Il modello democratico nell’era digitale
Osservava Rousseau che «La sovranità non può essere rappresentata, per la stessa ragione per cui non può essere alienata; essa consiste essenzialmente nella volontà generale, e la volontà non si rappresenta: o è quella stessa, o è un’altra; non c’è via di mezzo. Ogni legge che non sia stata ratificata direttamente dal popolo è nulla; non è una legge».
Volendo proporre l’assunto del Filosofo francese nell’età contemporanea, proiettata ormai in una dimensione globalizzata, è ragionevole ritenere che la partecipazione democratica assume una nuova fisionomia, che costituisce la complessa scaturigine di una serie di fattori sociali, economici e, inevitabilmente, di matrice politica. Vengono così a consolidarsi meccanismi di convergenza tra forme di coinvolgimento della collettività in re publica e la promozione di strumenti tecnologici innovativi – la cui cifra definitoria non è facilmente intellegibile [1] – che superano il filtro partitico e favoriscono modalità immediate di espressione del consenso popolare.
Nel corso degli ultimi anni, infatti, si è assistito alla modificazione delle modalità di consultazione dei cittadini, che vengono coinvolti nelle decisioni politiche attraverso mezzi inediti, quali i sondaggi, i forum, i blog, dando luogo ad una sorta di moderna “piazza” multimediale.
Così intesa, l’e-democracy, o democrazia digitale, assume particolare importanza nei processi di elaborazione dell’indirizzo politico del Paese [2] poiché concorre alla maturazione di una grammatica decisionale composita, che funge da camera di compensazione a fronte della progressiva perdita di fiducia dei cittadini nei riguardi delle Istituzioni.
L’interazione tra le forme di democrazia diretta, nelle più recenti rappresentazioni venute ad emersione per il tramite dello strumento digitale, e gli schemi tradizionali della democrazia rappresentativa, di cui la Carta costituzionale ne costituisce il presupposto fondante e il tessuto assiologico ispiratore, sembra determinare una prospettiva peculiare nel panorama contemporaneo, la cui trama si raffina in procedure decisionali condivise negli intenti e nei successivi approdi.
In tal senso, la partecipazione popolare, che si spiega nelle modalità che la Rete accorda, rappresenta un viatico per la destrutturazione del diaframma sussistente tra i singoli cittadini e le Aule parlamentari, quali luoghi di rappresentazione (e di rappresentanza) sintetica delle istanze sociali. I social media diventano, così, la sede di formazione e di espressione del consenso dei cittadini alle opzioni normative formulate dai rappresentanti politici o di confronto in ordine alla scelta di questi ultimi.
La Rete sembra rappresentare lo strumento preferenziale attraverso cui si forma il contatto e il confronto tra elettori ed eletti in grado di superare le barriere fisiche, nella definizione di un contesto sociale fluido e inedito. Il ricorso alle piattaforme multimediali consente al cittadino di ottenere un’informazione – nei più sinceri auspici – trasparente sull’operato e sulle decisioni assunte dall’autorità pubblica.
L’accesso alla Rete Internet al tempo del Covid-19
L’attuale situazione emergenziale causata dalla diffusione del virus Covid-19 dimostra con maggior nitore l’importanza della Rete nei circuiti comunicativi ed informativi che si strutturano nell’iter di definizione politica e che vedono nell’accesso ad Internet il presupposto indefettibile per la comprensione e il monitoraggio dell’andamento del quadro epidemiologico del virus. Lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie digitali permettono alla collettività di conoscere le concrete dinamiche dei processi decisionali che si compiono a livello nazionale e nel panorama internazionale.
D’altra parte, nella attuale situazione di emergenza sanitaria, Internet ha assunto un ruolo chiave nella prosecuzione delle ordinarie attività produttive, lavorative [3] e scolastiche. Ne costituisce il precipitato più evidente il ricorso alla Rete per la prosecuzione delle attività scolastiche, didattiche e formative che hanno imposto con non poche difficoltà stilemi nuovi di insegnamento e di apprendimento, data la plurale composizione della popolazione scolastica.
