Rodotà Garante della privacy

Sommario*: 1. Premessa. – 2. L’impegno civile e politico. – 3. L’approccio interdisciplinare. –  4. La fede nel diritto e la religione dei diritti. – 5. L’approccio razionale alla tecnologia. – 6. La laica comprensione del valore della dignità della persona. – 7. La dimensione europea ed internazionale. 

  1. Premessa

Nel mio immaginario – ma, vorrei dire, nell’immaginario collettivo – Stefano Rodotà è stato ed è – anche, e forse soprattutto – il “Garante della privacy” (con la “G” maiuscola).

Egli fu infatti il primo Presidente di quella che amava affettuosamente denominare, quasi si trattasse di una sua creatura, la «giovane istituzione[1]» – e cioè, per l’appunto, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali – dal 1997 al 2005.

Il fatto, poi, che, di conseguenza, tra gli altri incarichi (v., infra, il §7) sia stato anche Presidente del “Gruppo Europeo sulla Protezione dei Dati”[2] dà ragione dell’affermazione per cui il «nostro Paese – e non solo – deve a [Rodotà] molto, quasi tutto, di quel diritto fondamentale alla protezione dei dati personali», risultando a tutt’oggi «un punto di riferimento insostituibile»[3] nel settore.

Una tale affinità elettiva con la privacy permise dunque a Rodotà di concretizzare idee ed ideali, introducendolo ad «una delle prove più belle della sua vita e che faceva parte del suo universo che era quello dei diritti civili[4]».

 

  1. L’impegno civile e politico

Del resto, anche durante il mandato di Garante, Rodotà proseguì l’impegno civile e politico che ne ha costantemente accompagnato l’attività di studioso, almeno a partire dalla prolusione maceratese del 1966, quando raccolse la sfida di avventurarsi nel «gran mare del mondo, dove, anche se con pericolo, si può nuotare liberamente», sposando, pertanto, da subito, «un programma anti-concettualistico», tendente a valorizzare del giurista anche il compito di indagatore della realtà sociale[5].

Dell’impegno, inoltre, di Rodotà per la condivisione del sapere è data prova dalla sua produzione scientifica costituita di un ampio repertorio saggistico, ma anche di innumerevoli libri di carattere divulgativo e di numerosi interventi giornalistici (avendo avuto, com’è noto, collaborazioni coi quotidiani Il Mondo, Il Giorno, Panorama, Rinascita, La Repubblica…). Mondo, questo, che quindi conosceva bene, a cui, non a caso, dedicò, anche come Garante, grande attenzione (v. infra), monitorandone gli svolgimenti ed additando, altresì, la strada maestra del rispetto dei diritti fondamentali delle persone (v., ad es., il codice deontologico dei giornalisti).

È stato affermato che Rodotà avrebbe anche saputo far uscire lo studio del diritto dal «sonno dogmatico»[6] dell’isolamento scientifico. Spiccata emerge infatti la sua propensione al rinnovamento e all’aggiornamento di concetti ed istituti in corrispondenza dei mutamenti della sfera sociale.

 

  1. L’approccio interdisciplinare

Con riguardo a quanto da ultimo osservato, si pensi esemplarmente alla rivisitazione della legislazione per principi ed alle clausole generali, nel quadro vuoi di una “civilizzazione del diritto costituzionale”[7], vuoi, simmetricamente, di una “costituzionalizzazione del diritto civile”[8], secondo un approccio interdisciplinare che, indubbiamente, ne ha orientato e caratterizzato l’attività di studioso e Garante dei diritti.

È stato, però, nel cogliere e valorizzare la «dimensione costituzionale» dei diritti fondamentali, che Rodotà, “scienziato sociale”, si è fatto uno dei più attivi «guerriglieri dei diritti civili» (secondo un’espressione che sarebbe stata da Egli stesso coniata nel 1978)[9], portando avanti, in questa peculiare veste, una vera e propria “rivoluzione pacifica” dei diritti di libertà.

