A margine del volume “Il giornalista e le sue quattro responsabilità”

Il mestiere del giornalista è tra i più rilevanti, affascinanti e al contempo pericolosi: con la penna o la tastiera, la parola o l’immagine, si diffondono idee, si raccontano le vicende di una società e si controllano i potenti. Al contempo, manifestando opinioni o narrando fatti si può offendere, ledere la riservatezza, rivelare segreti, vilipendere le istituzioni e le religioni, fomentare l’odio e molto altro.Insomma, “fare giornalismo” è esercizio di una libertà, la più preziosa dell’uomo già secondo la dichiarazione dei diritti del 1789, ma di una libertà “pericolosa” con cui si può davvero fare male.

Per tale motivo, è davvero opportuno che un gruppo di studiosi, coordinati da Vito Tenore, abbia ricostruito con completezza e rigore il labirinto di leggi, codici deontologici e sentenze che connota il regime delle responsabilità del giornalista, in un volume che non si concentra solo sulla responsabilità civile o penale, ma analizza con pari rilievo quella disciplinare e quella amministrativo-contabile.

Nel libro vi è una scelta di fondo che potrebbe apparire “retrò”: esso si concentra sugli illeciti del “vero giornalismo professionale”, valorizzando la dignità del mestiere rispetto alla massa di esternatori occasionali che affollano i social network.

Ai giornalisti gli Autori non risparmiano parole severe, mettendo tra l’altro a nudo alcune tra le vicende meno decorose dell’informazione italiana. Vi è tuttavia, oltre alla consapevolezza del loro ruolo insostituibile negli ordinamenti democratici, una qualche fiducia nel recupero di una etica della professione, fatta di rigore nella ricerca della verità, sobrietà espressiva e attenzione ai diritti della persona.

Per chi occasionalmente diffonde le proprie idee o più spesso la propria rabbia in rete, il giudizio sembra senza appello: viene ripresa la forse ingenerosa invettiva di Umberto Eco, secondo cui i social media hanno dato a “legioni di imbecilli” lo stesso diritto di parola di un premio Nobel, forse sottovalutando le potenzialità del giornalismo “partecipativo”, dal basso, specie quando l’informazione professionale non sempre offre garanzie di indipendenza dai poteri politici ed economici.

Tuttavia, nel testo non si rinviene alcuna indicazione a favore dell’introduzione di un regime giuridico “speciale” per i soli professionisti dell’informazione. E tale assunto mi pare condivisibile. Del resto, la Costituzione non conferisce rilevanza autonoma alla figura del giornalista professionista. Di regola, dunque, non accetta una distinzione nell’ambito dell’esercizio del diritto di informare tra il quisque de populo e chi sia stabilmente inserito in un’impresa editoriale.

In altre parole, la Carta non distingue tra due diritti, la libertà di espressione, garantita a tutti, e il diritto-dovere di cronaca, riconosciuto ai soli operatori dell’informazione e conferito loro in funzione dell’interesse della collettività a essere informata, né attribuisce ai giornalisti professionisti uno status privilegiato in ragione della funzione sociale esercitata. L’informazione, in altri termini, non è un dovere, un servizio che i giornalisti rendono alla collettività, ma l’esercizio di un diritto di libertà, che comprende la libertà di selezionare le notizie da pubblicare, di decidere quando diffonderle, di scegliere con quale evidenza esporle e, ovviamente, di commentarle.

Il testo, come si è già accennato, analizza partitamente le quattro responsabilità del giornalista.

Il primo capitolo, a firma di Vito Tenore, ragiona su quella disciplinare. Più che un capitolo, appare come un vero e proprio trattato, per la mole e l’analiticità.

Di particolare rilievo è l’analisi del recente testo unico sui doveri del giornalista del 27 gennaio 2016 – che recepisce e riassume la massa di carte deontologiche proliferate negli ultimi decenni -, del suo valore giuridico e del suo rapporto con le fonti normative, in primis la legge professionale del 1963.

Segue poi una puntuale analisi del procedimento disciplinare nelle sue plurime – e forse eccessive – fasi amministrative e giurisdizionali.  Ed è facile prevedere che tale parte costituirà un vero e proprio vademecum per i collegi di disciplina chiamati a giudicare illeciti degli iscritti all’ordine.

I capitoli 2 e 3 – scritti a quattro mani da Francesco Centofanti e Laura Scalia – affrontano i più frequentati temi della responsabilità civile e penale del giornalista. L’impostazione, tuttavia, non è consueta, anche in ragione dell’esperienza professionale degli autori, entrambi consiglieri presso la Cassazione. Essi non si limitano, infatti, a tracciare il confine tra lecito e illecito, ricostruendo gli orientamenti giurisprudenziali in tema di bilanciamento tra diritto di informare e altri beni di rilievo costituzionale. Vi è anche una grande attenzione a chiarire le differenze e le relazioni tra azione penale e civile in materia di diffamazione, i criteri orientativi per la quantificazione equitativa del danno, le disposizioni sostanziali e processuali “speciali” che caratterizzano la materia.

