La Cassazione interviene ancora sull’equiparazione fra stampa e giornali telematici

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Con una recente sentenza la Corte di Cassazione[1], ha ribadito i principi ormai invalsi sull’inapplicabilità della disciplina sulla stampa alle testate telematiche ed è intervenuta sull’argomento processuale dell’ammissibilità del sequestro preventivo di prodotti telematici.

Sul primo punto, la decisione presenta una rilevante peculiarità: nel caso di specie, non si trattava di applicare le responsabilità previste per i periodici stampati al web, ma invece di estendere una garanzia (il divieto di sequestro di più di tre copie del giornale, previsto dall’art. 1 R.D. n. 561 del 1946[2]) anche alla versione online di un quotidiano. Il sequestro, in tale ipotesi, rappresenta, infatti, una forma surrettizia di censura della stampa, vietata  innanzitutto dall’art. 21 della Costituzione che – oltre a riconoscere la libertà di manifestazione del pensiero – sancisce, nel comma terzo che: “Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili”; tale disposizione è evidentemente correlata alla precedente: “La stampa non può essere soggetta  ad autorizzazioni o censure”. Orbene, pochi delitti consentono  il sequestro degli stampati e non certo la diffamazione contestata nel processo sottostante.

Nel caso in commento, il Tribunale del riesame aveva disposto il sequestro preventivo di articoli giornalistici di un noto quotidiano nella sola versione telematica. La difesa aveva proposto ricorso avverso tale ordinanza, sostenendo – fra l’altro – che le garanzie poste a presidio della stampa devono, per un processo ermeneutico di analogia in bonam partem, estendersi anche al web e soprattutto al caso di articoli diffusi in Internet che costituiscano copia di quelli stampati su un tradizionale quotidiano.

Tale tesi si distanzia evidentemente, per le finalità prefisse, da quelle trattate e sinora respinte dalla Corte, che sollecitavano l’equiparazione fra stampa e web al fine di applicare norme sanzionatorie, come il reato di omesso controllo del Direttore responsabile[3], ovvero l’aggravante (prevista dall’art. 13 della L. n. 47 del 1948, che sanziona con la pena della reclusione massima di sei anni la diffamazione aggravata dall’attribuzione di un fatto determinato).

Il S. C. ha, negli ultimi anni, sempre mantenuto fermo che la nozione di stampa (contenuta nell’art. 1 della relativa legge) è tale da non potersi estendere alle pubblicazioni via Internet: le ragioni di tale assunto sono del tutto condivisibili. Altrettanto lo è l’intento di non  introdurre – con interpretazioni analogiche in malam partem – sanzioni più gravi per la diffusione di notizie tramite il web, in difetto di una specifica legislazione. La tesi, sostenuta dalla dottrina fermamente[4], misura la differenza tra il concetto normativo di stampa (elemento costitutivo del reato previsto dall’art. 57 cod. pen. ). Tale nozione è ricavata dall’art. 1 della legge n. 47 del 1948, che afferma: “Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanico chimico-fisici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”. Aderendo all’indirizzo dottrinario,  in materia, la Cassazione aveva negato che i due presupposti indicati dalla legge siano presenti nelle pubblicazioni on line: ritenendo che mancassero sia la riproduzione, che la destinazione alla pubblicazione. La prima condizione non è ravvisabile, in quanto la riproduzione non è necessaria; la mera lettura attraverso dispositivi informatici rappresenta, infatti, il  modo di utilizzare i quotidiani telematici. Inoltre, la stampa di un articolo o dell’intera pubblicazione, costituisce soltanto un’eventualità che dipende dalle esigenze del lettore: una differenza rilevante con la stampa ordinaria che viene riprodotta prima della diffusione. Inoltre, non si configura la destinazione alla pubblicazione mediante distribuzione – richiesta dalla legge sulla stampa – la pubblicazione on line non  viene distribuita, ma soltanto é  diffusa sul web.

Le argomentazioni a sostegno della sentenza ribadiscono quanto condivisibile: come la nozione di stampa non sia applicabile al mondo telematico che non trova sanzione o tutela nella legge del 1948 o nella Costituzione (se non per l’innegabile libertà di manifestazione del pensiero) e propugnano l’interpretazione migliore della Legge n. 62 del 2001, da taluno utilizzata per fondare le responsabilità del web. Con questa normativa si sono estesi alle riviste on line alcuni obblighi previsti per la stampa e, particolarmente, la necessità di inserire le indicazioni previste dall’art. 2 della legge sulla stampa, e, limitatamente, l’obbligo di registrazione previsto dalla stessa legge. Secondo la migliore lettura, tale normativa disciplina soltanto le provvidenze all’editoria e, dunque, persegue finalità del tutto avulse da quelle proprie delle norme sanzionatorie (art. 57 c.p. Ed art. 13 l. n. 47 del 1948) per la stampa[5], da qui l’efficace definizione “lettura ortopedica”, contenuta della sentenza.

