Corte di Cassazione, sez. II penale, 7 giugno 2019 (dep. 17 settembre 2019), n. 38277 *
La scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca può configurarsi non solo in relazione ai reati commessi attraverso la pubblicazione della notizia, ma anche in relazione a quelli integrati allo scopo di procacciare la stessa e, nello specifico, è compatibile con il delitto di ricettazione.
Sommario: 1. Il principio. – 2. La vicenda. – 3. La motivazione della Cassazione. – 4. Potenzialità e limiti del diritto giurisprudenziale.
- Il principio
La Corte di cassazione è tornata ad occuparsi dei confini della scriminante del diritto di cronaca, offrendo un ulteriore tassello a quella ricerca, che da tempo impegna i giudici nazionali ed europei, di un punto di equilibrio tra libertà di informazione e diritti di pari rango confliggenti.
Con la innovativa sentenza che si annota, la seconda sezione penale della Corte di cassazione, facendo tesoro degli insegnamenti della Corte europea dei diritti dell’uomo, ha ampliato l’ambito di operatività della scriminante del diritto di cronaca, stabilendo che essa può escludere la punibilità dei reati commessi non solo con la pubblicazione, ma anche allo scopo di rinvenire una notizia di pubblico interesse. Da qui, nel caso concreto, la Corte è giunta a ritenere che la causa di giustificazione possa escludere la punibilità del delitto di ricettazione.
- La vicenda
Dato conto del principio di diritto espresso dalla Corte, pare opportuno soffermarsi sulla vicenda che ha originato la decisione.
Stando alla sintesi dei fatti offerta in motivazione, nel 2010 un giornalista e il direttore di un quotidiano nazionale avrebbero acquisito un CD rom contenente telefonate illecitamente registrate sulla linea telefonica del direttore di un supermercato dai titolari di una società che ivi gestiva la sicurezza. In particolare, i due giornalisti avrebbero proposto al fondatore di un’altra nota catena di distribuzione alimentare di assumere i due addetti alla sicurezza, per ottenere in cambio le predette intercettazioni e poi utilizzarle per la pubblicazione di alcuni articoli.
I giornalisti, chiamati a rispondere, per quel che qui maggiormente interessa, del reato di ricettazione aggravata, ex art. 61 co. 1, n. 2 c.p., in concorso con l’imprenditore, all’esito del giudizio abbreviato, venivano assolti dal Gup perché il fatto non costituisce reato.
Dopo la riforma della decisione di prime cure da parte della Corte d’Appello, i giornalisti proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna, rilevando tra l’altro il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di cronaca.
La Corte di cassazione, per le ragioni già anticipate, annulla con rinvio la decisione di secondo grado proprio con riferimento alla valutazione circa la sussistenza della scriminante.
Spetterà al giudice del rinvio applicare il principio di diritto enunciato dalla Corte, secondo cui anche i reati commessi prima della pubblicazione e funzionali al rinvenimento della notizia possono essere scriminati dall’esercizio del diritto di cronaca, e valutare se, ai fini della configurabilità in concreto dell’esimente, la pubblicazione degli articoli contestati apportasse un contributo a un dibattito pubblico su un tema di interesse generale e se l’interesse di informare prevalesse sui “doveri e responsabilità” dei giornalisti.
- La motivazione della Cassazione.
Ripercorriamo ora il percorso motivazionale che ha condotto la Corte ad estendere l’ambito di operatività della scriminante del diritto di cronaca anche alle condotte penalmente rilevanti, precedenti alla pubblicazione, con le quali viene raccolta la notizia stessa.
Per giungere a tale approdo, la Cassazione anzitutto richiama alcuni suoi precedenti in materia. Una prima decisione del 2015[1], pur escludendone la configurabilità nel caso concreto, aveva mostrato una qualche apertura riconoscendo l’astratta compatibilità tra la scriminante del diritto di cronaca e il reato di ricettazione. All’opposto, una più recente pronuncia del 2016[2] aveva invece stabilito che il diritto di cronaca e di critica possono assurgere a scriminante solo degli eventuali reati integrati con la diffusione della notizia, mentre non potrebbe essere scriminata la condotta di chi, per raccogliere la notizia stessa, violi la legge penale.
Il punto di arrivo della Corte, tuttavia, non pare affondare le sue radici nella giurisprudenza interna di legittimità, bensì discendere da un indirizzo inaugurato della Corte europea dei diritti dell’uomo.