Nel corso della crisi sanitaria, il diritto all’istruzione ha conosciuto quindi modalità nuove di svolgimento, imposte dalla chiusura degli istituti scolastici, limitatamente ai territori indicati, disposta con DPCM 1 marzo 2020 [4] (in attuazione di quanto disposto dal d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 [5], convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 13 [6]) e dalla sospensione delle attività educative, didattiche e formative disposta sull’intero territorio nazionale a partire dal 5 marzo 2020 e fino al 15 marzo 2020 con il DPCM 4 marzo 2020 – come confermata dal DPCM 8 marzo 2020 (art. 2, comma 1, lett. h) – e prorogata con successivi provvedimenti [7] fino alla fine dell’anno scolastico 2019/2020, fermo restando quanto disposto dall’art. 1 del d.l. 8 aprile 2020, n. 22 (c.d. Decreto Scuola), convertito con modificazioni dalla l. 6 giugno 2020, n. 41, in ordine alla valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 e allo svolgimento dell’esame di Stato.
L’importanza della piattaforma digitale viene da ultimo confermata nelle Linee Guida per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative per l’anno 2020/2021 [8], emanate con DM n. 39 del 26 giugno 2020, nelle quali si chiarisce che le attività didattiche riprenderanno a pieno regime su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS), istituito presso il Dipartimento della Protezione civile prevedendo, altresì, «per le scuole secondarie di II grado, una fruizione per gli studenti, opportunamente pianificata, di attività didattica in presenza e, in via complementare, didattica digitale integrata, ove le condizioni di contesto la rendano opzione preferibile ovvero le opportunità tecnologiche, l’età e le competenze degli studenti lo consentano». Senza voler entrare nel merito delle singole misure che vengono stabilite, giova ad ogni modo sottolineare come la ripresa delle attività scolastiche e didattiche ruoti attorno alla strutturazione di momenti di confronto tra i diversi livelli di governo e alla previsione di Tavoli di lavoro al fine di inverare una efficace azione di coordinamento sul territorio nazionale
Lo svolgimento delle attività didattiche a distanza – rectius online – ha posto, d’altra parte, in evidenza la disomogeneità territoriale nazionale sia per la capacità di reazione e di organizzazione dei relativi adempimenti per la didattica a distanza [9] sia per le condizioni di disuguaglianza a livello sociale e familiare per l’accesso ai servizi e ai materiali didattici online.
Ad ogni buon conto, nella prospettica che si è tratteggiata, le difficoltà che hanno accompagnato il percorso di adattamento a nuovi codici di interazione online paiono configurare il diritto di accesso ad Internet [10] come una sorta di “diritto sociale” [11], in quanto subordinato, al fine di conoscere pieno soddisfacimento, alla predisposizione dei mezzi necessari per renderne effettivo l’esercizio.
Nella realtà contemporanea, è un dato ormai pacifico che l’accesso a Internet rappresenti uno strumento necessario per l’esercizio e la garanzia delle libertà dell’individuo e che la mancanza di digital devices (smartphone, tablet, personal computer), o di adeguata connessione di Rete possano ostacolare in modo significativo il libero esercizio, determinando situazioni di ingiustificata differenziazione acuite, nella maggior parte dei casi, dalla scarsa conoscenza digitale. In tal senso, viene a delinearsi quella che vieppiù è stata identificata come diseguaglianza digitale o digital divide [12].
Dedalo e il Labirinto. Può Internet rafforzare la democrazia?
Alla luce delle brevissime considerazioni che si è tentato qui di tratteggiare in relazione alle capacità interattive tra processo democratico e strumenti di comunicazione e di informazione digitali, ci si chiede se la disponibilità o meno delle Rete internet e prima ancora di digital device possa condizionare l’effettivo esercizio dei diritti e dunque l’esercizio concreto della cittadinanza.
