L’articolo si propone di ragionare sulla “riscoperta”, nel dibattito pubblico e nella giurisprudenza, della XII disposizione finale della Costituzione, che vieta la riorganizzazione in qualsiasi forma del disciolto partito fascista e di indagare sulla portata giuridica di tale norma quale limite a diritti fondamentali quali la manifestazione del pensiero, l’associazionismo politico o la partecipazione alle competizioni elettorali. Il percorso di ricerca parte dalle radici della Costituzione, ovvero dall’analisi delle concezioni che emersero in Assemblea costituente sul diritto dei “nemici della democrazia” di partecipare al dibattito pubblico e alla vita politica e istituzionale, per poi discutere la giurisprudenza costituzionale e le letture che negli anni sono state avanzate sul significato e sugli effetti della norma costituzionale. Proprio alla luce dei lavori della Costituente e della giurisprudenza costituzionale, si ritiene che la XII disposizione non possa costituire una base sufficiente a giustificare l’introduzione di una norma che incida esclusivamente sulla libertà di espressione. Più aderente al testo e alla logica costituzionale appare invece l’interpretazione della XII disposizione quale norma che prevede un requisito originario per la partecipazione alla vita politica. In conclusione, si prospetta che la riscoperta della XII disposizione discenda principalmente dalla attuale fragilità delle democrazie contemporanee e dunque dall’esigenza di protezione contro i nemici antichi e nuovi. Di qui l’interrogativo sulla opportunità di valorizzare la XII disposizione per rendere meno disarmata la democrazia italiana, interrogativo al quale l’autore risponde ritenendo ancora preferibile l’opzione del Costituente a favore di una democrazia aperta.
The article aims at discussing the “rediscovery” in the case law and public debate of the XII transitional and final provision of the Italian Constitution, which prohibits the reorganization of the dissolved fascist party. Furthermore, the contribution seeks to examine the legal scope of the mentioned rule as a limit to fundamental rights, such as freedom of speech, political association and participation. The first part of the research focuses on the roots of the Italian Constitution, exploring the views expressed in the Constituent Assembly on the right of “democracy’s enemies” to participate in the public debate. Moreover, the essay provides an overview of the case law of the Constitutional Court along with the different opinions concerning the meaning and the effects of said provision. In the light of both the Constituent Assembly’s work and the case law of the Constitutional Court, the XII provision cannot constitute a sufficient legal basis to justify the introduction of statutory limits to freedom of expression only. Therefore, it seems more appropriate to interpret the XII provision as a rule providing for an “original requirement” governing participation in political life. In conclusion, the author claims that the rediscovery of the XII provision stems from the fragility of contemporary democracies and, thus, from the need to seek protection against old and new enemies. Hence, the key question is whether further value should be given to the XII provision in order to “weaponize” Italian democracy. According to the author, however, it is still preferable to stick to the founding fathers’ idea of an open democracy.