Opere cinematografiche di espressione originale italiana: le quote di programmazione e di investimento previste dal decreto interministeriale del 22 febbraio 2013

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Il decreto interministeriale del 22 febbraio 2013 definisce le quote di investimento e di programmazione che le emittenti televisive sono tenute a riservare alle opere cinematografiche di espressione originale italiana[1]. L’articolo 44 co. 3 del Testo Unico sui servizi di media audiovisivi (“Testo Unico”) ha espressamente rinviato la definizione delle quote a un atto congiunto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali, tenendo conto dello sviluppo del mercato e della disponibilità delle opere.

Il decreto è diretto a tutelare il prodotto cinematografico di espressione originale italiana ossia i film di nazionalità italiana, riconosciuti tali ai sensi della normativa vigente[2], la cui versione originale sia prevalentemente in lingua italiana o in dialetti italiani (nonchè quando il minutaggio delle parti in lingua italiana sia almeno pari alla metà di quello complessivo delle parti parlate dell’intera opera cinematografica).

Lo scopo del provvedimento non sarebbe quello di imporre oneri aggiuntivi per gli operatori del mercato, bensì di definire meglio gli investimenti e di quantificare in modo oggettivo le quote già previste dalla normativa vigente. Il Testo Unico sui servizi di media audiovisivi, infatti, prevede che i singoli soggetti riservino una quota, di programmazione e di investimento, non identificata, alle opere cinematografiche di espressione italiana[3].

L’obiettivo che si intende perseguire è quello di garantire un adeguato volume di investimenti all’industria cinematografica promuovendo al contempo l’identità culturale del Paese. Si stima che il volume di investimenti annui sarà di circa 200 milioni di euro.

Quote di programmazione

Le emittenti televisive diverse dalla concessionaria del servizio pubblico (Tabella A) dovranno riservare, nell’ambito della quota da destinare alle opere europee prodotte negli ultimi 5 anni (ossia almeno il 10% del tempo di diffusione), una quota del 10% a opere cinematografiche di espressione italiana, qualora dette emittenti diffondano palinsesti non tematici (pari all’1% del tempo di diffusione).

Per le emittenti con palinsesti tematici caratterizzati da una prevalenza di opere cinematografiche, la quota di programmazione dovrà essere pari al 30% (pari, cioè, al 3% del tempo di diffusione).

Il decreto estende la previsione a tutte le emittenti, non tenendo conto della piattaforma di trasmissione, della modalità di fruizione (“compresa la pay per view“) e dell’eventuale codifica delle trasmissioni.

Tabella A: Obblighi di programmazione per le emittenti televisive diverse dalla concessionaria

Opere Europee

(Art. 44 co. 2

Testo Unico)

Opere Europee degli ultimi 5 anni (Art. 44 co. 2 Testo Unico)

Opere cinematografiche di espressione italiana degli ultimi 5 anni

Canali non tematici

Opere cinematografiche di espressione italiana degli ultimi 5 anni

Canali tematici

Quota superiore al 50% del tempo di diffusione Almeno il 10% del tempo di diffusione 10% dei palinsesti

(1% tempo di diffusione)

30% dei palinsesti

(3% tempo di diffusione)

Con riferimento alle emittenti con palinsesti non tematici, la concessionaria del servizio pubblico (indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni) sarà tenuta a riservare, alle opere cinematografiche di espressione italiana, una percentuale pari al 6,5% della quota destinata alle opere europee prodotte negli ultimi 5 anni (oltre il 20% del tempo di trasmissione). Per le emittenti tematiche la percentuale è elevata al 20% (Tabella B).

Tabella B: Obblighi di programmazione per la concessionaria servizio pubblico

Opere Europee

(Art. 44 co. 2

Testo Unico)

Opere Europee degli ultimi 5 anni

(Art. 44 co. 2 Testo Unico)

Opere cinematografiche di espressione italiana degli ultimi 5 anni

Canali non tematici

Opere cinematografiche di espressione italiana degli ultimi 5 anni

Canali tematici

Quota superiore al 50% del tempo di diffusione Almeno il 20% del tempo di diffusione 6,5% dei palinsesti

(1,3% tempo di diffusione)

20% dei palinsesti

(4% tempo di diffusione)

Tra gli obblighi in capo alla concessionaria del servizio pubblico è posto, inoltre, quello di assicurare che le opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni, siano programmate in tutte le fasce orarie.

Quote di investimento

Il Testo Unico sui servizi di media audiovisivi (art. 44 co.3) prevede che le emittenti diverse dalla concessionaria (Tabella C) investano il 10% degli Introiti Netti Annui[4] nella produzione, finanziamento, pre-acquisto, acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti. Una quota adeguata deve essere riservata a opere degli ultimi cinque anni. 

Ai fini del raggiungimento delle quote, gli investimenti potranno essere effettuati anche attraverso società controllanti, controllate o soggette a controllo. Non rilevano, invece, gli investimenti fatti all’interno dello stesso gruppo societario.

Il decreto definisce la quota che il Testo Unico ha omesso di stabilire: le emittenti televisive diverse dalla concessionaria del servizio pubblico dovranno riservare almeno il 32% della quota di investimento (3,2% degli introiti netti annui) alla produzione, finanziamento, pre-acquisto, acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte dai produttori indipendenti.

Il 70% di tale quota (2,24% degli Introiti Netti Annui) dovrà, invece, essere destinata alla produzione, finanziamento, pre-acquisto, acquisto di opere di espressione originale italiana recenti (“vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione“). In particolare, il 30% di tale sotto-quota dovrà essere destinato al pre-acquisto.

