La Corte costituzionale non dà il suo avallo alle “intercettazioni” della corrispondenza epistolare dei detenuti ma non esclude futuri sviluppi

Nota a Corte costituzionale, sentenza 24 gennaio 2017, n. 20

 

Sommario: 1. Le “intercettazioni” della corrispondenza epistolare dei detenuti. – 2. La decisione della Corte costituzionale: l’art. 15 Cost. – 3. Segue: i diritti dei detenuti. – 4. I possibili sviluppi dopo la decisione della Consulta.

 

 

  1. Le “intercettazioni” della corrispondenza epistolare dei detenuti

La possibilità di controllare la corrispondenza epistolare dei detenuti è una questione foriera di contrasti, anche giurisprudenziali. La disciplina vigente consente di intercettare conversazioni, comunicazioni telefoniche e altre forme di telecomunicazioni per taluni reati, ma senza far riferimento alla corrispondenza epistolare (art. 266 c.p.p.); per quest’ultima, gli artt. 254 e 353 c.p.p. prevedono il sequestro ma non l’intercettazione all’insaputa del mittente e del destinatario. Con specifico riferimento ai detenuti, la l. 354/1975 consente di controllarne la corrispondenza ma con l’apposizione di un segno idoneo a comprovare l’avvenuto controllo (cd. visto di controllo), il che rende l’attività di investigazione conoscibile ai soggetti coinvolti nella comunicazione.

Pur alla luce di tale quadro normativo, è accaduto che la corrispondenza spedita o ricevuta da un imputato detenuto in carcere non sia stata sequestrata ai sensi dell’art. 254 c.p.p. bensì copiata dalla polizia giudiziaria – previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari – e recapitata ai destinatari senza che questi ultimi potessero venire a conoscenza dell’attività investigativa compiuta, con lo scopo di utilizzare in giudizio il materiale probatorio così acquisito. Questa attività, che parrebbe configurare una sorta di intercettazione “atipica”, non è però contemplata dalle norme sopra richiamate, dunque non sarebbe consentita e le prove eventualmente acquisite dovrebbero essere inutilizzabili in giudizio[1]. L’interpretazione di tale disciplina, tuttavia, ha dato luogo a un contrasto giurisprudenziale[2] che è giunto sino alla Corte costituzionale, investita della questione dalla Corte d’assise d’appello di Reggio Calabria[3].

Secondo il giudice a quo, il complesso normativo in materia, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, sarebbe irragionevole e, dunque, in contrasto con l’art. 3 Cost., poiché, sottoponendo a una disciplina diversa le intercettazioni telefoniche e quelle epistolari, produrrebbe un’ingiustificata disparità di trattamento; tale disparità riguarderebbe anche il trattamento dell’indagato detenuto rispetto a quello non detenuto, perché «attribuirebbe una sorta di status privilegiato» al primo[4]. Secondo l’Autorità giudiziaria rimettente, infatti, lo stato detentivo, da ritenersi irrilevante ai fini investigativi, si porrebbe così quale fattore ulteriormente limitativo delle indagini, in quanto imporrebbe all’autorità procedente, per la corrispondenza, oneri comunicativi incompatibili con la necessità di assicurare la segretezza delle indagini, che non sono richiesti per i soggetti non privati della libertà personale. L’irragionevolezza di tale disciplina risulterebbe ancor più evidente a fronte del fatto che la legislazione in vigore consentirebbe le intercettazioni ambientali di colloqui con persone in visita al detenuto, video-riprese che permettano di cogliere segni occulti o altri gesti comunicativi, non meno invasivi della privatezza e della segretezza delle comunicazioni.

Il giudice a quo, poi, ritiene che la disciplina impugnata contrasti anche con l’art. 112 Cost., poiché l’impossibilità di intercettare le comunicazioni epistolari dei detenuti renderebbe «ineffettivo» il principio di obbligatorietà dell’azione penale in relazione alle ipotesi considerate, producendo una «irragionevole menomazione dell’attività investigativa costituzionalmente attribuita agli uffici di Procura»; ciò anche perché la completa individuazione degli elementi e delle fonti di prova – che sarebbe compromessa dall’esclusione dell’intercettazione epistolare – costituirebbe il «precipitato naturale» del principio codificato dall’art. 112 Cost., che ne risulterebbe quindi parimenti compromesso.

 

 

  1. La decisione della Corte costituzionale: l’art. 15 Cost.

Con la sentenza 20/2017 la Consulta ha rigettato la questione di legittimità costituzionale, con una pronuncia che appare interessante con riferimento sia alla libertà prevista dall’art. 15 Cost. sia ai diritti dei detenuti.

