“Router Freedom” e “Modem Libero”. Il diritto di accesso a Internet, la neutralità della rete ed il diritto di scegliere il proprio terminale

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Abstract: A lungo si è discusso dell’incontro tra principio di neutralità della rete con la libertà di espressione o il diritto alla privacy e protezione dei dati personali. Si è parlato molto dell’ammissibilità delle pratiche di zero-rating da parte degli Internet Service Provider (ISP), o ancora della problematicità delle pratiche di traffic management, e del cd. Deep Packet Inspection (ISP).Minore attenzione è stata dedicata,in letteratura,alla cd. Router Freedom, da altri denominata ‘Modem Libero’. Nel corso degli ultimi mesi, si sono succedute vicende cruciali che riportato l’attenzione sulle regole in materia net neutrality. Il presente contributo si propone di fornire una breve panoramica e alcuni spunti di riflessione sull’argomento guardando al panorama europeo e nazionale.

Abstract: The intersections of the net neutrality principle with freedom of expression or the right to privacy and protection of personal data have long been debated. Discussions concerned the (admissibility) about zero-rating practices by Internet Service Providers (ISPs), or theproblematicnessof traffic management practices, and the so-called Deep Packet Inspection (DPI). Less attention was paid in literature to the cd. Router Freedom, known by others also as ‘Modem Libero’. Over the last few months, crucial events have brought new light to the rules on net neutrality. By looking at European and national regulatory experiences, this contribution gives a brief overview and food for thought on theissue.
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Parole Chiave: Diritto di Accesso; Net Neutrality; Modem Libero; Router Freedom; BEREC
Sommario: 1.Introduzione. – 2.Il Regolamento 2015/2120 e i riferimenti al modem libero. – 3.Apparecchiature terminali, router e modem.– 4.Gli orientamenti di BEREC. – 5.La situazione in Europa. Germania e Italia come esperienze significative per Router Freedom/Modem Libero. – 6. Conclusioni.

«Crediamo che l’accesso alla rete diventerà sempre più importante nella società civile ed è per questa ragione che le discriminazioni all’accesso a internet rappresentano un vulnus ai diritti dei cittadini.Crediamo che ciascuno cittadino abbia il diritto di scegliere il terminale di accesso alla rete che più si adatta alle proprie esigenze e che questo diritto di scelta sia inalienabile.»
Progetto Modem Libero [ ]

1.      Introduzione

Neutralità della rete e diritto di accesso ad Internet sono due principi fondamentali affinché la rete possa essere aperta, uguale e libera per tutti gli utenti [[1]].Nel contesto di tale binomio riveste importanza cruciale il diritto ad utilizzare liberamente la propria apparecchiatura terminale, quale precondizione per l’accesso ad Internet nonché esplicazione del principio di neutralità della rete [[2]].

Nel corso degli ultimi mesi associazioni di consumatori e utenti hanno promosso argomenti a supporto del diritto ad utilizzare liberamente la propria apparecchiatura terminale, su un duplice fronte:da un lato, nel contesto della recente consultazione europea in materia (vedi infra); dall’altro, nell’osservazione – su istanza dei propri associati – delle pratiche commerciali poste in essere da parte dei fornitori di accesso ad internet (ISP) [[3]]. Tali associazioni si sono mobilitate a sostegno della libertà di scelta degli utenti per il proprio apparecchio, e dunque a favore della cd. “Router Freedom” ovvero del c.d. “Modem Libero”[[4]].

Router Freedom/Modem Libero è una tematica di stretta attualità[[5]] su cui è opportuno riflettere per costruire un quadro concettuale su cui impostare il dibattito pubblico. A tal fine, questo contributo si propone di delineare brevemente la tematica e gli aspetti tecnici relativi alla Router Freedom/Modem Libero. In particolare, saranno illustrate: le tematiche chiave oggetto del dibattito pubblico in materia (§3);i principali riferimenti normativi a livello europeo (§2), gli esiti regolamentari europei (§4); le esperienze più significative negli Stati membri (§5). Il contributo si concluderà con un breve focus sul contesto europeo e offrirà alcuni spunti di riflessione (§6).