In particolare, il riferimento è alla celebre decisione Fressoz et Roire c. Francia del 1999[3], ampiamente richiamata proprio nella decisione in commento, con cui i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che la condanna a carico di un giornalista e del direttore di un giornale, per la pubblicazione di copie di documenti illegalmente ottenuti, avesse comportato una restrizione sproporzionata della libertà di espressione tutelata dall’articolo 10 della Convenzione. Più precisamente, la vicenda traeva origine dalla pubblicazione di copie delle dichiarazioni dei redditi del presidente di una azienda automobilistica di rilievo nazionale, dalle quali emergevano i suoi aumenti di stipendio. Si trattava di documenti che corredavano un articolo pubblicato in occasione dell’agitazione sindacale all’interno di tale società, causata dal rifiuto dello stesso presidente di concedere aumenti salariali ai dipendenti.
Dopo la condanna emessa dalla Corte d’Appello di Parigi, i due giornalisti si rivolgevano alla Corte lamentando una violazione dell’art. 10 della Convenzione.
La Grande Camera, in tale occasione, anzitutto ha ricordato i principi fondamentali della propria giurisprudenza, alla luce dei quali valutare il caso concreto: la stampa è uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e, benché, da una parte, occorra che non oltrepassi alcuni limiti, posti in particolare dalla reputazione e da altri diritti della personalità altrui e dalla necessità di non diffondere informazioni riservate, dall’altra, le compete «comunicare, nel rispetto dei propri doveri e responsabilità, informazioni e idee su tutti i temi d’interesse generale».
Spetta alle autorità nazionali valutare se porre restrizioni all’esercizio della libertà di espressione, ma nell’esercitare tale potere le stesse autorità debbono conferire maggiore rilevanza al confliggente interesse della società democratica di assicurare e mantenere la libertà della stampa. E ciò anche in ragione del fatto che quest’ultima, oltre a informare su temi di rilievo pubblico, risponde all’interesse della collettività di ricevere tali informazioni.
Fermo il ruolo essenziale riconosciuto alla stampa, i giudici europei evidenziano nondimeno che la garanzia di cui all’art. 10 non esonera i giornalisti dall’obbligo di rispettare le leggi penali di diritto comune.
Tuttavia, secondo la Grande Camera, nelle ipotesi in cui il giornalista diffonda notizie di interesse pubblico procurate attraverso la commissione di una ricettazione, è necessario valutare se, nel caso concreto, la conoscenza della notizia debba prevalere sui “doveri e responsabilità” dei giornalisti.
Dopo aver dato conto di tale orientamento della Corte europea e aver dedicato un ampio excursus ai rapporti tra norme penali interne, diritto dell’Unione Europea e norme della Convenzione, la Cassazione valuta se il caso in esame rientra nei limiti della scriminante del diritto di cronaca, alla luce della garanzia prevista dall’art. 10 della Convenzione, per come interpretata dalla Corte Edu.
E proprio dall’interpretazione di tale disposizione ricava il principio di diritto che, lo si ripete, è il seguente: «la causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di cronaca può essere configurata non soltanto in relazione ai reati commessi con la pubblicazione della notizia, ma anche in relazione ad eventuali reati compiuti al fine di procacciarsi la notizia»; sicché, nell’esercizio dell’attività giornalistica, la scriminante di cui all’art. 51 c.p. è applicabile anche al delitto di ricettazione.
- Potenzialità e limiti del diritto giurisprudenziale
Se questi sono l’esito cui la Corte è giunta e il contesto giurisprudenziale nell’ambito del quale si è mossa, affrontiamo alcuni aspetti della decisione che risultano di qualche interesse.
Preliminarmente, va detto che v’è più di un motivo per ritenere apprezzabile l’estensione dell’ambito di operatività della scriminante dai reati posti in essere con la diffusione della notizia a quelli commessi nella raccolta della stessa. La ragione è, forse, scontata: privare dell’antigiuridicità anche condotte strumentali alla manifestazione di pensiero in senso stretto significa garantire indirettamente una maggior tutela proprio della libertà protetta dall’art. 21 della Costituzione, e con ciò assicurare una più ampia circolazione di informazioni e idee su temi di interesse pubblico. Viceversa, ritenere estranei dalla causa di giustificazione i reati compiuti nella raccolta della notizia potrebbe avere delle conseguenze negative sul giornalismo, specie d’inchiesta, determinando così un chilling effect sulla libertà di informazione.
Accolto il punto di arrivo con un certo favore, occorre passare agli spunti di riflessione che offre il quomodo.
