l’autore dell’opera, quest’ultima venga considerata orfana in tutti i paesi degli Stati membri, fatta salva la possibilità dell’autore, titolare dei diritti sull’opera stessa, di interrompere in qualsiasi momento lo status di opera orfana, riscuotendo la remunerazione ad esso spettante. Il considerando n. 5 della Direttiva stessa da atto di un principio, che può essere considerato il fondamento propulsore dei lavori che hanno condotto a tale Direttiva nonché il principio teleologico cui è informata la disciplina dell’attuale tutela del diritto d’autore tout court; si legge infatti che il “diritto d’autore è il fondamento economico dell’industria creativa, dato che stimola l’innovazione, la creazione, gli investimenti e la produzione. La digitalizzazione e la diffusione di massa delle opere sono pertanto un mezzo per tutelare il patrimonio culturale europeo. Il diritto d’autore è uno strumento importante per garantire che il settore creativo sia remunerato per il proprio lavoro”. Non rimane che attendere come gli Stati Membri, entro due anni, recepiranno e modelleranno le regole e i principi contenuti nella Direttiva, all’interno dei rispettivi ordinamenti nazionali.

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