Pubblicità in TV: conclusioni dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia su sponsorizzazione di programmi televisivi e durata delle interruzioni pubblicitarie

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In data 6 ottobre 2015, l’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea Maciej Szpunar ha reso le proprie conclusioni nell’ambito della causa C-314/14 (Sanoma Media Finland Oy – Nelonen Media c. Viestintävirasto), relativamente all’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2010/13/UE (Direttiva sui Servizi di Media Audiovisivi) in tema di sponsorizzazione e di interruzioni pubblicitarie.

Con riferimento alla sponsorizzazione, tali disposizioni prevedono che i telespettatori debbano essere chiaramente informati dell’esistenza di un accordo di sponsorizzazione. In particolare, i programmi sponsorizzati devono essere chiaramente identificati come taliattraverso l’indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un segno distintivo, in maniera appropriata al programma, all’inizio, durante e/o alla fine dello stesso (articolo 10, paragrafo 1, lett. c).

Secondo l’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici e/o acustici e/o spaziali.

Inoltre, tali disposizioni prevedono un limite di affollamento orario della pubblicità televisiva pari al 20% (articolo 23), che non si applica agli annunci dell’emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti.

La causa nasce dalla proposizione di tre domande di pronunce pregiudiziali della Corte Suprema amministrativa finlandese nel giudizio di impugnazione di un provvedimento amministrativo emesso dall’autorità finlandese di regolamentazione del mercato audiovisivo (Viestintävirasto) nei confronti della Sanoma Finland Oy/Nelonen Media, un’emittente televisiva soggetta alla giurisdizione della Repubblica di Finlandia. Con tale provvedimento l’autorità aveva riscontrato la violazione, da parte della società, delle norme locali sul tempo di trasmissione dedicato alla pubblicità e sulle modalità con le quali la medesima separava la pubblicità da altre parti del programma, ordinando alla medesima di porre termine alla violazione. Ciò in quanto, secondo l’autorità:

  • la tecnica della ripartizione dello schermo utilizzata dalla società, in modo che in una parte di esso veniva trasmesso il programma ‘principale’ (in particolare, i titoli di coda) e, in un’altra, la presentazione dei programmi successivi, non risultava conforme alla norma di recepimento del sopra citato articolo 19 della direttiva;
  • il logo dello sponsor di un programma, trasmesso in un momento diverso dal programma sponsorizzato, costituisce pubblicità, e pertanto il tempo durante il quale esso viene trasmesso deve essere conteggiato nel tempo dedicato alla pubblicità. Secondo l’autorità, la società Sanoma aveva superato la quantità massima di pubblicità consentita;
  • la società aveva superato il suddetto limite di tempo destinato alla pubblicità in quanto in tale quantità massima dovevano essere inclusi anche gli intervalli brevi (cd. ‘secondi neri’) che separano i singoli spot pubblicitari.

Con riferimento al primo punto, secondo l’Avvocato Generale una mera ripartizione dello schermo in più parti, una delle quali sia destinata alla pubblicità, non costituisce separazione sufficiente della suddetta pubblicità dai contenuti editoriali. La parte dello schermo destinata alla pubblicità dovrebbe essere ulteriormente identificata attraverso un segnale (ottico o acustico), all’inizio o alla fine della sequenza pubblicitaria o attraverso un simbolo fisso che si visualizzi durante il periodo in cui lo schermo è diviso e che indichi chiaramente la natura del messaggio trasmesso.

Con riferimento alla seconda questione, l’Avvocato Generale rileva che le informazioni relative alla sponsorizzazione trasmesse in un momento diverso dall’inizio, dalla messa in onda o dalla fine del programma sponsorizzato costituiscono pubblicità televisiva e non sono escludibili dal limite di tempo a disposizione per la pubblicità previsto dall’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva in parola.

Infine, secondo l’Avvocato Generale l’articolo 23, paragrafo 1, della Direttiva 2010/13 deve essere interpretato nel senso che nella quantità massima di trasmissione stabilita da tale disposizione viene incluso il tempo conteggiato dall’inizio di un segnale ottico o acustico che annuncia l’inizio di un’interruzione pubblicitaria fino alla fine del segnale ottico o acustico che indica la fine di siffatta interruzione. Qualora la pubblicità sia separata dalle altre parti del programma mediante l’utilizzo di “secondi neri” tali secondi neri dovrebbero essere inclusi nel limite di tempo di trasmissione della pubblicità.

Si attende ora la pronuncia della Corte di Giustizia. Le conclusioni presentate dall’Avvocato Generale non sono vincolanti per il giudizio finale della Corte. Tuttavia, in considerazione della loro autorevolezza, esse sono frequentemente seguite nella stesura della sentenza.

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