L’Agcom e l’interpretazione autentica della norma che non c’è

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Sulla Stampa viene svelata una norma singolare, che finalmente spazzerebbe via tutte le polemiche sui poteri di AGCOM nella regolamentazione del Diritto d’Autore su internet.

Non si capisce bene dove la disposizione dovrebbe esser contenuta, se in un progetto di legge, in un decreto o in un qualche nuovo atto normativo ai giuristi ignoto. Tutto può esser, posto che la norma stessa sarebbe una novità assoluta nella storia del diritto italiano.

La disposizione era stata annunciata dal Presidente Calabrò nella sua ultima audizione in Parlamento. Se non fosse per questo autorevole lancio, riterrei la norma un fake. Uno scherzo tanto per ingarbugliare le acque e generare scompiglio nell’intricata guerra alla corte di AGCOM.

La disposizione apparsa si qualifica come “disposizione interpretativa”. Ovvio.

AGCOM ha stressato l’intero mondo dicendo che ha i poteri per bloccare, rimuovere e punire le violazioni del diritto d’autore in rete, mica poteva esser sbugiardata con una norma innovativa che conferisce poteri nuovi.

ConfindustriaCultura  aveva pure scomodato un ex presidente della Corte Costituzionale per sorreggere i poteri inquisitori dell’Autorità Amministrativa nel delicato settore.

Purtroppo però la norma non ha nulla a che vedere con quella che al primo anno di giurisprudenza si studia come “interpretazione autentica”, ovvero l’intervento del legislatore per fugare meri dubbi di esegesi sulle sue norme.

Se la disposizione fosse realmente agli atti del Governo, per la prima volta nella gloriosa storia del diritto italiano, per chiarire dubbi interpretativi, con un atto meramente ricognitivo, sarebbe necessario abrogare alcune disposizioni di legge.

Difficile sostenere che nulla è cambiato e la nuova norma si limita ad “interpretare” se per tener in piedi l’interpretazione debbo abrogare un po’ di altre leggi.

Nel tentare di confermare (rectius conferire) ad AGCOM in fretta e furia poteri che non ha, l’estensore della norma interpretativa ha incontrato però due piccoli intoppi.

1) capire quale norma dovrebbe esser oggetto di interpretazione autentica.

Poiché infatti la tesi di  AGCOM è un accrocchio giuridico di varie norme contenute in diverse leggi, che se lette una per una nel loro contesto sono molto chiare e non necessitano di interpretazione, la disposizione non interpreta nulla. Semplicemente prevede un’ assoluta novità.

L’AGCOM diventa “l’autorità amministrativa avente funzioni di vigilanza di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”. In ogni settore, e “altresì” nel diritto d’autore.

Chi ben conosce il D.L.vo 70/2003 e la direttiva madre e-commerce (2000/31 CE) ben sa che

trattasi di normativa orizzontale, che lascia impregiudicate tutte le disposizioni settoriali che si intersecano con l’e-commerce. I famosi poteri inibitori sono riconosciuti in capo all’autorità amministrativa e a quella giudiziaria a seconda dei diversi poteri loro conferiti dalle disposizioni di legge nazionali, previste nei più disparati settori. Non è norma che conferisca competenze o autorità inibitorie, ma semplicemente salvaguarda gli eventuali poteri di intervento sugli ISP previsti dalle diverse normative nazionali. Come dire: in Europa gli Stati sono tanti, ed ognuno può regolamentare i diversi settori dell’e-commerce come crede nel rispetto dei vincoli comunitari per materia (direttive verticali). Gli ISP a determinate condizioni sono esenti da responsabilità, ma se le norme nazionali, per specifici settori di tutela (pornografia, gioco d’azzardo, proprietà intellettuale, diffamazione, ecc.ecc.) prevedono poteri inibitori in capo a qualche autorità, sulla base delle loro leggi lo possono fare. Tutto lì.

Con il capolavoro giuridico apparso su La Stampa, il legislatore italiano, unico in Europa, interpreta la normativa orizzontale come norma precettiva e individua un’unica autorità a dominio dell’e-commerce.

Tutte le altre autorità, che pure per le normative “verticali” di settore hanno competenza, lascino il passo. L’AGCM ritiri i suoi (per altro anche lì illegittimi) provvedimenti inibitori. Il Garante Privacy metta giù le mani dalla rete: l’AGCOM dei Martuscello governerà l’e-commerce in Italia.  A pochi giorni dalla scadenza del mandato!

2) risolvere il problema del famigerato Decreto Urbani

L’art. 1 del decreto Urbani ( il D.L. 72/2004 recante misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere cinematografiche e assimilate) introduceva per i fornitori di servizi della società dell’informazione «misure dirette ad impedire l’accesso ai siti o a rimuovere i contenuti segnalati» .

Nella prima versione tale potere era conferito oltre che all’autorità giudiziaria anche al dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno.

Non vi era attribuzione alcuna ad AGCOM, ma indubbiamente era previsto l’intervento di un organo amministrativo,  con facoltà di inibitoria a contenuti e siti.

Il decreto ebbe vita travagliata, ma ciò che qui rileva è che, in sede di conversione, il dibattito parlamentare e gli emendamenti apportati alla norma con la L. 128/2004, tutt’ora in vigore, ebbero come obiettivo proprio quello di elidere qualsivoglia potere all’ente amministrativo, riservando le inibitorie verso gli intermediari in rete esclusivamente all’autorità giudiziaria.

La lettura della relazione finale dell’Onorevole Carlucci alla L. 128/2004, e soprattutto  il dibattito che ne segue, rintracciabile negli atti della Camera, non lascia spazio a dubbi, essendovi riferimenti specifici alla (in allora) futura attuazione della direttiva IPRED con una netta scelta di garanzia verso la procedura giudiziaria per i procedimenti inibitori verso gli intermediari della rete.

E’ evidente che nella mera “interpretazione” delle norme (a saper quali), quella legge 72/2004 dava un pò fastidio.

Il Centro NEXA del Politecnico di Torino,  ai punti 61/69 della prima risposta a consultazione ne aveva a lungo parlato mentre se ne era dimenticato il prof. Onida nel suo parere.

L’estensore della norma “Disposizioni interpretative in materia di competenze dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” si accorge del problema e taglia la testa al toro: già che stiamo interpretando, interpretiamo fino in fondo: quella norma non ci piace e la abroghiamo! Al diavolo il dibattito parlamentare.

Ad interpretar le leggi così, però son buoni tutti!

Mi auguro che la bozza apparsa sulla stampa sia solo una burla. Attendo però con ansia di legger il vero provvedimento annunciato da Calabrò in audizione, poiché è davvero difficile dare una interpretazione autentica di una norma che non c’è! Quella sui poteri provvedimentali di AGCOM.

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