Il diritto “alla cultura”, l’accesso ad Internet e la pubblica fruizione del patrimonio culturale ai tempi del Covid-19: Se non ora, quando?

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  1. Il diritto di accesso ad Internet come rivoluzione profonda per uno sviluppo culturale, sociale, giuridico ed economico

Il massiccio utilizzo delle nuove tecnologie e soprattutto, dell’accesso ad Internet, nel periodo della pandemia generata dalla diffusione del Covid-19, ha acuito, questa volta in positivo, un dato rilevante: le nuove tecnologie incrementano le possibilità di accesso al patrimonio culturale, non solo in termini quantitativi perché il numero dei soggetti che accedono ad Internet è su scala globale, ma anche in termini di facilitazione dell’accesso alle opere d’arti.

La digitalizzazione dell’arte in rete, soprattutto durante il periodo dell’emergenza sanitaria, ha di fatto reso ancora più effettivo quanto statuito dalla Corte costituzionale italiana nella sentenza n. 9 del 2004. La Consulta aveva infatti enfatizzato la reciproca strumentalità tra l’accessibilità al patrimonio culturale da parte dei cittadini e la valorizzazione del patrimonio artistico e museale. In particolare, il Giudice costituzionale aveva ricondotto tra le attività concernenti la valorizzazione, quella diretta al miglioramento dell’accesso ai beni e alla diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione, nonché la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite. Ergo, secondo la Corte, «la valorizzazione è diretta soprattutto alla fruizione del bene culturale».

Questo collegamento logico tra fruizione e valorizzazione è stato recepito successivamente dal legislatore nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, d. lgs. n. 42 del 2004 e successive modifiche, ove all’art. 6 si legge che la valorizzazione è l’insieme delle attività promozionali della conoscenza del patrimonio culturale attraverso l’utilizzazione e la fruizione pubblica dello stesso. Per attuare questo scopo il legislatore ha dedicato il Titolo II del Codice alla “Fruizione e valorizzazione”, ed in particolare, l’art. 107, con il quale si ammettono gli usi strumentali e di riproduzione delle opere d’arte, salvo eccezioni espressamente previste e purché si garantisca la sicurezza e la conservazione dei beni culturali. A ciò si ricollega l’art. 108, comma 3 bis, che definisce in ogni caso libere le attività svolte senza scopo di lucro che mirano alla divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, anche qualora si volesse successivamente riprodurle a scopo di lucro.

Le nuove tecnologie facilitano dunque la strumentalità reciproca tra fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale: attraverso la diffusione in rete di immagini di opere d’arte o riproduzioni delle stesse, la fruizione del bene culturale è potenzialmente a disposizione di un numero infinito di individui che possono accedere ad Internet. Si riconosce alla digitalizzazione il ruolo di una nuova forma di tutela e valorizzazione dei beni culturali, la cui fruibilità da parte del pubblico non è più ancorata ad una visione di tipo territoriale, ma si espande verso nuovi orizzonti illimitati, senza limiti spazio-temporali. Gli utenti del web in qualsiasi momento e in qualsiasi posto si trovino, possono accedere al patrimonio culturale mondiale visualizzando, pubblicando e condividendo immagini di opere d’arte e monumenti, nonché visitando i musei virtuali.

 

  1. L’accesso ad Internet e il diritto “alla cultura”: una strategia di crescita culturale, sociale ed economica

L’importanza che ha assunto la tematica della digitalizzazione e dell’accessibilità in rete ai materiali culturali ha attirato le istituzioni comunitarie che già con l’Agenda digitale e l’ambiziosa previsione dell’attuazione del progetto Europeana ovvero la biblioteca-archivio e museo digitale d’Europa, inaugurata il 20 novembre 2008, e proseguita con i lavori di Horizon 2020, ha definito tra gli obiettivi della ottimizzazione delle tecnologie dell’informazione, la crescita economica di cui la digitalizzazione e la conservazione del patrimonio culturale europeo rappresentano uno dei principali ambiti d’azione. Nella raccomandazione della Commissione europea del 27 ottobre 2011, in “Sulla digitalizzazione e l’accessibilità in rete dei materiali culturali e sulla conservazione digitale”, si legge che il settore creativo ha raggiunto il 3% del PIL dell’UE, corrispondente al 3% dell’occupazione. Di conseguenza la digitalizzazione garantisce un accesso più ampio alle risorse culturali che «aprono notevoli opportunità economiche e costituiscono una condizione essenziale per sviluppare ulteriormente le capacità culturali e creative dell’Europa, nonché la sua presenza industriale in questo settore». Per la Commissione europea, dunque, l’ampio accesso e una migliore fruibilità del patrimonio culturale che Internet offre alla popolazione, stimola la creatività dei cittadini a creare arte e cultura. Tale obiettivo dell’Agenda digitale è perseguito tramite la diffusione dei c.d. Creative Commons, ovvero tutte quelle istituzioni culturali che mettono in rete le immagini digitali delle proprie collezioni, emettendo licenze gratuite, con autorizzazioni a tempo indeterminato e a vocazione internazionale, di modo che l’user possa accedervi, riprodurre e condividere immagini del materiale culturale ivi raccolto[1].