2.      Il Regolamento 2015/2120 e i riferimenti al modem libero

Le regole che hanno avuto maggiore rilievo per il Modem Libero riguardano la neutralità della rete.
Come noto, il principio di neutralità della rete è stato riconosciuto nelle fonti di diritto europeo nel 2015, a seguito della riforma della cd. Direttiva Servizio Universale (Dir. 2002/22/CE) [[6]] e del regolamento relativo al roaming (Reg. 531/2012)[[7]]. La riforma è stata attuata nel contesto della strategia “Mercato Unico Digitale”[[8]], tramite il Regolamento 2015/2120 (anche noto come Open Internet Regulation, o Telecom Single Market Regulation)[[9]]. Detto regolamento ha sancito per la prima volta in maniera esplicita ed estensiva delle regole direttamente applicabili a livello europeo in materia net neutrality.

Le norme più importanti per la Router Freedom/Modem libero risiedono nell’art. 3 e cons. n. 5 del Regolamento 2015/2120:«[Q]uando accedono a Internet, gli utenti finali dovrebbero essere liberi di scegliere tra vari tipi di apparecchiature terminali» (Cons. n. 5). Qui, il regolamento suggerisce che «i fornitori di servizio di accesso ad Internet non dovrebbero imporre restrizioni all’utilizzo di apparecchiature terminali che collegano alla rete». Tali riferimenti trovano riscontro nell’articolo 3(1) (ibid.) laddove viene sancito il diritto per gli utenti finali di utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta tramite il servizio di accesso a Internet. Gli ISP sono chiamati a trattare il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni e a prescindere dalle apparecchiature terminali utilizzate (art. 3(3)). Inoltre, viene specificato che gli accordi tra ISP e utenti finali nonché le pratiche commerciali degli ISP non devono limitare l’esercizio di tale diritto (art. 3(2) ibid.). Con queste previsioni, il Regolamento 2015/2120 ha ampliato la portata del diritto degli utenti a scegliere il proprio apparecchio finale, assoggettandone allo stesso tempo il monitoraggio del suo rispetto alle Autorità Nazionali di Regolamentazione (ANR) [[10]].

3.      Apparecchiature terminali, router e modem

La domanda che sorge spontanea (leggendo le norme sopra riportate) è dunque: modem e router sono considerabili come apparecchiatura terminale?Domanda tutt’altro che triviale e su cui autorità di regolazione, ISP e associazioni di utenti finali hanno dibattuto negli scorsi mesi [[11]].

Le apparecchiature terminali sono definite come «apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all’interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni» [[12]].Così statuiva laDirettiva 2008/63/CE, la quale già riconosceva la possibilità per gli utenti di effettuare una libera scelta tra i vari tipi di apparecchiature terminali per beneficiare integralmente dei progressi tecnologici [[13]].

I problemi sopraggiungono tuttavia al momento della demarcazione tra apparecchiatura terminale dell’utente e la rete pubblica di comunicazione. Tale demarcazione è denominata da norme europee“punto terminale di rete” (o ‘Network Termination Point’ (NTP))[[14]]. Siffatta identificazione determina dove finisce l’infrastruttura dell’ISP, e dove inizia il dominio dell’utente finale. Dal punto di vista normativo, esso funge da scriminante tra il quadro normativo per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e la normativa sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione, ivi incluse le tutele in materia di net neutrality e diritto di accesso a internet [[15]].

L’individuazione dell’NTP è competenza delle ANR [[16]]. Per favorire l’armonizzazione nell’ottobre 2019 il Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) ha attivato unaconsultazione pubblica al fine di fornire orientamenti utili per le autorità nazionali, e in ultima analisi, per gli ISP e utenti finali [[17]].

4.      Gli orientamenti di BEREC

La consultazione avviata da BEREC ha avuto ad oggetto l’identificazione dell’NTP e dunque la qualificazione dei dispositivi finali (modem e router)come “apparecchiatura terminale” oppure come parte della rete pubblica.

Nell’esempio proposto da BEREC (riportato in Figura 2), dato un servizio di accesso Internet si ha che, in dipendenza della localizzazione del NTP, modem e router possono configurarsi come: parte della rete pubblica (se localizzata al punto C); parte dell’apparecchiatura finale dell’utente (se localizzata al punto A) per modem e router, al punto B) solo per modem).

La consultazione ha ottenuto un’ampia partecipazione di stakeholder, quali ISP, utenti finali, associazioni di piccole e medie imprese, associazioni di consumatori e NGO [[18]].

