Esame degli eventuali impatti della sentenza della Corte di Giustizia del 4 ottobre 2011 sulla ritrasmissione televisiva degli incontri di calcio in streaming. Una possibile rilettura del caso italiano Mediaset – Rojadirecta?

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1. Il caso Rojadirecta

Come noto, Rojadirecta è un portale spagnolo che – attraverso un’aggregazione di link – consente alla propria utenza di indirizzarsi a siti telematici che trasmettono partite di calcio e vari eventi sportivi in diretta e di accedere ai relativi contenuti gratuitamente.

A febbraio del 2011, il portale Rojadirecta, con riferimento ad alcuni dei domini utilizzati per  fornire detto servizio, a seguito di un’ordinanza del Tribunale Federale del distretto di New York, è stato posto sotto sequestro nel corso di un’operazione che ha riguardato diversi siti che trasmettevano illegalmente sulla Rete eventi sportivi in USA; e, chiaramente, le polemiche non si sono fatte attendere.

Ma a fare scalpore non è stata soltanto la vicenda accaduta in USA, quanto, piuttosto la considerazione che il servizio di Rojadirecta, a seguito di due precedenti delle corti spagnole, di cui uno in grado d’appello del maggio del 2010, era già stato ritenuto perfettamente legale (per il territorio spagnolo).

E ciò perché Rojadirecta, secondo i giudici spagnoli, non fornisce codici per decriptare i segnali televisivi delle emittenti titolari dei diritti audiovisivi sugli eventi sportivi trasmessi, né programmi software in grado di farlo, ma aggrega una serie di link a siti esterni, dislocati in vari paesi del mondo, che indirizzano a contenuti sportivi in buona parte leciti, e rilasciati in Rete da soggetti che scelgono liberamente di condividere i loro segnali TV via Internet.

Conseguentemente, il caso di Rojadirecta è divenuto in un certo senso emblematico e merita di essere seguito sia per la notorietà del sito, sia per la portata degli interessi economici dei titolari dei diritti audiovisivi che si vedono minacciati dalla crescita delle possibilità di accedere gratuitamente alla visione delle competizioni sportive destinate, invece, ad una fruizione dietro il pagamento di abbonamenti o di altre laute forme di compenso.[1]

Ma ad agosto del 2011, Rojadirecta è stata coinvolta anche sul fronte della giustizia italiana ad istanza di RTI S.p.A. (Gruppo Medisaset), concretizzando, con ciò, un altro episodio di scontro tra i titolari dei diritti sui contenuti protetti da copyright ed i nuovi sistemi di comunicazione elettronica attraverso la Rete.

Pertanto, considerato che tale ultimo episodio si è realizzato nel nostro ordinamento, e data l’importanza oggettiva della vicenda complessiva e dell’ambito in cui si inserisce, si ritiene importante approfondire la questione introdotta in Italia dall’iniziativa giudiziaria di RTI S.p.A. contro Rojadirecta.

Quest’ultima – in quanto titolare in esclusiva, dei diritti di trasmissione in diretta ed in differita in ambito nazionale, a pagamento, degli eventi calcistici della Serie A, acquistati dalla Lega Calcio, mediante la piattaforma digitale terrestre, denominata Mediaset Premium, – aveva chiesto ad aprile del 2011 al Tribunale Civile di Roma un provvedimento cautelare inibitorio, contro Rojadirecta, per l’immediata disabilitazione all’eccesso dei contenuti sportivi oggetto dei propri diritti audiovisivi.

Sicché, a definizione del citato procedimento d’urgenza, avvenuta con provvedimento del 19.8.2011, il Tribunale di Roma ha accolto la pretesa cautelare avanzata dal Gruppo Mediaset, determinando l’inibizione della visione in Italia degli eventi calcistici di Mediaset Premium attraverso il collegamento al dominio rojadirecta.es.