Questo fatto sembra particolarmente visibile con riguardo all’ambiente tecnologico, assurto presto ad oggetto privilegiato della sua ricerca[10]. Si ricordi al proposito la rilettura dei diritti consacrati nella Costituzione, quali il diritto di proprietà (art. 42 Cost.), nel senso della libera appropriabilità di determinati beni per via elettronica secondo la logica dei “beni comuni”; i diritti nell’ambito delle nuove “formazioni sociali” (art. 2 Cost.) come le comunità virtuali create nel ciberspazio; le libertà personale (art. 13 Cost.), di comunicazione (art. 15 Cost.) e di circolazione (art. 16 Cost.) dinnanzi alle tecnologie di intercettazione, videosorveglianza, geolocalizzazione e trasporto elettronico; la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero, anche nella previsione di un diritto costituzionale di accesso alla rete (art. 21 Cost.).

Del resto, sotto la Presidenza di Rodotà, l’Autorità Garante ebbe ad occuparsi di molte diverse materie, comunque riconducibili alla comune matrice della tutela dei dati personali, in senso ampio considerata (v. il grafico che segue[11]).

 

«Un innegabile bisogno di diritti e di diritto si manifesta ovunque, sfida ogni forma di repressione, innerva la stessa politica»[12]

 

  1. La fede nel diritto e la religione dei diritti

In questo quadro, fu fondamentale l’apporto offerto da Rodotà, nella sua veste di “normatore” dei “diritti di libertà fondamentali”, alla redazione della famosa “legge sulla privacy” (l. 675/1996)[13]. Si pensi in particolare all’antesignana proposta (dipoi concretizzatasi, appunto, nella l. 675/1996, ripresa ora dal Regolamento (UE) 2016/679) di porre dei limiti alla profilazione in via automatica delle persone attraverso l’uso dei dati personali (plasticamente denominata «dittatura dell’algoritmo»)[14]. Con il divieto quindi di valutazioni “del comportamento umano” da parte di atti e/o provvedimenti giudiziari o amministrativi fondate «unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell’interessato» (art. 17). Ma soprattutto la valorizzazione, in una prospettiva ampia[15], del concetto di privacy, intesa «al di là della sua storica definizione come diritto ad essere lasciato solo»[16], con la messa a fuoco di due autonomi profili, costituiti, rispettivamente, dalla riservatezza e dall’identità individuale, diversi ma entrambi riconducibili alla medesima matrice costituita dal valore della dignità della persona e delle informazioni che la riguardano. Di qui, ancora e da ultimo, il superamento di quella «miopia culturale», che vedeva nella riservatezza un privilegio riconosciuto a gruppi ristretti di persone, a favore di una sua considerazione quale “affare di tutti” e che “riguarda tutti” involgendo, in ultima analisi, il «destino delle nostre società, del loro presente e soprattutto del loro futuro»[17].

Insomma, una concezione universale ed universalizzante della privacy, quale “muscolatura”, nell’attuale società dell’Information and Communication Technologies (ICT), degli stessi diritti fondamentali della persona[18].

 

«Se la “rivoluzione dell’eguaglianza” era stato il connotato della modernità, la “rivoluzione della dignità” segna un tempo nuovo»[19].

 

  1. L’approccio razionale alla tecnologia

In un simile contesto può guardarsi alla preoccupazione di Rodotà per il cambio di paradigma che, proprio negli anni di Presidenza dell’Authority, stava avvenendo, a motivo del passaggio da un contesto in cui ancora poteva risultare possibile riservarsi degli spazi di riservatezza (anche attraverso una qualche forma di anonimato) individuale[20], ad una realtà, invece, caratterizzata da un controllo permanente (ovvero di sempre maggiore ed indiscriminata identificazione ed identificabilità) dei singoli[21], come parti di un “gregge”[22]. In effetti, per la preconizzata situazione di «informazione totale» si sarebbero create le condizioni con la pervasiva diffusione dei social network.