In particolare, queste ultime associazioni hanno promosso l’identificazionedell’NTP nel punto A) [[19]], a fronte delle seguenti motivazioni.Anzitutto, esso comporta una maggiore libertà di scelta per il consumatore, che potrà connettersi con i device più adatti ai propri interessi e necessità. Comporterebbe anche minori switching cost (perché permetterebbe di mantenere lo stesso device anche nel caso si scelga di cambiare operatore). Inoltre, favorisce un maggior livello di concorrenza per coloro che fabbricano modem e router (in quanto aprirebbe un mercato che nelle ipotesi B) e C) sarebbe vincolato dalle scelte degli ISP). Una maggiore concorrenza favorisce poi processi virtuosi di innovazione del prodotto, anche da un punto di vista di (cyber)sicurezza del prodotto[[20]] e della rete[[21]]. Infine, mantenere il device sotto il controllo dell’utente garantisce maggiori tutele in termini di privacy, protezione dei dati e confidenzialità delle comunicazioni [[22]].

Alla luce delle risultanze della consultazione, il 5 marzo 2020 BEREC ha adottato la versione definitiva delle linee guida in materia di NTP [[23]]. In tale versione, BEREC ha mantenuto aperte tre ipotesi da lasciare al vaglio delle ANR, propendendo tuttavia per l’ipotesi A) in quanto «il grado in cui la posizione NTP favorisce l’innovazione e la concorrenza sul mercato di dispositivi terminali è più alto per il punto A), minore per il punto B) e ancora più basso per il punto C)» [[24]]. BEREC ha lasciato aperta la possibilità di individuare l’NTP ai punti B) e C), tuttavia solo se vi sia una “oggettiva necessità tecnologica”[objective technological necessity] [[25]], relativa a fattori legati a: l’interoperabilità tra rete pubblica e apparecchiatura terminale; la “semplicità dell’operazione della rete pubblica”; sicurezza della rete; protezione dei dati; traffico locale [[26]].

5.      La situazione in Europa. Germania e Italia come esperienze significative per Router Freedom/Modem Libero

Mentre in alcuni Stati membri il dibattito in merito a Router Freedom/Modem Libero non ha raggiunto significativi livelli di maturità [[27]] vi sono alcune esperienze di alcuni Stati membri che meritano di essere menzionate: in particolare, la Germania e l’Italia.

In Germania, il 5 novembre 2016 il Bundestag ha approvato una legge che riconosce la libertà di scelta degli utenti finali in merito alla propria apparecchiatura terminale[[28]].Inoltre, essa impone agli ISP regole di trasparenza, nonché il divieto di imporre l’apparecchiatura terminale agli utenti per l’accesso a Internet, unitamente al divieto di rifiutare il collegamento dell’apparecchiatura finale quando scelta dagli utenti.

Per quanto riguarda l’Italia, è cruciale riportare la delibera AGCOM e una pronuncia del TAR Lazio in materia. In merito alla prima, il 18 luglio 2018 AGCOM si è espresso nella delibera 348/18/CONS[[29]] confermando «l’inequivoca sussistenza della libertà di scelta dei terminali da parte degli utenti per il servizio di accesso a Internet» [[30]]. Si riconosce che «nessuna limitazione alla libertà di uso delle apparecchiature terminali di accesso ad Internet può, dunque, essere imposta contrattualmente agli utenti, ai quali spetta il diritto di scegliere se acquistare in proprio il terminale o utilizzare il terminale fornito dall’operatore» [[31]]. Gli ISP «non possono obbligare gli utenti ad utilizzare il proprio terminale di accesso ad Internet, ma si devono limitare ad offrirne la fornitura, informando l’utente di eventuali restrizioni» [[32]]. Inoltre, AGCOM esplicita la propria considerazione dei modem e router come apparecchiature terminali tout court [[33]]. La portata della delibera AGCOM è stata poi confermata dal TAR Lazio nella sentenza 1200/2020 [[34]]che ne ha sostanzialmente confermato la portata [[35]].

6.      Conclusioni

Questo contributo si proponeva di fornire una breve panoramica sulla tematica Router Freedom/Modem Libero. A tal fine, sono stati forniti i riferimenti normativi più rilevanti, privilegiando le tematiche legate ai principi di neutralità della rete e di diritto di accesso a Internet. Tale approccio ha portato ad evidenziare che il diritto di scegliere liberamente il proprio terminale è un elemento cruciale per l’accesso a Internet quale esplicazione del principio di neutrality della rete.

