Di TeleMike ce n’è (stato) uno, tutti gli altri…

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Come noto, i giornalisti, pubblicisti o professionisti che siano, non possono prestare la propria immagine per campagne pubblicitarie. Questo perché è vietato dall’articolo 2 della legge professionale dei giornalisti, che espressamente stabilisce che un giornalista “non può prestare il nome, la voce, l’immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell’autonomia professionale”. La scopo di tale disposizione è quello di garantire che il giornalista, anche se svolge prevalentemente un’altra professione ed è iscritto all’albo dei pubblicisti, quando assolve la funzione informativa non si trovi condizionato da un incarico commerciale e, nel contempo, non sfrutti la propria immagine di comunicatore delle notizie e di informatore neutrale dell’opinione pubblica per garantire a un prodotto commerciale una sorta di valore aggiunto. Qualche anno fa si era posto il problema di come rendere compatibile tale disposizione con la situazione che riguardava un personaggio celeberrimo e ultramediatico come Mike Bongiorno, iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti e frequente testimonial di iniziative pubblicitarie. L’ordine dei giornalisti della Lombardia, investito della questione deontologica, aveva sancito che non era possibile muovere alcun rimprovero disciplinare al mitico “teleMike”, dato che era stato lo stesso ordine dei giornalisti a consegnargli “honoris causa” la tessera di giornalista pubblicista ben sapendo quale fosse la propensione di Bongiorno a prestare la propria immagine a iniziative pubblicitarie. Del resto, negli anni in cui aveva avuto la tessera di giornalista, Mike non aveva mai svolto attività giornalistica ma si era sempre e solo posto all’opinione pubblica come presentatore televisivo. Questo precedente è stato di recente usato da una famosa modella, anche giornalista pubblicista, accusata di prestare la propria immagine per pubblicizzare una nota casa di cosmetici; a suo dire, infatti, l’ordine dei giornalisti era ben consapevole del fatto che la stessa abitualmente partecipasse a iniziative pubblicitarie. L’ordine dei giornalisti della Lombardia (decisione del 18 gennaio 2011), a mio modo di vedere in modo condivisibile, ha però spiegato che tra i due casi esiste una rilevante distinzione; teleMike, infatti, non aveva chiesta la tessera di giornalista, ma gliene era stato fatto omaggio dallo stesso ordine, mentre la pubblicista sotto procedimento disciplinare aveva chiesto la tessera di giornalista. Da ciò è discesa la responsabilità della medesima, dato che “al momento della valutazione della richiesta di iscrizione del pubblicista la legge non prevede alcuna possibile valutazione, da parte dell’ordine, circa o comportamenti, notori o meno, che possano, qualora mantenuti dopo l’iscrizione, costituire illecito disciplinare”. Peraltro, è un “dovere minimo di chi chiede l’iscrizione ad un ordine di prendere visione del codice deontologico di quella professione”. Come dire; di teleMike ce ne è (stato) uno, tutti gli altri…sono nessuno!

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