Il primo riguarda l’influenza, sempre più spesso decisiva, degli indirizzi sovranazionali rispetto all’evoluzione della giurisprudenza interna. Il peso dei precedenti della Corte di Strasburgo sui giudizi domestici, a ben vedere, non dovrebbe ormai suscitare particolare stupore. Invero, dopo la riforma dell’art. 117 Cost., e sulla base delle due sentenze cd. gemelle del 2007 emesse dalla Corte Costituzionale (le n. 348 e 349), sui giudici nazionali grava il compito di dare applicazione al diritto interno in modo conforme alle disposizioni della Convenzione per come esse sono interpretate dalla sua Corte.
Con specifico riferimento alla libertà di espressione, l’art. 21 della Costituzione, da una parte, e l’art. 10 della Convenzione, dall’altra, non paiono differire sotto il profilo delle garanzie approntate. Tuttavia, ed è forse questo il dato che ha avuto un’incidenza nel caso in esame, i giudici europei, nel bilanciamento tra libertà di espressione e tutela dei diritti altrui o salvaguardia di interessi pubblici, tendono a riconoscere una maggior rilevanza alla prima, interpretando in modo restrittivo l’elenco dei fini, previsti al secondo comma della disposizione convenzionale, che possono giustificare una restrizione di tale libertà. In questo senso, restano sempre attuali le parole utilizzate dalla Corte EDU in uno dei suoi più celebri casi, il Sunday Times c. Regno Unito del 1979, ove osservava di non trovarsi «davanti ad una scelta tra due principi antinomici, ma davanti a un principio – la libertà di espressione – con eccezioni che richiedono un’interpretazione restrittiva»[4]. Non solo, le limitazioni, per esser considerate legittime, devono rappresentare «misure necessarie, in una società democratica» e dunque, in base all’elaborazione giurisprudenziale della Corte, essere necessarie e compatibili con un ordinamento democratico, nonché proporzionate agli obiettivi perseguiti. Sempre nella stessa prospettiva, dalla giurisprudenza di Strasburgo può altresì ricavarsi il principio per cui maggiore è la rilevanza sociale di una vicenda, più ampio deve essere il privilegio da accordare alla libertà di espressione, che deve costituire la “regola” e le cui limitazioni devono invece essere sempre l’“eccezione”.
Ebbene, la decisione della Cassazione in esame accoglie gli insegnamenti della Corte europea e, come anticipato, dedica ampio spazio all’analisi del caso Fressoz et Roire c. Francia, e dall’interpretazione dell’art. 10 della Convenzione ivi offerta ricava il principio di diritto, finendo per disegnare nuovi e più ampi confini del diritto di cronaca.
Per tale ragione, essa pare un buon esempio di come, specie in materia di diritto dell’informazione, il “diritto convenzionale vivente” influenzi l’attività ermeneutica degli interpreti domestici e abbia la forza di incidere in modo decisivo nella definizione dell’ampiezza della libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano.
La seconda considerazione, collegata alla prima, riguarda la natura del diritto dell’informazione: con la sentenza in esame trova conferma il suo carattere prettamente giurisprudenziale, che grava i giudici del compito di bilanciare la libertà di espressione con gli interessi di pari rango costituzionale che possono a questa contrapporsi, nonché di tracciare in concreto il confine tra lecito e illecito o, come meglio si dirà, tra punibile e non punibile.
Facendo un passo indietro, emblematico, sotto questo profilo, è il reato di diffamazione. Nel catalogo degli illeciti commessi manifestando il pensiero, la diffamazione è quello che più impegna le aule di giustizia e il cui “volto” concreto è stato e continua a essere tratteggiato dalla magistratura.
Non il legislatore, infatti, ma i giudici hanno col tempo determinato il bilanciamento dei diritti in gioco, indicando i requisiti, rispettati i quali, pur in presenza di una affermazione offensiva, deve essere esclusa la punizione. È stata la Cassazione, in altri termini, che nel corso dei decenni ha precisato e plasmato le condizioni che consentono di applicare la scriminante del diritto di cronaca.
Con la decisione in commento, la Cassazione compie un passo ulteriore nella definizione della esimente e, quindi, nell’individuazione concreta dell’area del punibile.
La portata innovativa è stata già indicata: la causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di cronaca può, a determinate condizioni, escludere la punibilità del reato di ricettazione.
Se il principio di diritto è chiaro, le conseguenze pratiche che potrebbe determinare, se la giurisprudenza si uniformasse ad esso, lo sono forse meno.