Nel discorso, è stata approcciata la consultazione BEREC in merito all’identificazione dell’NTP, evidenziando la rilevanza al diritto di scegliere il proprio terminale. Argomenti legati alla tutela della concorrenza, tutela del consumatore finale, privacy e protezione dei dati, sicurezza delle reti,suggeriscono che router e modem debbono essere considerati in via preferenziale– come anche confermato da BEREC – come apparecchiature terminali nel dominio dell’utente.

Alla luce di ciò, e dei dibattiti pubblici in merito alla Router Freedom/Modem libero, nuovi scenari di regolamentazione ed applicazione si dischiudono per gli Stati membri. L’auspicio è che le esperienze legislative e regolamentari di Germania e Italia possano essere un esempio positivo a cui volgere lo sguardo.

Riferimenti

[[1]] Per un esempio di definizione di neutralità della rete si veda AGCOM, Internet Aperta/Neutralità della rete, in agcom.it: «La neutralità della rete è il principio per il quale le informazioni e contenuti scambiati attraverso la rete devono essere trattati in modo non discriminatorio, indipendentemente dal contenuto, dall’applicazione, dal servizio, dal terminale, nonché dal mittente e dal destinatario». Per una panoramica sulla definizione del principio della neutralità della rete, si veda veda P. De Filippi, L. Belli, Network Neutrality: An Unfinished Debate in L. Belli, P. De Filippi (a cura di), Network Neutrality: an Ongoing Regulatory Debate, 2014, 3. Si veda anche E. Biasin, La neutralità della rete (Unitn Student Paper n. 26), 2016, 37-61.

[[2]] Ciò nella misura in cui il principio della neutralità della rete richiede che «le informazioni e contenuti scambiati attraverso la rete devono essere trattati in modo non discriminatorio indipendentemente dal […] terminale [dell’utente finale]» (ibid., AGCOM).

[[3]] Si veda, inter alia, modemlibero, Homepage, in modemlibero.it, 2020; Free Software Foundation Europe, Router Freedom,  in fsfe.org, 2020.

[[4]] È importante evidenziare che modem e router sono (solitamente) due device diversi che assolvono diverse funzioni. Il modem è la componente che si trova tra il router e l’ISP, ha lo scopo di fornire accesso alla rete garantendo al router un indirizzo IP. Il router, invece è il dispositivo che rende possibile l’accesso per tutti i dispositivi connessi degli utenti finali – come TV, PC o smartphone – e  che permette di dialogare tra di loro. In molti casi, router e modem sono inclusi nello stesso device, tuttavia essi nascono come due dispositivi diversi.  Come nota terminologica, il presente contributo riferisce a “Modem Libero” e “Router Freedom” in maniera equipollente e si riferisce al dibattito relativo all’affermazione del diritto di scegliere liberamente il proprio terminale.

[[5]] Si veda a titolo esemplificativo:, Attualità Nova24 Tech Che cos’è il diritto alla libertà di modem e perché è difficile esercitarlo, in nova.ilsole24ore.com, 17 marzo 2019; P. Licata, Modem libero, Assoprovider si appella a Mattarella: “Mancato rispetto della legge, in corrierecomunicazioni.it, 19 febbraio 2020.

[[6]] Direttiva  2002/22/CE  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio del  7  marzo  2002 relativa  al  servizio  universale  e  ai  diritti  degli  utenti  in  materia  di  reti  e  di  servizi  dicomunicazione  elettronica  (Direttiva  Servizio  Universale) OJ L 108/51.

[[7]] Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012 , relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione OJ L 172/249

[[8]] Commissione Europea, COM(2015) 192 final Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A Digital Single Market Strategy for Europe.

[[9]] Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione OJ L 310/1.

[[10]] Ibid., art. 5.

[[11]] Per una panoramica, si veda BEREC, BEREC Report on the outcome of the public consultation on draft BEREC Guidelines on Common Approaches to the Identification of the Network Termination Point in different Network Topologies, in berec.europa.eu, 5 marzo 2020.

[[12]] Direttiva 2008/63/ce della Commissione del 20 giugno 2008 relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni OJ L 162/20.

[[13]] Ibid., cons. n. 3.

[[14]]Cfr. art. 2(e) Direttiva Servizio Universale.

[[15]] Ibid., cons. n. 6.

[[16]] La individuazione è demandata alle ANR le quali sono chiamate a seguire gli orientamenti armonizzatori di BEREC. Cfr Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 OJ L 321/1, art. 4(d)(iv)).