Quanto rilevato evidenzia l’importanza strategica dell’accesso ad Internet per accedere al patrimonio culturale digitalizzato. L’attuale emergenza sanitaria ha infatti reso ancora più lampante ciò che gli studiosi di diversi settori affermano ormai compiutamente: l’accesso ad Internet è un diritto fondamentale perché permette e agevola l’esercizio dei diritti e delle libertà della persona, tra le quali anche la fruizione del patrimonio culturale, che viene valorizzato attraverso la digitalizzazione, permettendo al singolo di goderne e di stimolare la propria personalità artistica, creando, attraverso le piattaforme digitali, egli stesso cultura come user generated content.

Tuttavia, se da una parte l’emergenza Covid-19 ha avuto il merito di accelerare il processo di digitalizzazione del patrimonio culturale, facendo sì che le istituzioni preposte mettessero a disposizione on line il patrimonio museale, dall’altra ha tagliato fuori da questa rivoluzione intestina tutta quella fetta della popolazione che non può accedere ad Internet per problemi economici e mancanza delle dotazioni strumentali adeguate o che non è in grado di accedere ad Internet perché non ha sviluppato le capacità e le conoscenze digitali, tra tutti si pensi alla popolazione più anziana. Il digital divided è un problema che gli Stati europei stanno cercando di arginare, come si evince dal Digital Economy and Society Index (DESI) del giugno 2020, della Commissione europea, posto che l’Italia non appare certamente tra i Paesi più virtuosi.

 

  1. Conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale: la strada della digitalizzazione

L’emergenza Covid-19 ci ha insegnato che anche l’accesso ad Internet è strumentale per la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale. Ecco perché la digitalizzazione del patrimonio culturale deve essere inserita tra le tappe strategiche per la ripresa economica, sociale e culturale del sistema-Paese. Le istituzioni pubbliche hanno l’obbligo di intervenire in tal senso.

Del resto, quanto ivi sostenuto è alla base del nostro ordinamento costituzionale. L’art. 9 Cost., è infatti posto tra i  “Principi Fondamentali” dell’ordinamento costituzionale italiano[2], ed esso dispone che è compito della Repubblica tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico nazionale e promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica. La Corte costituzionale in alcune celeberrime sentenze, quali la n. 359 del 1985, ha definito, non a caso, il valore estetico-culturale come un valore primario, nonché nella sentenza n. 151 del 1986 come un «valore costituzionale primario dell’ordinamento» (Corte costituzionale, nn. 152 e 153 del 1986).

Quanto ivi rilevato è stato trasfuso dal legislatore nell’art. 1 del Codice dei beni cultuali e del paesaggio[3], definito dalla Corte nella sentenza n. 194 del 2013 quale “parametro interposto”, a cui l’organizzazione dei poteri pubblici deve ispirarsi per la realizzazione della tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale al fine di stimolare lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica.

La Repubblica è così chiamata a valorizzazione e tutelare il patrimonio culturale e paesaggistico, a tutti i livelli di governo in base alla divisione delle competenze dell’articolo 117 Costituzione. In particolare, all’art. 114 Cost. si prevede che, in regime di equiordinazione, comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato assicurino e sostengano la conservazione del patrimonio culturale, e ne favoriscano la fruizione e valorizzazione.

L’azione pubblica di tutti gli enti territoriali di governo deve dunque perseguire la diretta tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, al fine di preservare una memoria della comunità nazionale e del territorio e favorire lo sviluppo della cultura (Art. 1, comma II, del Codice), anche grazie all’ausilio del mondo del digitale.