In tale quadro, appare importante proporre una breve analisi di quanto stabilito dal Tribunale di Roma per comprendere su quale posizione si è attestata la giustizia italiana sul caso Rojadirecta, fermo restando che si tratta di una pronuncia cautelare ante causam, cioè al di fuori e precedente rispetto al vero e proprio giudizio di merito.

Analizzando il provvedimento in questione non mancano profili di interesse su cui gioverebbe soffermarsi, ma quel che ci preme anzitutto verificare è l’eventuale possibilità di una rilettura delle statuizioni del Tribunale di Roma, alla luce della recentissima sentenza resa dalla Corte di Giustizia del 4.10.2011 nel caso, ormai famoso, di Karen Murphy e delle schede greche di decodificazione satellitare che rischia di rivoluzionare gli attuali assetti economici dei diritti TV e della radiodiffusione televisiva.

2. La sentenza della Corte di Giustizia del 4.10.2011

La sentenza della Corte di Giustizia è frutto della causa che era stata intrapresa da una  proprietaria di un pub inglese, multata perché ritenuta responsabile di aver trasmesso le partite della Premier League inglese nel suo locale, avvalendosi di un decoder greco in violazione dell’esclusiva di BSkyB, titolare dei diritti trasmissione via satellite delle partite del calcio inglese sul territorio della Gran Bretagna.

L’azione della signora Murphy ha incontrato la forte opposizione della Football Association Premier League (FA.P.L), tanto che il contenzioso è andato avanti fino al coinvolgimento della Corte di Giustizia dell’U.E., a cui i giudici inglesi hanno sottoposto una serie di questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione del diritto dell’Unione in materia di diritti televisivi nell’ambito del principio della libera prestazione dei servizi.

Chiamata in causa, la Corte di Giustizia, con la menzionata sentenza, ha stabilito che una normativa nazionale che vieti l’importazione, la vendita o l’utilizzazione di schede di decodificazione straniere è contraria al principio della libera prestazione dei servizi.

Di conseguenza, un sistema di licenze per la ritrasmissione degli incontri di calcio, che riconosca agli enti di radiodiffusione un monopolio territoriale per Stato Membro ed impedisca ai telespettatori di seguire le trasmissioni con una scheda di decodificazione prodotta in altri Stati, risulta essere assolutamente difforme al diritto ed ai principi fondanti dell’Unione Europea.[2]

Tuttavia, l’importanza di tale sentenza non si esaurisce ai temi del principio della concorrenza (art. 101 TFUE) e della libera prestazione dei servizi (art. 56 TFUE).

Nella sentenza in esame, infatti, si rinvengono dei fondamentali obiter dicta che chiariscono la natura dei diritti audiovisivi sportivi, ponendoli definitivamente al di fuori dell’ambito della proprietà intellettuale e del diritto d’autore.

In particolare, la Corte di Giustizia, nell’esaminare la difesa della FAPL – volta a giustificare l’esclusiva territoriale e, quindi, la restrizione della libera prestazione dei servizi di trasmissione degli incontri di calcio sulla base dell’obiettivo di fornire massima tutela ai diritti di proprietà intellettuale -, ha fornito una completa ricostruzione dei diritti audiovisivi sportivi che merita di essere analizzata nel dettaglio stante le importanti implicazioni che possono derivarne.

La FA.P.L., al riguardo, aveva chiarito che in assenza di protezione delle esclusive territoriali (per le trasmissioni via satellite), essa, in quanto titolare dei diritti di proprietà intellettuale sulle partite di calcio, non sarebbe più in grado di ottenere remunerazioni adeguate delle licenze da parte degli enti di radiodiffusione, atteso che la trasmissione in diretta degli incontri sportivi, in tal modo, perderebbe buona parte del proprio valore.

