L’Agcom e il “miraggio” della tutela del copyright in rete

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In questi ultimi mesi l’Agcom sta acquisendo un ruolo sempre più rilevante nel complesso scenario della tutela del diritto d’autore in rete. Il Decreto Romani (D.Lgs. 44/2010) ha investito l’Autorità di un ruolo attivo nella implementazione della tutela del diritto d’autore (ex art. 6).

Il 17 dicembre è stato approvato all’unanimità dal Consiglio dell’Agcom la bozza di regolamento per l’enforcement della tutela del diritto d’autore nelle attività di fornitura dei servizi audiovisivi, approvazione cui ha fatto seguito l’apertura di un periodo di consultazione pubblica di sessanta giorni in vista di una eventuale trasformazione in legge (il comunicato stampa è disponibile all’indirizzo: http://www.agcom.it/Default.aspx?message=visualizzadocument&DocID=5382).

La bozza si allontana decisamente dallo “spauracchio” rappresentato dal modello francese di Hadopi, come peraltro intuibile dalle indiscrezioni dei giorni scorsi nonché dal rapporto Agcom sul diritto d’autore sulle comunicazioni elettroniche rilasciato nel mese di febbraio. Qui l’Autorità rilevava come, a fronte della mancanza di dati affidabili sulle effettive conseguenze della pirateria digitale, non si potesse predisporre un enforcement della disciplina sul diritto d’autore a scapito della libertà di espressione; il bilanciamento tra un diritto patrimoniale di pochi (quello d’autore) e un diritto fondamentale di molti (libertà di espressione) non può che concludersi a favore del secondo. Parimenti era sottolineato come la sola autorità giudiziaria debba irrogare sanzioni agli utenti colpevoli di atti di pirateria digitale. L’Agcom ha dunque optato per una sintesi delle best practices internazionali (su tutte il notice-and-takedown statunitense) la cui particolarità consiste nel riguardare il gestore del sito e non il singolo utente.

Lo schema elaborato dall’Autorità si articola in quattro momenti differenti. Il primo consiste nella richiesta di rimozione dei contenuti al gestore del sito o al fornitore del servizio di media audiovisivo da parte del titolare del diritto; il secondo, invece, nella segnalazione all’Autorità della mancata rimozione dei contenuti nelle quarantotto ore successive all’inoltro della richiesta; il terzo in una eventuale verifica da parte dell’Autorità tramite un breve contraddittorio con le parti e infine l’ultimo in un ordine di rimozione nel caso di riscontro di pubblicazione illegittima di contenuti protetti dal diritto d’autore.

Il documento contempla anche un caso particolare che necessita di un approccio differente rispetto a quello appena menzionato. Questo caso riguarda la eventualità che non tutti i contenuti del sito web violino il diritto d’autore e che siano collocati sul territorio italiano; in questo caso l’Autorità procederà alla c.d. rimozione selettiva.

Per quanto concerne, invece, i siti il cui scopo principale è diffondere contenuti illeciti o i cui server sono localizzati al di fuori dei confini nazionali, l’Autorità apre a due possibilità: la messa a disposizione degli ISPs di una black list di siti illegali e, previo contraddittorio e solo in casi di estrema gravità, l’inibizione del nome del dominio del sito o dell’indirizzo IP.

Accanto all’apparato sanzionatorio di enforcement della tutela del diritto d’autore, l’Autorità ha previsto una serie di azioni positive volte a favorire la diffusione di una “cultura del diritto d’autore” che si deve esplicare nella promozione dell’offerta legale di contenuti audiovisivi sul mercato e delle forme sperimentali di consumo legale, nella attività informativa di educazione alla legalità, nella implementazione della sicurezza delle modalità di pagamento e nella sperimentazione di sistemi di licenze collettive estese.

Stante questo documento, pare che l’Agcom non voglia instaurare una forma di controllo sugli utenti né di censura del web. E il tutto pur segnalando a Parlamento e Governo la necessità di una organica revisione della disciplina del diritto d’autore per adeguarla allo sviluppo tecnologico e giuridico del pianeta internet. Troppo spesso, infatti, i tentativi di regolamentazione della rete tendono ad avere come parametro un mondo che non esiste più e un approccio normativo che difficilmente può essere efficacemente applicato alla realtà di internet.

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