L’indirizzo IP quale strumento d’identificazione dell’autore di reati in internet

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La Corte di Cassazione, con la sentenza della V sezione penale (emessa il 1 dicembre 2010 e depositata il 7 marzo scorso) ha fatto definitiva chiarezza sugli strumenti per individuare l’autore di messaggi illeciti inseriti in siti web.

In fatto due diversi soggetti si erano collegati ad un sito ed utillizzando un nickname avevano diffuso, autonomamente,  affermazioni offensivi (patenti insulti) nei confronti di un soggetto e della moglie. Questi era avversario politico di uno degli imputati.

La Polizia postale aveva individuato l’indirizzo Ip delle postazioni di provenienza e lo aveva collegato agli imputati, con questo ritenendoli individuati quali gli autori dei messaggi diffamatori. L’uno perché l’utenza era domestica e non esisteva altri nella famiglia capace di usare il nickname; il secondo perché l’utenza apparteneva ad una società di cui era l’unico dipendente, peraltro, presente il giorno e l’ora dell’invio del messaggio illecito, per sua stessa ammissione.

L’incidrizzo IP, come noto, è il numero identificativo sulla rete internet mondiale assegnato in via esclusiva ad un computer connesso.

La Suprema Corte ha ritenuto correttamente e logicamente motivata la sentenza della Corte d’appello che, su queste fondamenta, aveva condannato entrambi gli imputati, riformando la pronuncia del Tribunale di Benevento.

La Corte territoriale aveva pure attentamente esaminato l’ipotesi alternativa esposta dal consulente tecnico di una difesa, secondo la quale i messaggi potevano esser stati modificati e, dunque, i loro contenuti non appartenere agli imputati. Tale tesi, se accolta, avrebbe condotta all’immunità di tutti i mittenti di post illeciti in Internet. Tuttavia, secondo gli accertamenti tecnici svolti, la modificazione di un messaggio non è attività agevole: innanzitutto risulta alle indagini tecniche (ed in quessto caso non traspariva alcun mutamento dell’originale), in secondo luogo richiede che il falsario: conosca esattamente specifici particolari delle modalità di connessione in cui intromettersi per modificare il messaggio e compia una complessa e sofisticata serie di interventi per eliminare eventualmente ogni traccia dell’intervento invasivo-

Appare conforme a buon senso che non esista persona capace di spiegare tanta capacità tecnica ed impegno per diffamare un terzo, determinando l’accusa a carico di un altro.

L’indirizzo IP consiste, dunque, in un prezioso strumento per identificar gli autori di molti reati commessi in Internet. I primi commentatori[1] hanno per tale ragione paragonato lo strumento all’impronta digitale.

Può, tuttavia, rivelarsi una discrasia nel  caso delle postazioni condivise, ossia l’uso in comune da parte di più persone del medesimo computer, che non rende automatico il collegamento tra l’IP ed un soggetto determinato, ma richiede ulteriori indagini per l’identificazione dell’autore del reato.


[1] G. NEGRI Condannato chi utilizza un nickname su un forum ondine, Il sole 24 ore , 8 marzo 2011.

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