Rendere, infatti, oneroso o indaginoso l’accesso alla Rete rischia di precludere la possibilità di prender parte al processo decisionale pubblico, che sempre più sembra dispiegare le proprie maglie anche tramite i canali digitali e, con effetto finale parossistico, restringere funzionalmente la platea dei soggetti titolati ad intervenire nel circuito politico-mediale.
Ciò nondimeno, se, da una parte, Internet è in grado di implementare i canali partecipativi alle decisioni pubbliche e a ridurre la scollatura tra rappresentati e rappresentanti [13], dall’altra, per la tendenziale possibilità di accesso incondizionato da parte di ciascuno alla Rete e per l’enorme fluidità comunicativa tramite i social network, i forum o i blog, questo rischia di diventare un potente mezzo di manipolazione sociale laddove consenta l’emersione e la diffusione di fake news [14], ossia di notizie false, che mirano ad direzionare in modo mirato il consenso popolare. Senza spostare lo sguardo molto indietro, non mancano esempi nei quali è venuto in rilievo il potente grado di condizionamento assunto dai social network nella attività propagandistica di alcuni attori politici (si pensi alle intese esternazioni consegnate dall’attuale Presidente degli Stati Uniti Trump a Twitter) al fine di orientare il consenso delle sacche elettorali.
In estrema sintesi, se da un lato, Internet rappresenta un efficace strumento di democrazia e di esercizio delle libertà [15], dall’altro, è in grado di fluidificare i processi sociali e di muoverli sulla base del grado emotivo di partecipazione agli accadimenti e di comprensione delle decisioni.
Volendo condividere una felice suggestione [16] espressa nella riflessione scientifica, «Grazie a Internet oggi tutti possono essere al tempo stesso comunicatori e diffusori». Come a voler intendere: oneri e onori.
[1] Sul punto, si vedano le riflessioni di P. Costanzo, voce Internet (diritto pubblico), in Digesto delle Discipline pubblicistiche, Aggiornamento, Torino, 2000, 347 ss.; G.L. Conti, La governance dell’Internet: dalla Costituzione della rete alla Costituzione nella rete, in M. Nisticò – P. Passaglia, Internet e Costituzione, Torino, 2014, 77 ss.
[2]Amplius, sul tema si rinvia, nella ricca produzione bibliografica, a T.E. Frosini – O. Pollicino –E. Apa –M. Bassini,Diritti e libertà in internet, Milano, 2017.
[3] Si segnala, al riguardo, il recente disegno di legge (AS 1833), recante la «Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di lavoro agile e l’introduzione del diritto alla disconnessione per il benessere psico-fisico dei lavoratori e dei loro affetti», che mira a riconoscere, nell’ambito delle modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro agile durante lo stato di emergenza, «al di fuori delle concordate fasce di reperibilità ovvero di esecuzione della prestazione lavorativa, il diritto alla disconnessione quale diritto del lavoratore […] che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile a disconnettersi dalle strumentazioni tecnologiche che e dalle piattaforme informatiche in proprio possesso, senza che questo possa comportare effetti negativi di natura disciplinare o decurtazioni retributive» (art. 2, comma 1, lett. h).
[4] Cfr. Art. 1, comma 1, lett. d) che dispone la «chiusura dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza».
[5] Cfr. Art. 1, comma 2, lett d) che prevede la «sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza».
[6] Successivamente abrogato con d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
[7] Si fa riferimento al DPCM 8 marzo 2020, che ha previsto la proroga delle misure de quibisfino al 3 aprile 2020, al DPCM 1° aprile 2020 (con proroga fino al 13 aprile), al DPCM 10 aprile (con proroga fino al 3 maggio 2020), al DPCM 26 aprile 2020 (con proroga fino al 17 maggio 2020), al DPCM 17 maggio 2020 (con proroga fino al 14 giugno 2020) e, infine, al DPCM 11 giugno 2020 (con proroga fino al 14 luglio 2020).