Esaminando tale eccezione, la Corte di Giustizia ha rammentato i parametri per motivare una restrizione ad una libertà fondamentale qual’e’ la concorrenza nella fornitura di beni e servizi.[3]

Di talché, per quanto attiene le giustificazioni ammissibili, fondate su ragioni imperative e di interesse generale, come la tutela del diritto d’autore, la Corte di Giustizia ha escluso che la FA.P.L. possa invocare diritti d’autore per motivare l’istituzione, con una legge nazionale, di una privativa intellettuale costitutiva di una restrizione ai principi europei della libera concorrenza, dal momento che gli incontri di calcio “non possono essere qualificati come opere“.

Infatti, per poter accedere a tale qualificazione, secondo la Corte, occorrerebbe che “l’oggetto interessato fosse originale, nel senso che costituisse una creazione intellettuale propria del suo autore“,[4] e gli incontri sportivi non possono essere considerati creazioni intellettuali e ben che meno lo sono le partite di calcio, in quanto disciplinate “dalle regole del gioco, che non lasciano margine per la libertà creativa ai sensi del diritto d’autore“.

Tant’è che, come ricordato dalla Corte, per quanto lo sport sia uno degli obiettivi  da incentivare secondo i principi del Trattato (art. 165 TFUE), esso non è considerato nell’ambito del diritto d’autore europeo.

Ciò nondimeno, la Corte di Giustizia ha riconosciuto che gli incontri sportivi rivestono un carattere unico e, sotto tale profilo, originale, che può trasformarli in oggetti meritevoli di tutela analoga a quella concessa alle opere intellettuali, qualora detta tutela venga “concessa, eventualmente, dai singoli ordinamenti giuridici interni“, e purché essa risponda al principio di proporzionalità, cioè non vada al di là di quanto strettamente necessario al conseguimento dell’obiettivo specifico della privativa intellettuale.

Il predetto obiettivo, peraltro, come ben ricordato dalla Corte di Giustizia, non deve travalicare il diritto per i titolari di ottenere un adeguato e ragionevole compenso dallo sfruttamento commerciale dei contenuti protetti, dovendosi escludere, di converso, che la funzione della proprietà intellettuale sia quella di garantire in ogni caso la “possibilità di chiedere il più alto compenso possibile.[5]

Su tali basi, la Corte di Giustizia, nella fattispecie delle schede greche di decodificazione, ha ritenuto che il supplemento versato dagli enti di radiodiffusione per la concessione di un’esclusiva territoriale da parte dei titolari dei diritti d’autore si ponesse al di fuori del concetto di compenso adeguato e ragionevole, e fosse incompatibile con i principi europei in quanto idonea soltanto a creare artificiose differenze di prezzo inconciliabili con il mercato unico.

Orbene, tornando all’analisi che ci eravamo riproposti, vale la pena ora concentrare il ragionamento su quanto precisato, in via generale, sulla natura dei diritti audiovisivi sportivi e sulle limitazioni che deve incontrare la tutela di essi concessa nell’ambito della privativa intellettuale dai singoli ordinamenti interni.

E’ indubitabile che da quanto stabilito dalla Corte di Giustizia derivi un’interpretazione dei diritti di sfruttamento dei contenuti sportivi sotto forma di copyright quanto meno restrittiva, sicché è doveroso verificare se alla luce di tale impostazione chiarificatrice possa darsi luogo ad una rilettura di ciò che è stato recentemente stabilito dal Tribunale di Roma nella vertenza intrapresa dal Gruppo Mediaset contro Rojadirecta.

3. Impatti della sentenza della Corte di Giustizia sul caso italiano Rojadirecta

A prima lettura, il ricordato provvedimento del Tribunale di Roma sembra tutto incentrato sulla considerazione delle domande sottoposte dal Gruppo Mediaset solo ed esclusivamente in termini di tutela del diritto d’autore.

Dal che ne discende, alla luce di quanto appena precisato, che è ben possibile un ripensamento, ancorché parziale, delle statuizioni rese dal giudice romano sulla base di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia il 4.10.2011.