Quanto al primo aspetto, la formulazione della citata disposizione costituzionale fa riferimento all’inviolabilità della libertà e della segretezza della «corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione», consentendo di tutelare le comunicazioni effettuate con qualunque mezzo sia messo a disposizione dall’evoluzione tecnologica, dunque anche con mezzi diversi da quelli noti nel momento in cui si redigeva la Costituzione. L’ampiezza di tale garanzia, tuttavia, non comporta che la scelta del mezzo con cui comunicare sia irrilevante, poiché le eterogenee caratteristiche degli strumenti di comunicazione possono giustificare un trattamento giuridico diversificato. Secondo la Corte costituzionale, infatti, tali mezzi sono caratterizzati da un «diverso grado di materializzazione»[5], che può giustificare un diverso trattamento giuridico delle comunicazioni con essi veicolate. Con specifico riferimento all’interesse – costituzionalmente protetto – della collettività alla repressione degli illeciti penali, allora, non è irragionevole che il legislatore preveda modalità di ricerca della prova differenziate sulla base del diverso mezzo comunicativo utilizzato, ovvero, il sequestro per la comunicazione realizzata attraverso un mezzo cartaceo e l’intercettazione per la comunicazione realizzata attraverso mezzi visivi, acustici o elettronici; ciò che conta, infatti, è che le limitazioni della libertà contemplata dall’art. 15 Cost. «siano rispettose della riserva assoluta di legge e di giurisdizione e siano volte alla tutela di un altro diritto o al perseguimento di un altro interesse costituzionalmente rilevante, in ossequio ai principi di idoneità, necessità e proporzionalità»[6].

La decisione della Consulta deve far riflettere sulla libertà enunciata dall’art. 15 Cost. perché, sebbene la disposizione costituzionale consenta di tutelare le comunicazioni indipendentemente dal mezzo utilizzato, la sua attuazione può essere differenziata sulla scorta del grado di materializzazione di tale mezzo, sicché la distinzione tra i mezzi “tradizionali” (come la corrispondenza epistolare) e quelli tecnologicamente più avanzati (come quelli telematici) è tutt’altro che irrilevante perché può far ricadere le comunicazioni sotto una diversa disciplina giuridica e diverse forme di controllo, influendo, così, anche sulla scelta dello strumento da utilizzare per comunicare.

Sempre in merito all’art. 15 Cost., la sentenza 20/2017 rileva anche con riferimento alla distinzione tra la libertà e la segretezza della corrispondenza, sulla quale la dottrina ha assunto posizioni contrastanti, soprattutto in merito alla possibilità di prevedere interventi limitativi solo di uno dei due aspetti della comunicazione[7]. Libertà e segretezza sono indubbiamente connesse nell’art. 15 Cost., tuttavia, la decisione della Consulta sembra avvalorare l’ipotesi secondo cui i limiti alla corrispondenza possono riguardare anche uno solo dei due aspetti considerati, poiché possono esservi misure limitative della libertà di corrispondenza che non ne violano la segretezza (come il sequestro della corrispondenza epistolare) e misure che ne violano la segretezza ma non la libertà (come le intercettazioni delle comunicazioni telematiche). Anche in queste ipotesi, lo strumento utilizzato per comunicare non appare irrilevante: in primo luogo, perché le sue caratteristiche potrebbero non consentire di intervenire su uno solo dei profili della comunicazione tutelati dall’art. 15 Cost.; in secondo luogo, perché la comunicazione può esporsi a misure limitative di natura diversa, derivanti anche dall’evoluzione tecnologica dei mezzi di comunicazione e degli strumenti di intercettazione; infine, perché le peculiarità di ciascun mezzo di comunicazione possono comportare una differenziazione della loro disciplina giuridica. La scelta del legislatore in merito alle modalità di limitazione delle comunicazioni, inoltre, può essere influenzata dall’esigenza di preservare un margine residuo di riservatezza per quei soggetti che hanno uno status particolare, come i detenuti.