In questa prospettiva, tale parte appare di grande utilità per gli avvocati e specie per quelli che solo saltuariamente si occupano di casi relativi al diritto dei media. Si tratta, infatti, di un settore – specie a seguito della rivoluzione della rete – ad alta specializzazione, ove l’esperienza nelle aule di giustizia è spesso decisiva per la prognosi sulla illiceità dell’articolo, per la scelta tra la via civile o penale, per l’esatta individuazione dei responsabili e la quantificazione della richiesta risarcitoria. In assenza di consuetudine con tali casi, è certo che l’attenta lettura di questi due capitoli aiuterà gli avvocati non solo a valutare il confine tra lecito e illecito, ma anche a percorrere le vie più opportune ed evitare le “trappole” di cui è disseminato l’ordinamento.

Un secondo dato di originalità, rispetto ad esempio a recenti trattati di grande valore scientifico e pratico, quali quelli di Maurizio Fumo sulla diffamazione mediatica o di Vincenzo Pezzella sulla diffamazione, risiede nella attenzione all’intero catalogo dei reati che chi informa può compiere: dal trattamento illecito dei dati alla rivelazione dei segreti, dalla pubblicazione di notizie “false, esagerate o tendenziose” ai vilipendi. E tale catalogo invero non pare tranquillizzante, non solo per il giornalista ma anche per chi crede che i limiti alla libertà di parola debbono essere rigorosamente circoscritti alle sole ipotesi di lesione di beni di rilievo costituzionale.

Vi è poi un capitolo assai originale, il quarto, che affronta un tema non indagato a livello dottrinale, la responsabilità amministrativo contabile del giornalista. Vito Tenore, magistrato della Corte dei Conti, traccia alcune ipotesi nelle quali si potrebbe ritenere sussistente la giurisdizione contabile nei confronti di professionisti e in particolare di giornalisti che con il loro comportamento abbiano arrecato un danno alle casse pubbliche. Si tratta evidentemente di casi marginali – ad esempio, dipendenti dello Stato che svolgono attività pubblicistica, addetti stampa di ministeri ed enti locali, componenti degli organi degli ordini professionali o di commissioni di concorso –  che comunque consentono di proiettare un fascio di luce su una tematica ignota ai più.

Se forse i rischi relativi alla responsabilità contabile sono remoti per la gran parte di giornalisti, le possibilità di trovarsi di fronte al Garante per la tutela dei dati personali sono ben più ampie. Per questo motivo, appare assai utile la ricostruzione casistica di Luigi Carbone, nel capitolo 5 del volume, delle pronunce del Garante circa il requisito della “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”, sancito dall’art. 137 del Testo unico sulla tutela dei dati personali e specificato nel codice deontologico. Del resto, il buon giornalista deve sempre discernere tra i dati che possono essere diffusi senza consenso, perché essenziali a rendere comprensibile una notizia, e quelli che devono rimanere riservati, perché al massimo soddisfano una mera curiosità del pubblico.

Infine, il testo si conclude con una opportuna analisi di una sociologa dei media, Mihaela Gavrila, ove si ripercorrono alcuni tra i più emblematici casi che hanno coinvolto note firme del giornalismo italiano, da Feltri a Travaglio, da Belpietro a Facci.

Sembra trovare conferma la tesi di un giornalismo non sempre autorevole e troppo spesso partigiano e di un’informazione considerata nel complesso meno indipendente rispetto a quella di altri stati democratici. E ciò non appare senza conseguenze anche rispetto alla disciplina delle responsabilità dei giornalisti.

Mi pare, infatti, che vi sia un rapporto tra la persistenza in Italia di regole nel complesso piuttosto severe nei confronti dei giornalisti, specie se comparate a quelle di altri ordinamenti europei, e lo stato complessivo dell’informazione. In altri termini, l’uso troppo frequente dei media come clava contro l’avversario politico o il concorrente economico non aiuta la causa di chi vorrebbe leggi più liberali e più amiche della libera stampa.

In questo senso, i richiami all’etica del ruolo e all’etica del dubbio presenti nella premessa di Vito Tenore non possono essere intesi solo come generici auspici, ma divengono imperativi per la sopravvivenza di una libera stampa in una società democratica e plurale.

 

Il giornalista e le sue quattro responsabilità 
a cura di Vito Tenore

 

Giuffrè Editore

Anno di edizione: 2018
Pagine: XXXVII – 732
Codice Prodotto: 024197143
ISBN: 9788814223488

 

 

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