[8] Cfr. Piano Scuola 2020-2021. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione.
[9] In tal senso, si pone il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – c.d. Decreto Cura Italia), convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, che all’art. 120 ha previsto l’incremento, per l’anno 2020, le risorse destinate all’innovazione digitale e alla didattica laboratoriale finalizzate: all’acquisto di piattaforme e strumenti digitali da parte delle scuole statali (10 milioni di euro); alla messa a disposizione di dispositivi digitali individuali in comodato d’uso per gli studenti meno abbienti (70 milioni di euro); alla formazione del personale (5 milioni di euro).
[10] Si parla espressamente di “diritto di accesso ad Internet” nella Dichiarazione dei diritti in Internet, elaborato dalla Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet e composta da 14 articoli. In particolare, l’art. 2, rubricato «Diritto di accesso», riconosce il diritto di accedere alla Rete Internet come «diritto fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale» (comma 1), che deve essere esercitato in «condizioni di parità» (comma 2) e che «deve essere assicurato nei suoi presupposti sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla Rete» (comma 3). Tale dizione riprende a sua volta la proposta elaborata da Stefano Rodotà di introduzione nel testo costituzionale dell’art. 21-bis, poi confluito nel disegno di legge costituzionale (A.S. 2485), presentato Per una ricostruzione della portata del diritto in questione, si veda C. Bertolino, Il diritto di accesso alla rete internet nell’«era dell’accesso», in Consulta online, Liber Amicorum per Pasquale Costanzo, 16 marzo 2020, che vede nelle potenzialità offerte dalle tecnologie digitali lo stimolo per accompagnare la trasformazione del cittadino in civis digitale, e, ancora cfr. AA.VV., Il diritto ad accesso ad Internet, M. Pietrangelo (a cura di), Napoli, 2011. In senso analogo, anche, F. Amoretti – E. Gargiulo, Dall’appartenenza materiale all’appartenenza virtuale? La cittadinanza elettronica fra processi di costituzionalizzazione della rete e dinamiche di esclusione, in Politica del diritto, 3/2010, 354 ss.
[11] Cfr. P. Tanzarella, Accesso a Internet: verso un nuovo diritto sociale?, in AA.VV., I diritti sociali: da riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza, E. Cavasino – G. Scala – G. Verde (a cura di), Atti del Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa”. Trapani, 8-9 giugno 2012, Napoli, 2013.
[12] Per un approfondimento, tra gli altri, cfr. L. Nannipieri, Costituzione e nuove tecnologie: profili costituzionali dell’accesso a Internet, in www.gruppodipisa.it, 26 settembre 2013.
[13] Per una riflessione più strutturata, si rinvia a P. Rosanvallon, Controdemocrazia. La politica nell’era della sfiducia, Roma, 2017; S. Rodotà, Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Roma-Bari, 2014;
[14] Per un approfondimento completo delle questioni inerenti ai processi informativi distorsivi in Rete, cfr. E. Morozov, L’ingenuità della rete. Il lato oscuro della libertà di internet, Torino, 2011 e M. Cuniberti, Il contrasto alla disinformazione in rete tra logiche del mercato e (vecchie e nuove) velleità di controllo, in Rivista Media Laws, 1/2017, 28 ss.
[15] Sul rapporto tra Rete e libertà, cfr. P. Passaglia, Internet nella Costituzione italiana: considerazioni introduttive, in Consulta Online, 2013; T.E. Frosini,Libertè, Egalitè, Internet, Napoli, 2015. Per il diritto ad Internet quale strumento di realizzazione di altri diritti costituzionalmente previsti, si veda, ad esempio, M. Betzu, Interpretazione e sovra-interpretazione dei diritti costituzionali nel cyberspazio, in Rivista AIC, 4/2012.
[16] T.E. Frosini, Il Diritto costituzionale di accesso ad Internet, in AA.VV., Il diritto di accesso ad Internet, cit., 31.