La Corte non si arresta a questo  argomento – che preclude efficacemente l’estensione analogica dell’art. 57, in quanto analogia, in malam partem, interdetta nel diritto penale per superare le differenze concettuali esistenti – ma afferma che tale assunto è confermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di  radiotelevisione[6], menzionata come argomento di supporto anche dalla sentenza in esame. Nell’assumere tali decisioni si è dato risalto “alla differenza ontologica dei mezzi di comunicazione”.

Alla diversa fattispecie da trattare, la sentenza in commento ha applicato la giurisprudenza invalsa, negando, però, questa volta una garanzia: il divieto di sequestro. L’argomentazione al riguardo non è del tutto sviluppata: la sentenza, infatti, afferma: “ubi commoda, ibi incommoda” … “come anticipato, un articolo giornalistico pubblicato sul web non gode della stessa tutela riservata, per volontà del legislatore costituente, alla stampa”. Sennonché, a mio parere, l’argomento non è sufficiente ad interdire l’applicazione analogica. Nonostante le differenze dei mezzi, la loro funzionalità (diffusione del pensiero) è comune e, dunque, molti sono gli aspetti che li rendono paragonabili, seppur strutturalmente diversi e proprio su questi si fondava la richiesta estensione delle garanzie. La Corte, negando l’analogia, si avvede del residuo problema e riconosce che: “si viene a creare una <situazione di tensione> con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., ma a ben vedere una differenza (sostanziale e non soltanto formale) tra stampa e informatica esiste ed è data da quella che è stata definita <eternità mediatica>.. A differenza di quanto avviene per una notizia diffusa attraverso al <carta stampata>, la notizia immessa in rete, rimane fruibile a tempo indeterminato (finché non sia rimossa, ammesso che lo sia) e pur un numero indeterminato di fruitori”. “La diffamazione realizzata attraverso i giornali ha certamente impatto minore e durata limitata, atteso che, a meno di ulteriori ri-pubblicazioni, la sua diffusione (e la sua lesività) si esauriscono in un breve spazio”. L’argomentare rivela, a mio parere, una contradictio in adiecto: perché la stessa Corte riconosce, da un lato, che la diversità tra articolo telematico e stampato risieda nell’eternità mediatica, salvo ad ammettere che questa condizione  appartiene anche allo stampato quando è rinvenibile attraverso un motore di ricerca sul web. Dunque, l’acuta osservazione non presenta valore decisivo per negare l’analogia. Ciò posto, resta la rilevata tensione con il principio di uguaglianza e, dunque, la necessità che la Corte costituzionale od il legislatore si occupino della delicata questione.

La decisione appare, allo stato, controvertibile, seppur le fondamenta aderiscano ai dati normativi ed in più rilevante perché segnala un tema che dovrà essere a breve risolto; infatti, non è tollerabile che sia consentito l’oscuramento di articoli telematici, e, dunque, una forma di censura estrema, attraverso il sequestro, soltanto per la mancata applicazione dell’analogia od il ritardo nell’introduzione di una norma di salvaguardia anche per  le pubblicazioni telematiche. Dal punto di vista sostanziale, infatti, s’introdurrebbe una diversità di trattamento di situazioni simili che penalizza ingiustificatamente la forma più progredita di informazione.