Così, ad esempio, la stessa eccezione di carenza di legittimazione attiva – che era stata sollevata dalla difesa di Rojadirecta per contestare la titolarità in capo ad RTI S.p.A. di diritti d’autore azionabili nei propri confronti, spettando i medesimi alla Lega Calcio per le partite della serie A, potrebbe, se opportunamente integrata, subire una qualche riconsiderazione.

Infatti, a nostro avviso, la recente affermazione circa l’estraneità dei diritti audiovisi sportivi dall’ambito del diritto d’autore, salvi i casi di concessione di una tutela secondo i paradigmi della proprietà intellettuale nell’ambito delle singole normative nazionali degli Stati Membri,  ha il pregio di spostare l’attenzione sul sistema legislativo italiano in tema di utilizzo economico dei diritti calcistici, che il Tribunale di Roma, invece, non ha affatto preso in considerazione nel rigettare l’eccezione del difetto di legittimazione sollevata da Rojadirecta contro RTI S.p.A., limitandosi ad una analisi secondo i comuni parametri del copyright.

Tale omissione da parte del Tribunale di Roma è a nostro avviso oltremodo discutibile, dal momento che il nostro sistema regolatorio dei diritti TV sul calcio, derivante dal D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 (c.d. decreto Melandri-Gentiloni), è certamente anteriore al richiamo operato dalla Corte di Giustizia sul tema.

Peraltro, dall’esame di detta disciplina sorgono dei dubbi ben precisi in ordine all’azionabilità della tutela dei diritti  audiovisivi calcistici da parte di un organismo di radiodiffusione che trasmette gli incontri di calcio, a causa della chiara specialità e diversità voluta e conferita dall’ordinamento a tali diritti,[6] ancorché risultino poi collocati, dal punto di vista sistematico, nel perimetro della proprietà intellettuale di cui alla legge fondamentale sul diritto d’autore, 22 aprile 1941, n. 633.

3.1. Esame della disciplina nazionale dei diritti Tv sul calcio

Come è noto, con il D.Lgs. n. 9/2008 è stato istituito, in esercizio della delega al Governo contenuta nella Legge 19 luglio 2007, n. 106, il sistema per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e per la relativa ripartizione delle risorse.

Con la menzionata legge delega e con il susseguente provvedimento, il legislatore italiano, a gennaio del 2008, ha introdotto nell’ordinamento tanto la disciplina della titolarità dei diritti audiovisivi sportivi, quanto la regolamentazione del regime centralizzato della vendita e valorizzazione dei diritti audiovisivi correlati allo sfruttamento degli eventi sportivi dei campionati, coppe e tornei professionistici a squadre e relative manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale.

In particolare, il decreto delegato attribuisce forme di tutela molto ampie a favore del soggetto organizzatore delle competizioni sportive (cioè dell’ente collettivo delegato dal CONI), e, in maniera inferiore, a beneficio del soggetto organizzatore dell’evento sportivo (cioè della società sportiva che assume la responsabilità dell’organizzazione delle gare).

A tal fine, il decreto attribuisce in contitolarita’ all’organizzatore delle competizioni (la Lega Calcio, ad es.) ed alle società sportive una serie di diritti, che il medesimo provvedimento legislativo colloca nell’ambito dei diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore concernenti la produzione di contenuti audiovisivi, per poter sfruttare appieno le capacità economiche del relativo prodotto (cfr art. 28 che ha inserito l’art. 78 quater alla legge sul diritto d’autore del 22 aprile 1941, n. 633).[7]

Al meccanismo della contitolarità dei diritti audiovisivi connessi al diritto d’autore (art. 3 del D.Lgs. n. 9/2008), si aggiunge quello che regola l’esercizio di tali diritti (cioè de potere di disporne).

