Il contributo intende analizzare la necessità di individuare alcuni limiti all’esercizio del diritto sui generis riconosciuto dall’art. 43, c. 2, TUEL ai consiglieri comunali e provinciali, connessi al rispetto del diritto alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali, ripercorrendo il cammino della tematica così come analizzata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in Italia a partire dal 2018, ricostruendo il frammentario quadro della disciplina normativa di tale ampio istituto e definendone i limiti e le esclusioni attraverso un’applicazione ragionata dei principi di data protection. La tematica, infatti, è stata sino ad oggi affrontata in un’ottica miope, che non consente la completa attuazione dei principi introdotti dal Regolamento (UE) 2016/679, e che ha visto per molto tempo la risoluzione del problema della tutela del dato personale dei soggetti interessati relegata alla semplice tutela, ex post rispetto all’esercizio del diritto, della riservatezza personale, richiamando i consiglieri al dovere di segreto in merito alle informazioni ottenute.
This paper aims at analysing the need for limits to the sui generis right, granted by art. 43, para. 2, TUEL to municipal and provincial councillors, on the respect of right to privacy and data protection. This has been considered throughout its history as analysed by the proper law and with its lawfulness in Italy since 2018, gathering all the pieces of regulations and laws of this wide institution, defining its limitations and exclusions, through the appropriate application of the data protection principles. The shortsighted analysis of this topic so far has not allowed for the full implementation of the EU regulation 2016/679 principles and has limited the issue of the personal data protection to the sole protection, ex post to the execution of the law, of personal privacy, bounding councillors to the obligations of confidentiality and secrecy.