La ratio sottesa all’attenzione che i nostri Padri costituenti hanno riservato al patrimonio culturale, la cui tutela è, per l’appunto, tra i Principi fondamentali della Carta costituzionale, risiede nella consapevolezza che esso è il prodotto dell’esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali, ovvero è ciò che è stato definito il “diritto alla cultura”[4]. Il “diritto alla cultura” si irradia dal concetto della dignità umana che, ai sensi dell’art. 2 Cost., esprime l’esercizio delle proprie libertà fondamentali. L’esercizio di tali azioni di libertà costituiscono, dunque, il patrimonio culturale della persona all’interno della comunità in cui vive, che vede riconoscersi sia la libertà di accedere alla cultura, sia di fare cultura, che di condividere la propria arte e conoscenza.ù

 

  1. La digitalizzazione del patrimonio culturale e la pubblica fruizione garantita dall’accessibilità ad Internet

Perché la tutela del diritto “alla cultura” sia effettivamente realizzata, è necessario che le pubbliche autorità, a tutti i livelli di governo, riconoscano l’importanza della digitalizzazione del patrimonio culturale e ne favoriscano l’accesso tramite Internet. Se infatti la tutela, ai sensi dell’art. 3 del Codice dei beni culturali, non è un’attività meramente passiva, bensì l’insieme delle attività di «esercizio delle funzioni […] e delle attività dirette […] ad individuare i beni e a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica funzione», è evidente che le due colonne portanti della tutela sono l’individuazione dei beni costituenti il patrimonio culturale per garantirne conservazione e protezione, e la finalità della fruizione pubblica, tramite l’ausilio delle nuove tecnologie e il potenziamento delle infrastrutture digitali, e come condicio sine qua la garanzia effettiva del diritto di accesso ad Internet. L’accessibilità ad internet potenzia l’esercizio effetto del diritto “alla cultura”. Ergo l’accesso ad Internet è indefettibilmente strumentale all’esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali che permettono all’individuo di esprimere la propria personalità e dignità sociale.

Partendo per gradi, vien da sé che l’attività prodromica alla tutela è dunque l’individuazione dei beni culturali, che passa oramai e necessariamente da forme di catalogazione digitale. Del resto già la Corte costituzionale sempre nella sentenza n. 9 del 2004 aveva evidenziato che «è significativo che la prima attività in cui si sostanzia la tutela è quella del riconoscere il bene culturale come tale. La valorizzazione è diretta soprattutto alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest’ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ai modi di questo». L’attività di individuazione dei beni culturali è di competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, comma II, lett. s, Cost., perché è il primo atto della strategia di tutela del patrimonio culturale che la Repubblica deve perseguire ai sensi dell’art. 9 Cost.

Le azioni di tutela partono dunque dalle attività di individuazione e di conservazione dei beni culturali. Ecco che è stato considerata strategica la predisposizione di un programma di individuazione e di conservazione, anche tramite l’ausilio delle nuove tecnologie, come si evince dalla legge di bilancio 2019 (l. n. 145/2018, art. 1, comma 611) con la quale il legislatore ha stanziato circa 4 milioni di euro per il 2019 per il perseguimento dell’attività di digitalizzazione del patrimonio culturale. Successivamente con il d.m. 324 del 18 luglio 2019, il MibACT ha adottato l’Atto di indirizzo per lo svolgimento delle attività di digitalizzazione del patrimonio culturale, cui ha dato seguito la legge di bilancio per il 2020 (l. 160/2019, art. 1 , comma 395 e 396) che ha stanziato ulteriori risorse per la digitalizzazione dei fondi archivistici e il d.l. c.d. Rilancio, n. 34 del 19 maggio 2020, che, a seguito dell’emergenza sanitaria globale causata dalla pandemia del Covid-19, ha previsto la destinazione di risorse per la tutela, individuazione e conservazione dei beni culturali per potenziare la valorizzazione e la fruizione degli stessi, incrementando l’accesso digitale ai beni culturali “digitalizzati” da parte della popolazione.

La pubblica fruizione, invece, ne costituisce la finalità cui sono dirette le attività di tutela (individuazione, conservazione e promozione). La tutela, tramite la digitalizzazione dei beni culturali e l’accessibilità ad essi tramite Internet, diventa il punto di inizio e il punto di arrivo di tutta la legislazione culturale.