Il sistema, infatti, attribuisce in via esclusiva al solo organizzatore delle competizioni (la Lega Calcio per la serie A) l’esercizio dei diritti audiovisivi sportivi, al fine di costituire un sistema centralizzato di commercializzazione (art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 9/2008).[8]

Alla luce di quanto sopra, come è facile comprendere, attraverso la legalizzazione del sistema di centralizzazione della commercializzazione dei diritti audiovisivi in capo ad un unico soggetto (contitolare) si determina, per legge, l’accordo tra più imprese economiche (società sportive) per attribuire un monopolio di fatto nella vendita dei diritti ad un solo soggetto che, in quanto organizzatore delle competizioni (es. Lega Calcio), è l’espressione di un ente collettivo delegato dal CONI (cioè di un ente pubblico nazionale).

La nuova disciplina, per correggere eventuali effetti distorsivi della concorrenza derivanti dalla concentrazione dell’esercizio dei diritti in mano ad un solo soggetto – peraltro di matrice pubblicistica (es. Lega Calcio) -, ha introdotto tutta una serie di correttivi che la Commissione Europea aveva già applicato nei casi Uefa (2003), Bundesliga (2004) e Premier League (2006), in quanto ritenuti ad eliminare le restrizioni verticali.[9]

Pertanto, il D.Lgs. n. 9/2008 ha stabilito che l’organizzatore delle competizioni è tenuto a predeterminare delle linee-guida da seguire per la commercializzazione dei diritti audiovisivi, e recanti la disciplina dettagliata delle procedure di individuazione dei licenziatari a cui attribuire i diritti audiovisivi, delle offerte, della formazione dei pacchetti di diritti, ecc, in modo da garantire ai partecipanti alla procedure medesime condizioni di equità, trasparenza e di non discriminazione per l’accesso ai contenuti.

Inoltre, a garanzia di quanto sopra, dette linee guida soggiacciono all’approvazione ex ante ed al controllo ex post, rispettivamente dell’AGCOM e dell’AGCM che sono tenute, nell’ambito dei loro poteri, a determinare la congruità di esse ai principi di legge per evitare e correggere situazioni distorsive derivanti dall’attribuzione del monopolio nella commercializzazione.[10]

In base a quanto detto, può allora concludersi che il sistema della titolarità dei diritti audiovisivi sul calcio e la relativa procedura di commercializzazione rispondano a criteri di autoregolamentazione amministrata, che prevede un esercizio delle facoltà economiche attribuite in contitolarità all’organizzatore delle competizioni sportive sotto il vigile controllo delle autorità amministrative indipendenti coinvolte, cioè quella per le comunicazioni (AGCOM) e quella per la tutela della concorrenza e del mercato (AGCM).

In tale quadro, appare assai difficile non cogliere la specialità del regime dei diritti sportivi rispetto al sistema del diritto d’autore e dei diritti connessi di natura esclusivamente privatistica.

Infatti, dall’esame che abbiamo appena compiuto emergono in primo piano sia la natura in qualche modo pubblicistica dell’ente titolare di essi (es. la Lega Calcio quale ente collettivo con delega del CONI), sia i vincoli di carattere pubblico-economico a cui deve sottostare l’esercizio della libertà contrattuale nella concessione dei medesimi a soggetti terzi, e nella specie, agli organismi di radiodiffusione.[11]

Sicché, a ben vedere, la disciplina dei diritti audiovisivi calcistici risponde molto di più alle logiche proprie del regime delle concessioni e degli appalti pubblici di servizi, che non a quelle prettamente privatistiche del diritto d’autore, rimanendo ben saldo in capo all’organizzatore delle competizioni di calcio il diritto alla produzione audiovisiva ed alla comunicazione al pubblico dell’evento sportivo medesimo, rispetto al quale l’organismo di radiodiffusione pare assumere, quasi, la veste di un concessionario dei relativi servizi piuttosto che quella di un licenziatario di diritti d’autore e di diritti connessi.

