Sentenze online, Pizzetti: “Tutela privacy può passare anche da motore di ricerca dedicato”

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Ripubblichiamo da Diritto Mercato e Tecnologie l’intervista al Prof. Pizzetti. Fonte: http://www.dimt.it

“Il Garante Privacy ha dichiarato di essere aperto ad un confronto sul tema della tutela della riservatezza nell’ambito della pubblicazione online delle sentenze. Personalmente vorrei proporre l’idea di rendere accessibili i documenti tramite motori di ricerca dedicati in alternativa a quelli generici”. A parlare è Francesco Maria Pizzetti, giurista, già presidente dell’Autorità Garante per la Privacy dall’aprile del 2005 al giugno del 2012 e Professore ordinario di diritto costituzionale all’Università di Torino oltre che docente di diritto della tutela dei dati personali presso l’università LUISS di Roma.

L’occasione di riflessione è data dalla lettera che nei giorni scorsi il Garante Privacy Antonello Soro ha indirizzato a Giorgio Santacroce, primo presidente della Corte Suprema di Cassazione, a seguito della pubblicazione, sul sito della Cassazione stessa, di tutte le sentenze emesse dalla Suprema Corte in materia civile negli ultimi cinque anni. In sostanza, Soro ha chiesto di “espungere dai provvedimenti i dati identificativi”, provvedimento che “pur nulla togliendo alla comprensione del contenuto giuridico della pronuncia, consentirebbe tuttavia di minimizzare l’impatto, in termini di riservatezza, della più ampia accessibilità dell’atto in rete”.

“L’articolo 52 del Codice in materia di protezione dei dati personali – spiega Pizzetti – prevede già la possibilità che un giudice, autonomamente o su richiesta delle parti e in determinate circostanze, possa stabilire l’anonimizzazione dei nomi delle parti negli atti che verranno poi resi pubblici. Una cautela caso per caso che nelle intenzioni dell’Autorità muterebbe in una anonimizzazione di default per tutte le sentenze diffuse online dalla Corte di Cassazione. Ora, il principio di base è che a fini di ricerca giuridica e analisi ad essere rilevanti sono i principi che emergono da una sentenza e non i protagonisti della vicenda processuale – un principio che ha già orientato passate decisioni riguardanti la diffusione di sentenze per finalità di informazione giuridica – ma nella sua lettera il Garante allarga lo scenario facendo riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del maggio scorso sulla de-indicizzazione di contenuti dai motori di ricerca, palesando così che la preoccupazione è relativa alla possibilità che tali dati circolino in rete attraverso motori di ricerca generalisti, in una cornice de-contestualizzata. È la dinamica che nella lettera viene riassunta nell’espressione ‘indiscriminata accessibilità via web’. In questo senso, e qui la mia proposta, potrebbe essere utile prevedere che le sentenze online siano disponibili mediante uno strumento di ricerca dedicato che renda specifiche le ricerche e metta al riparo da quella circolazione indiscriminata delle informazioni. In sostanza, si tratta di propendere per la modifica dell’accessibilità piuttosto che per la modifica del dato”.

“Va inoltre tenuto in considerazione – conclude Pizzetti – che per determinate vicende l’anonimizzazione diventa rimedio parziale laddove elementi di contesto permettano comunque di risalire alle identità delle parti in causa, un dato che rafforza la convinzione che uno strumento di ricerca dedicato come quello sopra descritto possa garantire il bilanciamento tra gli interessi in gioco. Discorso analogo se si aggiunge che l’accesso alle sentenze, pubbliche per definizione, in modalità offline avviene attraverso la richiesta di copia cartacea ad un ufficio dedicato, stabilendo di fatto un filtro, uno step che rende la ricerca stessa messa in atto solo dai soggetti realmente interessati. Sotto un certo punto di vista, il motore di ricerca dedicato riproduce online questo tipo di dinamica”.

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