La seconda vexata quaestio affrontata dalla Corte riguarda l’ammissibilità del sequestro degli articoli telematici o dei siti. In una pronuncia di merito[7], si era affermato che: “Le misure cautelari hanno carattere di numerus clausus, non conoscendo il codice di rito un istituto atipico, quale quello di cui all’art. 700 c.p.c.; di conseguenza non è ammissibile emettere un decreto di sequestro preventivo al di fuori delle ipotesi nominate per le quali l’istituto fu concepito. .. Il sequestro preventivo ha natura reale in quanto si realizza nell’apposizione di un vincolo di indisponibilità della res ed il decreto volto ad inibire ogni collegamento al sito da parte di diverse persone si risolve in un’inibitoria atipica che sposta l’ambito del provvedimento da quello reale – proprio del sequestro preventivo – a quello obbligatorio”. Ne avevo condiviso i contenuti sostenendo che il decreto non apprendeva alcuna “cosa”, ma consisteva in un ordine di inibire l’accesso al sito, che le Sezioni Unite avevano stabilito come il sequestro avessero  definito  l’essenza del sequestro quale provvedimento che interviene sulla disponibilità di una cosa che non può trasformarsi in un obbligo di facere. Gli argomenti sono trasponibili al sequestro di un articolo telematico, che non consiste nell’acquisizione di una res, ma nell’attività di cancellazione dello stesso. Sennonché. La Corte di cassazione[8] – come richiamato nella sentenza in commento – ha annullato la citata decisione, affermando che: “il sequestro preventivo ha carattere reale nel senso che esso ha ad oggetto l’apprensione di una res, pur non necessariamente materiale in senso stretto, e ha portato ad esempio di sostegno: i sequestri di azienda, di diritti di credito, di quote sociali in quanto possono “aggravare e protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati”, sì da poterle qualificare come cose pertinenti al reato”.

La sentenza in commento si pone nel solco tracciato dai precedenti, e sostiene: il “sequestro preventivo .. certamente dovrà cadere su una res (il supporto magnetico, informatico, il server)” e lo ritiene ammissibile.

La Corte, tuttavia, appare conscia delle conseguenze e nel trattare il tema dell’ammissibilità del  sequestro, osserva: “dunque, pur non vigendo per quel che riguarda i media diversi dai giornali, alcuna riserva di legge, né essendo prescritto od individuato il numero di copie sequestrabili in via preventiva, non di meno, il giudice dovrà aver consapevolezza di star sequestrando non “cose”, ma per così dire informazioni e/o opinioni”, “pertanto il giudicante, richiesto di valutare la fondatezza di un provvedimento cautelare reale,  non può trascurare l’esistenza di una causa di esclusione dell’antigiuridicità .. quale è .. l’esercizio del diritto di cronaca”. “Ne consegue che in tema di diffamazione il sequestro preventivo potrà essere disposto in quanto non emerga icto oculi la probabile sussistenza di una causa di giustificazione”.

La sentenza annulla conseguentemente l’ordinanza del riesame, ritenendola mancante di adeguata motivazione sul punto del fumus commissi delicti.

A mio parere, la sentenza si fa carico di rilevanti questioni, ma si sottrae alle decisioni rilevanti per la materia, correttamente annullando l’ordinanza impugnata per un motivo – certamente rilevante – ma estraneo ai reali problemi della comunicazione telematica,



[1]Cass., Sez. V pen., ud. 5 novembre 2013, n. 10594/14.

[2]La norma dispone: “1. Non si può procedere al sequestro della edizione dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato, contemplato nell’Editto sulla stampa 26 marzo 1848, n. 695, se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell’autorità giudiziaria. 2. E’ tuttavia consentito all’autorità giudiziaria di disporre il sequestro di non oltre te esemplari dei giornali o delle pubblicazioni o stampati, che importino una violazione della legge penale”.

[3]Cass. 16 luglio 2010, n. 35511;  Trib. Milano, 18 marzo 2004; Trib. Milano 12 aprile 2010.

[4] Ex pluribus: G. Corrias Lucente, Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa, Padova, 2000, 259 ss.; nonché, in Il reato di diffamazione attraverso Internet, in www.clusit.it/infosecurity2003/corrias.pdf; V. Zeno-Zencovich, La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche, in questa Rivista, 1998, 19; L.Picotti, I profili penali delle comunicazioni illecite via Internet, in questa Rivista, 1999, 299.

[5] Cfr. CORRIAS LUCENTE, in questa rivista, Al Direttore responsabile di un periodico on line non si applica il reato previsto dal’art. 57 c. p. Non soltanto, come ben osserva la Corte, dall’estensione di due norme frammentarie non può ricavarsi l’applicazione automatica di una norma penale, senza un espresso rinvio.

[6]Corte costituzionale n. 115 del 2002 e Id, n. 225 del 1974 e successive; nonché:  Cass. 23 aprile 2008,  n. 34717 ;Cass. 27 febbraio 1996, n. 1291.

[7]Trib. Bergamo, 24 settembre 2008, in Dir. Inf. , 2009, n. 2, pag. 258, con mia nota: Abnormità del sequestro preventivo consistente nel divieto di accesso ad un sito web, ivi, pag. 260.

[8]Cass., Sez. III pen., 2009, n. 49437, in Dir, inf., 2010, n. 3, con nota di MERLA, Caso The pirate bay”.

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