*Ripubblichiamo il commento di Oreste Pollicino pubblicato da LaVoce.info
Presentato in Senato un disegno di legge su diritto di accesso, libertà di informazione e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Amplia di molto l’ambito soggettivo di applicazione del diritto di accesso. Ma non si armonizza con altre norme e non risolve il problema del riuso dei dati.
Due esigenze da bilanciare
Con il disegno di legge, recentemente presentato al Senato, in materia di diritto di accesso, libertà di informazione e trasparenza (il cosiddetto “Freedom of information act” italiano), alcune questioni legate al livello di democraticità dei poteri pubblici, sotto il particolare aspetto della trasparenza dell’azione amministrativa, sembrano potersi chiarire; altre paiono invece complicarsi.
È ormai vecchio di un quarto di secolo il primo tentativo del legislatore italiano di bilanciare il più ampio accesso possibile dei cittadini agli atti della pubblica amministrazione con la necessità di limitare i costi, i rischi, ma anche le possibili lesioni di altri interessi di rango costituzionale che potrebbero derivare da un’apertura incondizionata. Sintesi di tale bilanciamento è la scelta della legge 241/90 di subordinare l’accesso all’esigenza del richiedente di tutelare “situazioni giuridicamente rilevanti”. Da quel momento in poi obiettivo prioritario di successive iniziative legislative, non sempre andate a buon fine, è stato quello di superare questo asfittico margine di manovra. Tra queste, in particolare, il decreto legislativo 33/2013, che ha introdotto lo strumento dell’accesso civico.