Tabella C: Obblighi di investimento per le emittenti televisive diverse dalla concessionaria

Quota di investimento prevista dal Testo Unico Quota di investimento per opere cinematografiche di espressione originale italiana

Almeno il 10% degli Introiti Netti Annui investiti nella produzione, finanziamento, pre-acquisto, acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti

Quota adeguata a opere recenti

Almeno il 32% della quota di investimento (3,2% degli Introiti Netti Annui) da destinare alla produzione, finanziamento, pre-acquisto, acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte dai produttori indipendenti. Di tale quota:

  • almeno il 70% (2,24% degli Introiti Netti Annui) da destinare alla produzione, finanziamento, pre-acquisto, acquisto di opere di espressione originale italiana recenti. Di tale sotto-quota:
    • Il 30% di tale sotto-quota è destinato al pre-acquisto.

Con riferimento alla concessionaria del servizio pubblico (Tabella D), il Testo Unico prevede che una quota superiore al 15% dei Ricavi Complessivi Annui[5] sia destinata alle opere europee realizzate da produttori indipendenti.

Nell’ambito di tale quota:

–       almeno il 20% dovrà essere investito nella produzione, finanziamento, pre-acquisto, acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte,

–       una quota superiore al 5% di tale sotto-quota dovrà essere investita in opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell’infanzia.

Il decreto interministeriale prevede che all’interno della quota di Ricavi Complessivi Annui che la concessionaria deve destinare alle opere europee realizzate da produttori indipendenti:

–       una quota superiore al 24% (3,6% dei Ricavi Complessivi Annui) dovrà essere riservata alla produzione, finanziamento, pre-acquisto, acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte dai produttori indipendenti.

L’80% di tale quota (2,88% dei Ricavi Complessivi Annui) dovrà essere destinata alla produzione, finanziamento, pre-acquisto, acquisto di opere di espressione originale italiana recenti. Il 30% di tale sotto-quota dovrà essere destinata al pre-acquisto.

–       una quota pari ad almeno il 5% (0,75% dei Ricavi Complessivi Annui) dovrà essere investita in opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell’infanzia.

Tabella D: Obblighi di investimento per la concessionaria del servizio pubblico

Quota di investimento prevista dal Testo Unico Quota di investimento da destinare a opere cinematografiche di espressione originale italiana

5% dei Ricavi Complessivi Annui destinata alle opere europee realizzate da produttori indipendenti:

–        almeno il 20% dovrà essere investito nella produzione, finanziamento, pre-acquisto, acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte,

–        una quota superiore al 5% investite in opere di animazione per la formazione dell’infanzia.

–        Almeno il 24% della quota di investimento (3,6% dei Ricavi Complessivi Annui) da destinare alla produzione, finanziamento, pre-acquisto, acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte dai produttori indipendenti. Di tale quota:

  • almeno l’80% (2,88% dei Ricavi Complessivi Annui) dovrà essere investita in produzione, finanziamento, pre-acquisto di opere recenti. Di tale sotto-quota:
    • Il 30% è destinato al pre-acquisto.

–        una quota pari ad almeno il 5% della quota (0,75% dei Ricavi Complessivi Annui) per opere di animazione per la formazione dell’infanzia.

Il pieno raggiungimento delle quote dovrà essere completato dagli operatori, in modo graduale seguendo il piano di attuazione definito dallo stesso decreto: per le quote di programmazione è prevista una riduzione degli obblighi del 40% per il secondo semestre del 2013, una del 30% per il 2014 e la riduzione del 15% per il 2015.

Per le quote di investimento si prevede, invece, una più rapida attuazione che prevede un ridimensionamento delle quote per il secondo semestre 2013 pari al 30% e del 15% per il 2014.

Al termine del primo anno di applicazione a regime, è prevista la possibilità di una revisione delle quote in relazione alla concreta situazione di mercato.

Simili obblighi sono previsti anche da altre legislazioni europee. Esemplare è il caso della Francia che dal lontano 1986[6] ha introdotto una normativa a tutela delle produzioni nazionali.

Più di recente, con il decreto n. 609 del 9 luglio 2001 è stato disciplinato in modo molto puntuale il tema delle quote di riserva in favore delle opere cinematografiche francesi, prevedendo distinzioni tra i canali in ragione della tecnologia trasmissiva (analogica codificata e non codificata, digitale terrestre gratuito e a pagamento, cavo e satellite) e del ruolo delle opere cinematografiche all’interno del palinsesto e quindi alla tematicità dei canali.

La definizione delle quote che ha nobili finalità costituendo – di fatto – una misura a sostegno dell’industria cinematografica e a tutela dell’identità culturale del Paese, potrebbe avere una notevole influenza sia sulle scelte editoriali, sia sugli investimenti, che i destinatari del provvedimento (le emittenti televisive) dovranno effettuare.
Solo nei prossimi anni si potrà valutare quale impatto avranno le misure introdotte dal decreto interministeriale e a quale prezzo gli attori del mercato riusciranno a onorare tali obblighi.


[1] http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Definizione_opere_cinematografiche.pdf

[2] D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 28

[3] Si veda ad esempio l’art. 44 co. 2 TUSMA: “Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.

[4] Derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze

pubbliche e offerte tv a pagamento di programmi di carattere non sportivo (“Introiti Netti Annui”)

[5] Derivanti da abbonamenti relativi a offerta radiotelevisiva e ricavi pubblicitari, al netto degli introiti derivanti da

convenzioni con la P.A. e dalla vendita di beni e di servizi (“Ricavi Complessivi Annui”)

[6] Legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986

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