3.2. Sulla posizione delle emittenti dei contenuti calcistici

Ciò detto, occorre aggiungere che il ragionamento fatto dal Tribunale di Roma nel rigettare l’eccezione di difetto di legittimazione attiva di RTI S.p.A. nei confronti di Rojadirecta non è solo censurabile poiché tutto incentrato sul diritto d’autore, e poco avveduto della specialità e diversità dei diritti TV sul calcio derivante dal D.Lgs. n. 9/2008.

Infatti, a nostro avviso, al di là di tutte le predette considerazioni di massima, piuttosto opinabili come ogni ipotesi, vale la pena osservare che il D.Lgs. n. 9/2008, all’art. 18, detta una norma ben precisa di cui il Tribunale di Roma non ha tenuto conto nel valutare chi fosse legittimato ad agire nei confronti di Rojadirecta.

Tale norma, inserita peraltro nel contesto di un provvedimento legislativo volto a regolare la commercializzazione a favore di terzi dei diritti audiovisivi, attribuisce solo all’organizzatore delle competizioni sportive la legittimazione ad agire per la tutela dei diritti audiovisivi, fatta salva la titolarità all’azione delle singole società sportive (organizzatori degli eventi) per taluni diritti audiovisivi di tipo secondario che possono esser destinati ad autonome iniziative.

Peraltro, l’art. 18 – a prescindere dal richiamo fatto al successivo art. 28 del D.Lgs. n. 9/2008 che riconduce, in maniera espressa, i diritti audiovisivi sportivi nel quadro generale della legge sul diritto d’autore facendo salva l’applicazione di essa, ove compatibile – segna, a nostro avviso, nonostante la collocazione sistematica scelta, un allontanamento definitivo dei diritti audiovisivi sui contenuti sportivi dall’ambito del copyright per come modellato sui paradigmi tipici della proprietà privata.

E’ innegabile che l’art. 18 affianchi, al sistema della contitolarità dei diritti audiovisivi sugli eventi sportivi e dell’esercizio esclusivo di essi (cioè de potere di disporne) solo in capo agli organizzatori delle competizioni (Lega Calcio), anche un regime coerente di esclusività del potere di azionarli contro terzi per ottenerne la tutela.

Sicché, sembra difficile immaginare che solo attraverso un sistema di licenze a favore di terzi i poteri d’azione a tutela dei diritti possano essere trasferiti tout curt ai licenziatari, cioè alle emittenti di radiodiffusione.

E ciò soprattutto considerando – alla luce di quanto emerge dall’analisi delle Linee Guida della Lega Calcio e dei modelli contrattuali messi a disposizione – che le licenze paiono assumere le caratteristiche di atti esecutivi di una procedura totalmente amministrata dall’organizzatore delle competizioni sotto la sorveglianza di due autorità amministrative indipendenti, più che i tratti caratteristici di strumenti contrattuali ad effetti traslativi. 

Se a quanto sopra si aggiunge che ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 9/2008, in deroga espressa a quanto previsto dall’art. 78 ter della legge sul diritto d’autore, alle emittenti radiotelevisive non spettano neppure i diritti connessi riconosciuti autonomamente in favore dei produttori di contenuti audiovisivi, ed ai quali, secondo le Linee Guida già citate ed i modelli contrattuali di licenza, questi ultimi espressamente rinunciano, se ne ricava che la posizione giuridica degli organismi di radiodiffusione è invero piuttosto ristretta e circoscritta, anche in termini di legittimazione ad agire.

Infatti, a nostro, avviso, non vi sarebbe ragione prevedere da un lato una rinuncia espressa alla proprietà, ovvero a qualsiasi diritto materiale ed immateriale sulle riprese degli eventi sportivi e su qualsiasi forma di fissazione di esse (correlata all’art. 4, comma 6 di deroga espressa all’art. 78 ter LDA), ovvero stabilire dall’altro una contitolarità dei diritti adusiovisivi ed una legittimazione ad agire esclusiva a favore della Lega Calcio, se la licenza avesse l’effetto di trasferire diritti audiovisivi, diritti connessi e legittimazione ad agire per la loro tutela a soggetti terzi come le emittenti radiotelevisive.