Circoscrivendo il ragionamento alla sola ricettazione, la sentenza lascia aperta almeno una domanda. Premesso che, come è noto, tale delitto si configura con l’acquisto, la ricezione o l’occultamento delle cose di provenienza illecita, qualora il soggetto attivo entri in possesso di documenti o altri beni al fine di utilizzarli per la diffusione di una notizia di pubblico interesse e poi scelga di non pubblicarla, il fatto tipico della ricettazione sarebbe integrato, ma potrebbe comunque essere scriminabile? In altri termini, e sfruttando il caso che ha originato la sentenza in commento, qualora i giornalisti, dopo aver acquisito i CD contenenti telefonate illecitamente registrate, avessero desistito dal renderne noto il contenuto con la pubblicazione di alcuni articoli, avrebbero potuto beneficiare della causa di giustificazione?
E, ancora, più in generale, se diventasse “diritto vivente” il principio per cui la scriminante del diritto di cronaca si applica anche ai reati commessi per procacciare la notizia da pubblicare, essa sarebbe estendibile anche a reati diversi dalla ricettazione? E, in caso di risposta affermativa, quali altri illeciti penali potrebbero essere scriminabili e in base a quali criteri? Si potrebbero annoverare tra questi, ad esempio, i reati di minaccia o di lesione personale?
L’esistenza di simili quesiti, lasciati irrisolti dalla decisione in esame, dimostra le storture di un sistema che di fatto affida il diritto di informazione alla creazione giurisprudenziale e in cui, almeno per quanto riguarda il diritto penale, l’ampia discrezionalità lasciata ai singoli giudici sembra stridere con il principio di certezza del diritto e la prevedibilità dei precetti penali.
Le problematiche come quelle di cui si è cercato di dar conto, poi, paiono discendere non solo da un sistema contraddistinto da una sostanziale inerzia del legislatore, a cui si contrappone una importante e decisiva supplenza degli interpreti togati, ma anche dalla stessa struttura dei criteri utilizzati per il giudizio di bilanciamento tra libertà di espressione e gli altri diritti che con essa confliggono.
L’origine del problema, forse, può essere ravvisata anche nel fatto di ritenere che l’esercizio di una libertà (quale quella di manifestazione del pensiero), qualora integri gli estremi di un fatto tipico, costituisca una condotta di base illecita, sia pure scriminabile in presenza dei requisiti stabiliti dalla giurisprudenza.
Una simile impostazione, in primo luogo, non può che lasciare alla discrezionalità e sensibilità dei singoli giudici il potere di tracciare in concreto i limiti al diritto di cronaca e di critica, con la conseguente difficoltà di prevederne gli esiti.
In secondo luogo, anche le regole dell’onere della prova che caratterizzano la scriminante nel nostro ordinamento paiono sollevare qualche dubbio quando debbono essere applicate alla libertà d’espressione. In particolare, se, da una parte, nelle ipotesi in cui la pubblica accusa ritiene sussistere l’esimente, non deve procedere con l’esercizio dell’azione penale, dall’altra, tuttavia, quando non la ritiene configurabile, grava sull’imputato l’onere di dimostrare tutti gli elementi sulla base dei quali ritiene che debba invece operare la scriminante di cui invoca l’applicazione.
In conclusione, al di là dell’auspicabilità di un intervento normativo – tema che l’economia del presente lavoro non consente di approfondire in modo esaustivo – le incertezze e i quesiti aperti che regnano in materia inducono quantomeno a interrogarsi sulla possibilità di rivedere il sistema, ribaltando la prospettiva che negli ultimi decenni lo ha governato.
Allo stato, per valutare se una manifestazione del pensiero sia penalmente rilevante viene anzitutto considerato il profilo della lesione di altri beni giuridici; ad esempio soltanto se una affermazione è ritenuta offensiva entra in gioco in seconda battuta il profilo della libertà di espressione che, se esercitata entro i corretti limiti in ipotesi del diritto di cronaca, costituisce una causa di giustificazione che priva dell’antigiuridicità e, appunto, giustifica un fatto altrimenti illecito. Perché invece non invertire i termini del giudizio? Si potrebbe infatti considerare, almeno in prima battuta, che l’esercizio della libertà di parola sia una condotta lecita tout court, anche laddove leda beni giuridici tutelati dalla legge penale e solo successivamente, e in caso di un esito negativo del giudizio sulla sussistenza di determinati requisiti, identificare il fatto in questione come illecito.
* La presente pubblicazione costituisce anticipazione della nota a sentenza accettata per la pubblicazione nel n. 3/2019 della Rivista di diritto dei media, in corso di rilascio
[1] Cass. pen., sez. II, 15 maggio 2015, n. 25363, CED 265044.
[2] Cass. pen., sez. I, 7 aprile 2016, n. 27984, in Cassazione penale, 1, 2017, 189 ss.
[3] CEDU, Fressoz et Roire c. Francia, app. n. 29183/95 (1999).
[4] CEDU, Sunday Times c. Regno Unito, ric. n. 6538/74 (1979).