Garante Privacy, ecco le linee guida per l’informazione giuridica

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Il Garante per la privacy, ad esito di una consultazione con gli operatori e gli editori del settore, ha adottato specifiche linee guida sull’informazione giuridica, destinate a regolare la pubblicazione di sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali su riviste giuridiche e siti istituzionali (non invece l’attività giornalistica).

Le linee guida prevedono anzitutto la rimozione dei dati dei minori  e delle parti nei procedimenti che hanno ad oggetto i rapporti di famiglia e lo stato delle persone, anche quando il giudizio si riferisca ad aspetti patrimoniali o economici. Parimenti, occorre mantenere l’anonimato sui dati delle persone dalle quali si potrebbe inferire l’identità dei soggetti tutelati.

In secondo luogo, l’anonimato deve riguardare tanto i provvedimenti per esteso quanto quelli riportati in massima o nell’ambito di un elenco. Inoltre, si garantisce comunque agli interessati, prima della conclusione del processo e previa apposita istanza motivata da indirizzare al giudice, il diritto di chiedere l’oscuramento delle proprie generalità in ipotesi di riproduzione del provvedimento per finalità di informazione giuridica. Il giudice potrà disporre anche d’ufficio l’oscuramento nei casi in cui la diffusione di informazioni particolarmente delicate possa arrecare conseguenze negative alla vita di relazione o sociale dell’interessato.

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