In riferimento al concetto della pubblica fruizione come finalità di tutte le attività di tutela, occorre precisare che essa è pubblica, perché la pubblicità dei beni culturali e paesaggistici è tale se passibile di fruizione[5]. I beni del patrimonio culturale sono dunque “beni di fruizione”. Durante la pandemia, la fruizione del patrimonio culturale ha subito inaspettatamente un’impennata grazie all’attività precedente di digitalizzazione del patrimonio culturale. I cittadini che avevano accesso ad Internet, complice il periodo di reclusione forzata, hanno potuto accedere ai musei on line come la Galleria degli Uffizi di Firenze, potendo usufruire di tours virtuali e, dunque, visionare le opere conosciute in tutto il mondo. Dall’altra la digitalizzazione del patrimonio culturale e la messa in fruizione tramite piattaforme web, ha permesso ai cittadini di conoscere l’esistenza di opere (magari sin ad allora sconosciute) nei musei cittadini o provinciali. È il caso, tra gli altri, del Polo BiblioMuseale di Brindisi che ha digitalizzato cartoline d’epoca conservate negli archivi e le ha rese pubbliche sul sito internet dedicato, proprio nel periodo della pandemia. I cittadini, non solo nostrani, hanno “scoperto” le ricchezze insite in una Istituzione Culturale di una piccola provincia meridionale poco conosciuta[6].

La fruizione pubblica del patrimonio culturale tramite l’accesso ad Internet è stata possibile durante la pandemia solo grazie alla lungimiranza di direttori di musei e funzionari pubblici che hanno colto l’importanza della digitalizzazione del patrimonio culturale e la fruibilità dello stesso tramite l’accesso alle piattaforme on line. La digitalizzazione del patrimonio culturale è, dunque, sia uno strumento di individuazione e conservazione dei beni, sia di fruizione pubblica perché garantisce l’accessibilità, tramite Internet, a tutta la popolazione.

 

  1. Appunti conclusivi: Se non ora, quando?

L’emergenza sanitaria ha messo a dura prova tutti i settori economici, sociali e anche culturali. Il timore più grande è che la cultura possa disperdersi a causa della scarsa attenzione da parte delle istituzioni pubbliche nei confronti di un settore che ha subito nel corso delle legislature tagli economici consistenti. Eppure il periodo della pandemia ha dimostrato, sicuramente come un fulmine a ciel sereno (almeno per qualcuno), che la fruibilità del patrimonio culturale è elemento indefettibile per lo sviluppo della popolazione. La possibilità di digitalizzare il patrimonio culturale e di renderlo fruibile in rete ha avuto l’effetto (questo sì inaspettato) di avvicinare i cittadini al mondo dell’arte e di conoscere il livello artistico e museale nazionale e internazionale. La digitalizzazione è quanto mai direttamente proporzionale alla garanzia del diritto “alla cultura”.

Tuttavia, la mera digitalizzazione del patrimonio culturale sarebbe una spada spuntata se non fosse affiancata da una costante implementazione dell’accessibilità ad Internet da parte della popolazione. Il diritto di accesso ad Internet assume dunque un ruolo fondamentale per la crescita e lo sviluppo della personalità del singolo. I tempi sono maturi per riconoscere dignità giuridica perché venga inserito nel pantheon dei diritti fondamentali dell’uomo, posto che diversi arresti giurisprudenziali si sono già espressi in questo senso[7] , e che nelle Costituzioni approvate negli anni 2000, esso è annoverato tra i diritti fondamentali della persona[8].

Per quanto concerne il caso italiano non abbiamo nella nostra Costituzione del 1947 un articolo che si riferisca all’Internet e al suo accesso[9], tuttavia la dottrina costituzionalistica[1] è concorde nel ritenere che la tutela dell’accesso ad Internet sia ricavabile dal combinato disposto degli artt. 2, 3, 15, e 21 Cost., perché Internet è uno dei mezzi attraverso il quale è possibile esprimere la personalità dell’individuo, sia come singolo, sia all’interno di formazioni sociali, nonché uno strumento che permette di esercitare le altre libertà sancite costituzionalmente, come la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di comunicazione e di informazione, che realizzano le basi di una società democratica che trova la chiave di volta nel principio democratico sancito nell’art. 1 Cost[1]. Dunque, la capacità di Internet e della libertà informatica assumono «una nozione squisitamente costituzionalistica di libertà»[1].

