La tutela autoriale dello spettacolo circense. Il caso “Circo de los horrores c/ Circo degli orrori: infierno”

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  1. L’opera circense e la sua evoluzione

L’opera circense è una forma di spettacolo dal vivo, composto da esibizioni e attrazioni di vario genere. Nella sua forma tradizionale, si rivengono numeri di: giocoleria, acrobatica e discipline aeree, spettacoli con animali o di magia, e così via enumerando. A partire dalla seconda metà del ‘900, in Francia, lo spettacolo circense cambia la sua veste classica per assumere connotazioni più contemporanee, affermandosi il noveau cirque. Qui, l’arte circense tipica si fonde con lo spettacolo teatrale. “Nuove” forme d’intrattenimento – rispetto alle classiche – vengono proposte al pubblico: danza, mimo, monologhi. Questo nuovo modo di esprimere l’arte circense ha reso possibile che le singole attrazioni ed esibizioni, un tempo distaccate le une dalle altre, sono diventate parte di piccoli segmenti di un’unica traccia – lo spettacolo nella sua interezza – supportata dalla regia e da una sceneggiatura.

  1. La tutela dell’opera circense nel diritto d’autore

La tutela delle opere dell’ingegno non è subordinata ad alcuna formalità. L’art. 2576 cod. civ. e l’art. 6 l.d.a. dispongono che il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è dato dalla “creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”. Inoltre, all’art 2 LDA si individuano – a titolo esemplificativo e quindi non tassativo – le opere comprese nella tutela.

Tra queste, sulla scorta di una recente ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, le opere circensi possono essere ricomprese tra quelle “che appartengono, tra le altre, al teatro”. In particolar modo, la pronuncia dispone che:

“[u]no spettacolo circense è tutelato dal diritto d’autore ove l’impianto complessivo dell’opera, lo spunto narrativo, l’ambientazione, la scelta e il sistema di presentazione dei personaggi, le scenografie, il ritmo impresso alle sequenze sceniche e gli snodi narrativi evidenzino un’elaborazione originale e personale dell’autore, che pur utilizzando una serie di elementi e contenuti già noti e utilizzati in ambito teatrale e circense, ha trovato uno spunto di originalità nelle modalità di “assemblaggio” e di realizzazione dello spettacolo” (cfr. Trib. Roma, sez. spec. Imprese, Rg. 10571/2015).

Anche in questo caso, così come per il design, la tutela si attiva in presenza di un quid pluris: lo “spunto di originalità”, ossia l’elemento caratterizzante e distintivo, oltre che personale dell’autore.

Con riguardo a quale sia la tutela più consona, si ritiene che la protezione varia a seconda che la si consideri, come opera composta, ex artt. 33 e ss. l.d.a. (in questo caso, l’opera circense è concepita come un unicum in cui rileva una regia ed una sceneggiatura) o che si proceda con la tutela dei singoli elementi: opera coreografica e pantomimica; design; performance; costumi di scena e così via discorrendo.

2.1. La tutela dell’opera circense mediante il deposito

Nel diritto d’autore, per la protezione dell’opera non è richiesta alcuna formalità. Per attestarne la paternità e la data certa è possibile procedere al deposito della stessa. Ciò consente, non solo di poter tutelare i propri diritti, ma ha anche di assolvere ad funzione probatoria, precostituendosi così una dimostrazione circa la paternità dell’opera e la data di creazione della stessa.

Il deposito può avvenire:

  • presso il Registro Pubblico Generale delle opere protette. A tal riguardo, bisogna sottolineare ancora che il deposito non è un atto costitutivo del diritto d’autore: il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è dato dalla creazione dell’opera, quale espressione del lavoro intellettuale (art 6 l.d.a.). Pertanto, tale deposito svolge soltanto una funzione amministrativa di pubblicità, priva di effetti costitutivi;
  • Attraverso il sistema di marcatura temporale. In questo caso, è possibile associare data e ora certa e legalmente valida ad un determinato documento informatico, – video, bozzetti, disegni e così via – consentendo quindi una validazione temporale opponibile a terzi. (cfr. art. 20, co. 3 Codice dell’Amministrazione Digitale, D. Lgs. 82/2005).

Quest’ultimo tipo di deposito, rispetto al primo, presenta un vantaggio, sia in termini economici sia temporali.

Economici, in quanto per le tariffe della SIAE, il deposito è particolarmente oneroso. Per ogni opera, in caso di depositanti/autori non associati SIAE, è previsto il pagamento di Euro 132,00; se il deposito è richiesto da persone giuridiche, la somma sarà di Euro 262,00. Invece, il pagamento sarà di Euro 65,00 per gli associati e i mandanti.
Per il deposito mediante marcatura temporale, le tariffe sono decisamente più convenienti rispetto a quelle offerte dalla SIAE.

Da un punto di vista temporale invece, il deposito mediante SIAE ha una validità quinquennale e va rinnovato. La durata della marcatura temporale, ai sensi del CAD, è ventennale.

2.1 Il plagio nell’opera circense.

La fattispecie suindicata, “Circo de Los Horrores c/ Circo degli Orrori: Infierno”, ha ad oggetto il plagio delle opere circensi. Nel caso in esame, il Tribunale di Roma, al fine di verificare l’analogia, l’uguaglianza e somiglianza tra i due circhi, è ricorso al concetto di “schema”.

Per fondare il proprio ragionamento, il giudice cautelare è partito dal presupposto che, nel mondo circense, parte degli spettacoli hanno un’origine comune, di conseguenza sono manchevoli in termini di novità assoluta. Ogni spettacolo è frutto di una libera reinterpretazione, pertanto, il plagio non va accertato con riferimento alla somiglianza tra gli spettacoli, ma “all’effettiva corrispondenza di elementi specularmente sovrapponibili idonei a far supporre che l’opera successivamente rappresentata non solo abbia preso spunto e rielaborato l’opera precedente ma costituisca invero mera sottrazione di idee dalla precedente” (cfr. Trib. Roma, sez. spec. Imprese, Rg. 7391/2016). Nel caso di specie, trattandosi di spettacoli di genere horror, con atmosfere grottesche e macabre (sangue, teschi, scheletri, tombe, morti, lapidi, ecc.), l’attenzione va posta sugli elementi genericamente evocativi delle atmosfere horror.

Infatti, il giudice, condividendo le conclusioni della consulenza tecnica, ha sostenuto che “[n]el confronto tra opere circensi deve ritenersi sussistente il plagio laddove la forma espressiva delle opere sottoposte al vaglio presenti notevoli somiglianze con riferimento all’idea narrativa portante, con riferimento al mezzo espressivo utilizzato, con riferimento alla caratterizzazione dei personaggi, con riferimento alla sequenza degli eventi rilevanti con riferimento alle finalità narrative, con riferimento alle immagini e alle forme espressive lessicali, laddove non siano presenti sostanziali differenze strutturali, narrative, operative e l’opera plagiaria non offra spunti o contenuti originali tali da differenziarla qualitativamente dalla plagiata” (cfr. Trib. Roma, sez. spec. Imprese, Rg. 10571/2015). A seguito di questo ragionamento, il giudice cautelare ha evidenziato che gli schemi adoperati dai due spettacoli erano perfettamente sovrapponibili e che, pertanto, dovesse essere tutelato quello anteriore.

 

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