[[17]] BEREC, Public consultation on draft BEREC Guidelines on common approaches to the identification of the network termination point in different network topologies, in berec.europa.eu, 22 novembre 2019.

[[18]] Vedi il Report di BEREC sulla consultazione pubblica (supra, nota 12).

[[19]] Si vedano, inter alia, Altroconsumo, Contribution by Altroconsumo to the draft BEREC Guidelines on common approaches to the identification of the network termination point in different network topologies, in berec.europa.eu, 21 novembre 2020; Epicenter, Contribution by Epicenter to the draft BEREC Guidelines on common approaches to the identification of the network termination point in different network topologies, in berec.europa.eu, 21 novembre 2020; Homo Digitalis, Contribution by Homo Digitalis to the draft BEREC Guidelines on common approaches to the identification of the network termination point in different network topologies, in berec.europa.eu, 21 novembre 2020; Associazione Provider Indipendenti Contribution by Assoprovider to the draft BEREC Guidelines on common approaches to the identification of the network termination point in different network topologies,  in berec.europa.eu, 21 novembre 2020.

[[20]] Per una definizione di cybersecurity si rinvia al Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza») OJ L 151&15 (vedi in particolare art. 2(1)). Giova ricordare la problemacità della definizione, evidenziata passim in:  A., Kasper, A., Antonov, Kasper, Towards Conceptualizing EU Cybersecurity Law (Working Paper), 2019.

[[21]] Si veda in particolare quanto evidenziato da Altroconsumo, Contribution …., cit., par 4.

[[22]] Secondo alcuni partecipanti alla consultazione nell’ipotesi in cui l’apparecchio terminale fosse sotto il controllo dell’operatore di rete, quest’ultimo potrebbe teoricamente avere accesso alla rete privata dell’utente finale (intesa sia come home che company network). Altroconsumo, par. 2. Tale aspetto è statoanche riportato nella versione finale delle Guidelines di BEREC (infra nota 24), 20.

[[23]] BEREC, BoR (20)46, BEREC Guidelines on Common Approaches to the Identification of the Network Termination Point in Different Network Topologies.

[[24]] Ibid., 11.

[[25]] Gli orientamenti sono stati ampiamente di criticati da alcune associazioni di consumatori  perché una siffatta terminologia lascerebbe adito ad ampio margine discrezionale per le NRA, in particolare per quanto riguarda il termine “oggettiva necessità tecnologica” ed i fattori ad essa connessi (sopra elencati)

[[26]] Ibid.

[[27]] Ad esempio, nei Paesi Bassi (uno tra i primi Stati membri ad aver adottato a livello nazionale una legge in materia di net neutrality – cfr E. Biasin, La neutralità della rete, cit., 164) l’argomento è oggetto di discussione dal 2017 (vedi J. Lautenbach, Clarification of ‘network termination point’ will lead to more competition, in nautadutilh.com, 2 gennaio 2018). Dopo vicende legate alla competenza amministrativa, l’Autortità per i Consumatori e il Mercato (ACM) ha aperto una consultazione terminata il 4 settembre 2020 di cui – al momento in cui si scrive – si attendono gli esiti: vedi ACM, Zienswijze en consultatie, in acm.nl, 8 luglio 2020.

[[28]] Deutscher Bundestag, Bundestagsbeschlüsse am 5. und 6. November, bundestag.de, 2015.

[[29]] AGCOM, Delibera n. 348/18/CONS, Misure attuative per la corretta applicazione dell’articolo 3, commi 1, 2, 3, del Regolamento (UE) n. 2015/2120 che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’internet aperta, con specifico riferimento alla libertà di scelta delle apparecchiature terminali.

[[30]] Ibid., 8.

[[31]] Ibid.

[[32]]Ibid.

[[33]] Ibid.,4; cfr. anche ibid., 8: «i fornitori di accesso ad Internet devono consentire che il cliente possa scegliere le apparecchiature terminali compresi i modem/router di cui in parola, e non possono imporre la loro fornitura in modalità esclusiva».

[[34]] TAR Lazio, Sez. III, [28 gennaio 2020], 1200/2020.

[[35]] Per una succinta spiegazione si veda il breve articolo per la Repubblica di A., Longo, Diritto al modem libero, vittoria dei consumatori al Tar del Lazio, in repubblica.it, 29 gennaio 2020.

 

 

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