Sono state presentate una serie di proposte per inserire nella carta costituzionale italiana un articolo 21 bis[1].Tuttavia, il nostro ordinamento sembra seguire la strada già tracciata dal giudice francese e quello statunitense, nel senso di ritenere Internet e il suo accesso tutelato sotto l’egida dei diritti e libertà dell’uomo, in base all’utilizzo contingente che dell’accesso alla rete si pone in essere. Ad esempio, anche la Dichiarazione dei diritti in Internet del 14 luglio 2015, quale strumento di soft law, all’art. 1, riconosce che «Sono garantiti in Internet i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dalle costituzioni nazionali e dalle dichiarazioni internazionali in materia»[1], evidenziando la natura strumentale dell’accesso in Internet come mezzo di esercizio di altre libertà e diritti già garantiti, per poi successivamente riconoscere all’art. 2, l’accesso ad Internet quale «diritto fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale»[1].

Tuttavia, che il riconoscimento avvenga in importanti sedi istituzionali, come le aule giudiziarie e le assemblee costituenti e parlamentari, è sicuramente cosa importante, ma è svilita dalle poche risorse stanziate dai governi per implementare l’accessibilità alla rete e per ridurre il fenomeno del digital divide.

Le scarse risorse stimate per il passaggio del digitale ha ricadute in negativo per la materia di nostro interesse, sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e, dunque, sull’effettività del diritto “alla cultura”. Siamo in un periodo storico in cui la oramai troppe volta abusata frase “Se non ora quanto?”, assume i connotati della improcrastinabilità di scelte legislative necessarie ed indefettibile per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del sistema Paese.

[1] M. ROSPI, Nuove tecnologie e l’(ab)uso delle immagini. Qual è l’orizzonte giuridico e deontologico?, in V. NERI (a cura di), Nuove tecnologie, immagini e orizzonti di senso, Pisa, 2017, 37-61.

[2] Merusi, Art. 9, in Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 1975.

[3] M. ROSPI, Art 1, in (a cura di) G. FAMIGLIETTI, M. NISTICÒ, N. PIGNATELLI, Codice dei beni culturali ragionato, Bari, 2018.

[4] Pizzorusso, Diritto della cultura e principi costituzionali, in Quad. cost., 2/2000; Clemente Di San Luca, Savoia, Manuale del diritto dei beni culturali, Napoli, 2005; Gelardi, Diritto dei beni culturali e ambientali, Palermo, 2007; Sandulli, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Milano, 2012.

[5] Giannini, I beni culturali, in Riv. trim. dir. pub., 1976.

[6] Visitabile presso http://opac.provincia.brindisi.it/SebinaOpac/news/brindisi-semiseria/31.

[7] O. POLLICINO – G. ROMEO ( a cura di), The Internet and Constitutional Law: The protectiom of fundamental rights and constitutional adjudication in Europe, London and New York, , 2016. T. E. FROSINI, Libertè, Egalitè, Internet, editoriale, in Percorsi costituzionali, fasc. n. 2/2014, 3. Corte Suprema federale degli Stati Uniti d’America, Reno v. American Civil Liberties Union, 521 U.S. 844. Cfr. V- ZENO ZENCOVICH, traduzione, in Rivista dell’Informazione e dell’Informatica, 1996, 604 ss. P. COSTANZO, Profili costituzionali di internet, in E. TOSI ( a cura di), Diritto di internet e dell’e-business, III ed., Milano, Giuffrè, tomo I, 74 ss. Conseil constitutionnel, décision n. 2009-580 DC, 10 giugno 2009, considérant 12. La sentenza è consultabile in lingua italiana , in Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, 2009, 525 ss. Vedi, P. PASSAGLIA, L’accesso ad Internet è un diritto (il Conseil constitutionnel francese dichiara l’incostituzionalità di parte della c.d. “legge anti file-sharing), in Foro.it, IV, 473.

[8] In particolare, si annovera tra questi la Costituzione greca del 2001, che all’art. 5, statuisce che «All persons are entitled to participate in the Information Society. Facilitation of access to electronically handled information, as well as of the production, exchange and diffusion there of constitutes an obligation of the State, always in observance of the guarantees of articles 9, 9A and 19» ; la Costituzione dell’Honduras, il cui art. 182 parla espressamente di habeas data; la Costituzione del Venezuela che all’art. 108 obbliga lo Stato a garantire «servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información». E infine, l’art. 16, comma 3, della Costituzione dell’Ecuador che riconosce espressamente «El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación».

[9] Vedi, G. D’IPPOLITO, La proposta di un art. 34-bis in Costituzione, in M.R. ALLEGRI, G. D’IPPOLITO, (a cura di), Accesso a Internet e neutralità della rete fra principi costituzionali e regole europee, 2017.

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