In questa «corsa senza freni ad una qualsiasi presenza pubblica» consentita ed addirittura rivendicata, ora, come uno strumento di realizzazione personale, diveniva dunque ancor più vitale riflettere sul senso di continuare come in precedenza a preoccuparsi «di una difesa della privacy» sempre lontana e rifiutata dai comportamenti sociali[23], individuando la possibile “via di uscita” in un uso “razionale” e “razionalizzato” – anche da parte di norme giuridiche – della tecnologia[24], così da dirigerne gli esiti verso una auspicabile “alleanza” con gli stessi diritti fondamentali riguardati[25]. Significativo è notare come punto di partenza di una simile road map sarebbe dovuto essere, nell’idea di Rodotà (s’intende, nel quadro di “real name policy”, anche alla luce del già menzionato Regolamento (UE) 2016/679), il rafforzamento del «potere di governo» delle proprie informazioni personali[26], attraverso il rafforzamento, in particolare, di quelle che si erano denominate le «4C»: conoscenza, conservazione, corrispondenza, e correttezza[27]).

 

«È il momento di pensare a un sistema di diritti per il più grande spazio pubblico che l’umanità abbia mai conosciuto…»[28].

 

  1. La laica comprensione del valore della dignità della persona

Tra i fattori che sotto la Presidenza Rodotà destarono maggiore preoccupazione vi furono quelli connessi al terrorismo internazionale, a cui seguì, com’è noto, un irrigidimento dell’idea di sicurezza, tale da rischiare di affievolire seriamente la salvaguardia dei diritti fondamentali[29].

In tale scenario, Rodotà raccomandò particolare cautela per una fideistica credenza circa l’esistenza di «angeli custodi tecnologici», ammonendo anche sulle pericolose implicazioni di strumenti in grado di attingere direttamente dal corpo umano dati biometrici (anche di tipo genetico) sensibili e supersensibili, o di estenderne le caratteristiche attraverso l’impianto di microchip sottopelle e prevedendo il mutamento antropologico in atto[30] indotto da forme di connessione continue e su ampia scala delle persone (cd. “networked persons”) fino al passo estremo della costruzione tecnologica dell’individuo (il cd. “uomo cyber”)[31].

Va inoltre ricordato il particolare impegno nel campo della bioetica, manifestato da Rodotà a più riprese[32]. Mentre fu proprio su tale terreno, che più rilevò quell’ulteriore profilo della sua personalità costituito da una cristallina laicità costantemente proiettata verso la comprensione del valore della dignità della persona (cfr., supra, il §4)[33].

 

«È tempo, pieno e difficile, di laicità senza aggettivi o, se vogliamo comunque definirla, semplicemente democratica»[34].

 

  1. La dimensione europea ed internazionale

Può ritenersi peraltro che la massima consacrazione del suo ruolo, Rodotà l’abbia avuta in quanto membro della cd. “Prima Convenzione”, avendo, in questa sua veste, partecipato alla stesura della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (proclamata il 7 dicembre 2000). Così da essersi visto riconoscere al più alto livello, oltre che l’essenziale apporto dato alla redazione dell’articolo di apertura concernente la “dignità umana” (dell’art. 1), la paternità proprio delle norme più intimamente connesse all’integrità della persona (art. 3), al rispetto della vita familiare (art. 7) ed alla protezione dei dati di carattere personale (art. 8).

Più in generale, può rilevarsi la sintonia che Rodotà seppe instaurare con le istituzioni eurounitarie, ed il suo impegno, anche qui, a “parlare chiaro” all’opinione pubblica europea, nella consapevolezza della portata ormai globale dei problemi.