Diversamente riteniamo che la licenza dei diritti audiovisivi sulle partite di calcio abbia piuttosto l’effetto di concedere alle emittenti l’utilizzo economico del servizio di ripresa e diffusione delle competizioni e di remunerarsi attraverso gli utenti, col tipico meccanismo delle concessioni di servizi previsti nell’ambito della disciplina dei contratti pubblici.

Sicché, le affermazioni del Tribunale di Roma sulla piena legittimazione ad agire di RTI S.p.A. trova un ostacolo ben preciso derivante da una normativa di carattere speciale e successiva alla disciplina del diritto d’autore che, nella specie, doveva essere interpolata da giudice romano con quanto regolato sul tema dal D.Lgs. n. 9/2008.

Altro discorso, invece, occorrerebbe fare a completamento dell’analisi della posizione delle emittenti radiotelevisive alla luce dell’attribuzione normativa e generale del diritto connesso concernente le emissioni di radiodiffusione, ex art. 79 LDA.

 Ma il giudice romano non sembra aver fondato il suo ragionamento sull’art. 79 LDA nell’analizzare l’eccezione di carenza di legittimazione sollevata nei confronti di RTI S.p.A., con il che sembra superfluo dover affrontare la questione in questa sede.

 Conclusivamente, sia o meno condivisibile l’ipotizzata ricostruzione del rapporto tra la Lega Calcio ed emittenti radiotelevisive in termini di concessione di servizi, quel che è certo, dal punto normativo, è che l’art. 18 del D.Lgs. n. 9/2008 – a cui occorreva guardare anche a prescindere dai richiami della Corte di Giustizia fatti con la sentenza del 4.10.2011 – stabilisce un criterio di attribuzione esclusiva della legittimazione attiva a tutela dei diritti audiovisivi in favore dell’organizzatore delle competizioni sportive all’interno di un provvedimento normativo adottato proprio per regolamentare la commercializzazione di tali diritti a soggetti terzi.

 Pertanto, pare piuttosto problematico poter ipotizzare un trasferimento tout court, insieme ai diritti licenziati e licenziabili alle emittenti, anche del potere di azione previsto a tutela dei medesimi diritti, con la conseguenza che, tornando al caso di specie, a nostro avviso, il titolare all’azione contro Rojadirecta avrebbe dovuto essere la Lega Calcio e non già il Gruppo Mediaset, residuando in capo ad RTI S.p.A. solo ed esclusivamente l’attribuzione inerente la protezione delle proprie emissioni televisive ai sensi dell’art. 79 LDA.


[1] Tale vicenda, tuttavia, è ancora in pieno svolgimento e non è dato prevederne gli esiti, posto che, dopo il rigetto con il provvedimento del 4.8.2011 del Tribunale di New York della richiesta di sblocco dei domini utilizzati da Rojadirecta per il territorio degli Stati Uniti, si attende, ora, la definizione sia del procedimento di appello contro tale provvedimento avviato a fine agosto, sia della discussione di merito in ordine alla violazione dei principi sul copyright statunitense.

[2] Dopo tale pronuncia, è agevole prevedere che tutti i detentori di diritti tv avranno maggiori possibilità di vendere liberamente i propri servizi paese per paese senza più la limitazione derivante dalle clausole di esclusiva territoriale (da sempre considerate tra le più forti barriere all’ingresso nel mercato), con conseguente incremento della concorrenza e contestuale riduzione dei costi a carico dei consumatori.

