Con due sentenze depositate in data odierna la Corte di Giustizia dell’Unione europea è tornata ad occuparsi della nozione di comunicazione al pubblico rilevante ai fini dell’applicazione del diritto dell’Unione in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Con una prima decisione nella causa C- 135/10 (SCF/Del Corso) la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha chiarito che un dentista, il quale diffonde gratuitamente fonogrammi nel suo studio a favore dei suoi clienti, che ne fruiscono indipendentemente dalla loro volontà, non effettua una «comunicazione al pubblico» ai sensi del diritto dell’Unione. Tale diffusione non dà pertanto diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici. Mentre con la sentenza nella causa C- 162/10 (Phonographic Performance (Ireland) Limited / Irlanda, Attorney General) la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che il gestore di un albergo, il quale mette a disposizione nelle camere dei clienti apparecchi televisivi e/o radio, cui invia un segnale di trasmissione via radio, è tenuto al versamento di un’equa remunerazione per la riproduzione del fonogramma, in aggiunta a quella versata dall’emittente radiofonica. Secondo la Corte, infatti, quando, il gestore di un albergo diffonde via radio un fonogramma nelle camere dei clienti, egli utilizza tale fonogramma in modo autonomo e lo trasmette ad un pubblico diverso e ulteriore rispetto a quello considerato dall’atto di comunicazione d’origine. Inoltre, attraverso detta trasmissione, il gestore in parola riceve dei benefici economici che sono indipendenti da quelli ottenuti dall’emittente o dal produttore di fonogrammi. Here to read more.
Corte di Giustizia sulla nozione di comunicazione al pubblico
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