Sul piano interno, mi piace conclusivamente ricordare come la sua candidatura alla Presidenza della Repubblica, pur non essendo andata in porto, non sia stata avversata frontalmente da alcuno: a riprova che l’Uomo e il suo impegno facevano ormai parte di un patrimonio pressoché generalmente condiviso.

 

«La conferenza di Nizza del dicembre 2000, sia pure tra le varie luci ed ombre della trattativa, ha conseguito uno dei più straordinari successi del processo di costruzione europea:la proclamazione di una Carta dei diritti»[35].

 

 

* Testo della relazione all’incontro commemorativo di Stefano Rodotà come Docente nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova (1968-1972).

[1] V. S. Rodotà, ad es. nel proprio Discorso come Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Relazione 2004), del 9 febbraio 2005.

[2] Designazione, questa, che gli valse il riconoscimento della «posizione di punta» che, grazie alla sua Presidenza, l’Autorità Garante dei dati italiana avrebbe saputo conquistare «nell’ambito europeo» e «della sua rilevanza assunta nel dibattito internazionale». Ciò, secondo quanto viene rivelato nel Comunicato dell’Autorità garante per la protezione dei dati del 17 marzo 2000: Stefano Rodotà nominato Presidente dei Garanti europei per la privacy.

[3] Così A. Soro, in occasione della Dichiarazione sulla scomparsa di Stefano Rodotà del 23 giugno 2017.

[4] Così G. Napolitano, Funzione di garante privacy una delle cose più belle della sua vita, in CorriereTV, 24 giugno 2017.

[5] Così S. Cassese, Il ruolo attivo di un grande studioso. La «politica delle libertà» per cui Rodotà si è impegnato, in Corriere della Sera, 25 giugno 2017, 28.

[6] Così S. Cassese, ibid.

[7] V., ad es., S. Rodotà, Libertà e diritti in Italia dall’Unità ai giorni nostri, Roma, 1997, 13 ss.; e Id. Dal soggetto alla persona, Napoli, 2007, passim.

[8] V., ad es., S. Rodotà, Il terribile diritto: studi sulla proprietà privata e i beni comuni, Bologna (1981-) 2013; e, da ultimo, Id. solidarietà. Un’utopia necessaria, Roma-Bari, 2014, passim.

[9] Cfr., sul punto, S. Cassese, op. cit.

[10] V., ad es., S. Rodotà, Elaboratori elettronici e controllo sociale, Bologna, 1973; Id., Il controllo sociale delle attività private, Bologna, 1977; Id., Tecnopolitica: la democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, Roma-Bari (1997-) 2004.

[11] Grafico per la cui predisposizione si sono presi a riferimento i comunicati pubblicati sul sito istituzionale nel periodo di riferimento (dal 20 marzo 1997 al 25 marzo 2005).

[12] S. Rodotà, Perché laico, Roma-Bari, 2009.

[13] Egli era già stato l’estensore delle linee guida dell’OCSE in materia di privacy (nel 1980).

[14] S. Rodotà, Il mondo nella rete: quali i diritti, quali i vincoli, Roma-Bari, 2014, 33 ss.

[15] Una prospettiva ampia ma comunque attenta, va precisato, a mantenere distinti i concetti, rispettivamente, di “riservatezza” e di “identità personale”, da un lato, e di “tutela dei dati personali”, dall’altro lato.

[16] V. S. Rodotà, Tecnologie e diritti, Bologna, 1995, 23 ss.

[17] Così S. Rodotà, Privacy, libertà, dignità, discorso conclusivo della Conferenza internazionale sulla protezione dei dati del 16 settembre 2004

[18] Può essere guardata in una tale prospettiva, ci pare, la propensione di Rodotà a mantenere la propria attenzione, al di là della privacy, sui diritti fondamentali ampiamente considerati (v., ad es., S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, (2013-) 2015, passim; e Id., Diritto d’amore, Roma-Bari, 2015, passim).

[19] V. S. Rodotà, La rivoluzione della dignità, Napoli, 2013.