[3] Si rammenta che una restrizione alle libertà fondamentali garantire dal Trattato non può essere giustificata, a meno che essa risponda a ragioni imperative di interesse pubblico, sia idonea al conseguimento dello scopo perseguito e non vada oltre quanto è strettamente necessario per il raggiungimento dello scopo medesimo. Così Corte di Giustizia 5 marzo 2009, causa C-222/07 UTECA. Sulla base di tale principio c.d. di proporzionalità, la giurisprudenza europea, dietro alcuni presupposti, ha ritenuto ammissibili restrizioni alla concorrenza basate sulla tutela della proprietà intellettuale (Corte di Giustizia, sentenza 18 marzo 1980, causa C-62/79, Coditel I, ovvero 20 gennaio 1981, cause riunite nn. C-55/80 e 57/80, Musik-Ktel International).

[4] Corte di Giustizia, 19 luglio 2009, causa C-5/08, Infopaq International.

[5] Pertanto, anche nell’ipotesi di una normativa nazionale che offra agli incontri sportivi una tutela di diritto d’autore, la Corte ha sottolineato che essa, se restrittiva della libera circolazione dei servizi e della fornitura di beni, per essere ammissibile, deve essere adeguata allo scopo specifico della tutela del diritto d’autore, che non deve mai oltrepassare l’obiettivo di garantire ai titolari un compenso adeguato, cioè collocato in un rapporto ragionevole con il valore della prestazione economica fornita.

[6] Vedi l’opinione di G. SCORZA del 10.11.2011, “Il calcio non è unopera dellingegno” in www.leggioggi.it.

[7] Tale sistema attribuisce ai contitolari una serie di diritti esclusivi, individuati nell’art. 2, lett. O) e, in particolare i diritti di:

1) fissazione e riproduzione, diretta o indiretta, temporanea o permanente delle immagini dell’evento sportivo in qualunque luogo si svolga;

2) comunicazione al pubblico di riprese, fissazioni e riproduzioni delle immagini dell’evento sportivo;

3) distribuzione con qualsiasi modalità, compresa la vendita, dell’originale e delle copie delle riprese, fissazioni o riproduzioni dell’evento;

4) noleggio e prestito dell’originale e delle copie delle fissazioni dell’evento;

5) elaborazione o riproduzione, anche parziale, delle emissioni dell’evento per nuove trasmissioni o ritrasmissioni, o per nuove fissazioni dell’evento;

6) utilizzazione delle immagini dell’evento per finalità promozionali e pubblicitarie di prodotti e servizi, nonché per finalità di abbinamento delle immagini dell’evento a giochi e scommesse e per lo svolgimento delle relative attività; e

7) conservazione delle fissazioni delle immagini dell’evento per la costituzione di un archivio o banca dati da riprodurre, elaborare e comunicare al pubblico e distribuire in qualunque forma.

[8] Fatta eccezione del diritto di archivio e di costituzione di una banca dati, ovvero dei diritti di natura secondaria (diritti di trasmissione di repliche, sintesi ed immagini salienti) relativi alla gare che possono essere esercitati da ciascun organizzatore degli eventi (società sportive) e fatte oggetto di loro autonome iniziative sui canali tematici di trasmissione.

[9] A. STAZI, “La disciplina dei diritti audiovisivi sportivi”, Diritto e pratica delle società, il Sole 24 ore, n. 1/2010, p. 44.

[10] In proposito, si vedano le Linee Guida della Lega Calcio per le stagioni di serie A, 2010-2011 e 2011-2012, approvate dalla delibera dell’AGCOM n. 260/09/CONS del 4.6.2009 che, peraltro sono già state oggetto del provvedimento n. 20687 del 18.1.2010 dell’AGCM, che ha aperto un procedimento (A-418) istruttorio nei confronti della Lega Calcio, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/90, per accertare l’esistenza di violazioni concernenti abuso di posizione dominante nell’attività di vendita collettiva dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni di predette stagioni sportive.

[11] Non sono mancate in dottrina osservazioni in tal senso (vedi V. ZENO-ZENCOVICH, “La statalizzazione dei diritti televisivi sportivi”, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, n. 6/2008)

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