[20] V. S. Rodotà, Repertorio di fine secolo, Roma-Bari, (1992-) 1999.

[21] V., ad es., amplius, al riguardo S. Rodotà, Tecnopolitica, Laterza, 1997, passim.

[22] Cfr., sul punto, S. Rodotà, nel proprio “discorso” come Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Relazione 2003), 9.

[23] V., S. Rodotà, ad es. nel proprio “discorso” come Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Relazione 2004), del 9 febbraio 2005, cit.

[24] Cfr. al riguardo, S. Rodotà, Il mondo nella rete, cit., 61 ss. (si pensi, al proposito, al contributo che seppe dare alla compilazione della “Dichiarazione dei Diritti in Internet”, del 28 luglio 2015)

[25] Si pensi, solo per fare alcuni esempi proposti dalla stessa Autorità Garante, alla predisposizione di norme sulla videosorveglianza al fine non solo di evitarne un uso lesivo delle libertà delle persone, ma anche in vista di evitare gli sprechi favorendo il risparmio. O, con riguardo al tema delle cards elettroniche, la questione della adeguata progettazione del supporto, nonché della armonizzazione delle diverse normative in vista di evitare una moltiplicazione della diffusione di dati personali.

[26] Si noti, anticipandosi, con ciò, quanto previsto, da ultimo, dal Regolamento (UE) 2016/679.

[27] Si consenta di rinviare, al riguardo a L. Trucco, Introduzione allo studio dell’identità individuale nell’ordinamento costituzionale italiano, Torino, 2004, 234.

[28] V. S. Rodotà, Il mondo della rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Roma-Bari, 2014, p.

[29] Cfr., ad es., S. Rodotà, Intervista su privacy e libertà, Roma-Bari, 2005, 94 ss.

[30] Cfr., ad es., S. Rodotà, La rivoluzione della dignità, Napoli, 2013, 29 ss.

[31]Di qui persino l’evocazione, da parte dello studioso, di un qualche parallelismo della situazione che andava generandosi con talune dinamiche rinvenibili nei regimi totalitari (sul tema, S. Rodotà, Diritti e libertà nella storia d’Italia: conquiste e conflitti 1861-2011, Roma, 2011) , dato che «proprio grazie a massicce raccolte di informazioni» si sarebbe reso possibile, storicamente, addivenire a violazioni profonde dei diritti fondamentali, tali da consentire «un controllo continuo, capillare e oppressivo della stessa vita quotidiana» (Così S. Rodotà, Privacy, libertà, dignità. Discorso conclusivo della Conferenza internazionale sulla protezione dei dati del 16 settembre 2004, cit., p.). Egli fece, però, parte dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa (dal 1983 al 1994), e del Gruppo europeo per l’etica delle scienze e delle nuove tecnologie, presiedendo, altresì, la Commissione scientifica dell’Agenzia europea dei diritti fondamentali.

[32] Cfr. S. Rodotà, Procreazione assistita: quale legge?, Firenze, 2003; Id. S. Rodotà, Che cos’è il corpo?, Roma, 2010; e Id. Ambito e fonti del biodiritto, Milano, 2010.

[33] Ciò che probabilmente ostò al suo ingresso nel Comitato Nazionale per la Bioetica, finì, invece, per accreditarlo, nell’ambito della Commissione Europea, dinnanzi al “Gruppo di Consiglieri sulle Implicazioni Etiche delle Biotecnologie” (1992-1997) ed al “Gruppo Europeo per l’Etica delle Scienze e delle Nuove Tecnologie” (1997-2005): cfr., al riguardo, S. Rodotà, Perché laico, Roma-Bari, 2009.

[34] V. S. Rodotà, La rivoluzione della dignità, Napoli, 2013.

[35] V. A. Manzella – P. Melograni – E. Paciotti – S. Rodotà, Riscrivere i diritti in Europa: la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Bologna, 2001.

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