La sentenza induce a meditare anche sulla connessione tra l’art. 15 Cost. e gli altri diritti costituzionali. La scelta dell’Assemblea costituente di disciplinare nell’art. 15 Cost. la libertà di comunicazione e nell’art. 21 Cost. quella di manifestazione del pensiero è stata oggetto di un intenso dibattito in dottrina, volto a individuare gli elementi idonei a differenziare i due fenomeni[8]. L’evoluzione della tecnologia, però, attenua sempre più la differenza tra le due libertà, poiché l’utilizzo del medesimo strumento può essere ricondotto all’una o all’altra sulla scorta delle modalità di impiego scelte di volta in volta (è il caso, ad es., dei social network); inoltre, alcuni strumenti messi a disposizione dal progresso tecnologico consentono di incidere contemporaneamente su più libertà (si pensi ai cd. trojanhorses, capaci di effettuare simultaneamente intercettazioni ambientali e telematiche, riprese video, geolocalizzazioni, etc.)[9]. Questa evoluzione rischia di porre in crisi i paradigmi congegnati dai costituenti a tutela di alcuni diritti costituzionali, poiché essi possono diventare inadatti a fornire una protezione adeguata contro le pervasive capacità di limitazione di tali diritti offerte dai nuovi strumenti tecnologici, rafforzando, di conseguenza, le tesi di quanti ritengono opportuno novellare la Costituzione su tali profili[10]. Per di più, lo sviluppo delle comunicazioni via internet e la gestione dei relativi dati da parte di aziende a carattere internazionale pongono sempre più in dubbio l’efficacia di una regolamentazione esclusivamente nazionale di tali fenomeni, facendo emergere l’esigenza di una disciplina transnazionale[11].

 

 

  1. Segue: i diritti dei detenuti

Passando alla parte della pronuncia che si sofferma sui diritti dei detenuti, la Corte costituzionale fa due considerazioni preliminari. Innanzitutto, afferma che la disciplina vigente dell’art. 18-ter della l. 354/1975 (novellata dalla l. 95/2004) «rappresenta un delicato punto di equilibrio raggiunto dal legislatore, anche a seguito di numerose decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo in cui l’Italia veniva ripetutamente condannata per violazione degli artt. 8 e 13 CEDU»[12]. In secondo luogo, la Consulta ricorda che «la tutela costituzionale dei diritti fondamentali opera anche nei confronti di chi è stato sottoposto a legittime restrizioni della libertà personale, sia pure con le limitazioni imposte dalla particolare condizione in cui versa: “Chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l’ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale”»[13].

Quello detentivo, dunque, non è uno “status privilegiato”, bensì una legittima limitazione dei diritti di un soggetto che deve comunque rispettare l’art. 27 Cost., secondo il quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Il perseguimento di tale fine richiede – tra l’altro – che il detenuto possa intrattenere delle relazioni sociali con i familiari e con altri soggetti esterni all’istituto penitenziario, relazioni che – stante la situazione di reclusione – possono essere favorite proprio dalla corrispondenza epistolare, la quale, di conseguenza, deve essere tutelata anche per i detenuti, pur con i limiti connessi alla loro condizione[14].

Occorrer considerare, inoltre, che uno dei diritti maggiormente sacrificati in carcere è quello alla privacy, di cui l’art. 15 Cost. costituisce uno dei fondamenti costituzionali; sicché, preservare un margine di segretezza della corrispondenza epistolare significa anche tutelare i residui margini di riservatezza del detenuto. Nella società contemporanea tale osservazione potrebbe apparire paradossale, poiché (soprattutto utilizzando i social network) si tende a diminuire volontariamente gli aspetti della propria vita coperti da riserbo[15]; tuttavia, proprio le ridotte capacità di disporre della propria sfera di riservatezza da parte dei detenuti possono giustificare una particolare tutela delle modalità attraverso le quali garantire la (pur minima) privacy.

Dunque, la Corte costituzionale riconosce che anche per il detenuto residuino dei margini di tutela della libertà di corrispondenza, sebbene essi siano limitati sia dalla condizione di reclusione sia dalle legittime esigenze investigative volte alla repressione dei reati, che devono comunque tener conto dei principî espressi dall’art. 27 Cost. Trovare un equilibrio tra le diverse esigenze in questione è un compito rimesso al legislatore, il quale ha individuato la soluzione nella disciplina del cd. visto di controllo, che alla Consulta non appare né manifestamente irragionevole né arbitraria. Secondo la Corte, peraltro, il legislatore può cercare una soluzione differente, prevedendo, ad esempio, mezzi di captazione occulta dei contenuti della comunicazione dei detenuti che non interrompano il flusso comunicativo, come già accaduto per le comunicazioni telematiche e informatiche; si tratta, però, di «delicate scelte discrezionali, non costituzionalmente necessitate, che, come tali, rientrano a pieno titolo nelle competenze e nelle responsabilità del legislatore», che devono comunque essere compiute nel rispetto «delle riserve di legge e di giurisdizione previste dall’art. 15 Cost. e in osservanza dei canoni di ragionevolezza e di proporzionalità»[16].

 

 

  1. I possibili sviluppi dopo la decisione della Consulta

La sentenza 20/2017 appare sostanzialmente da condividere almeno per due ragioni: perché ricorda la necessità di rispettare i diritti dei detenuti e perché cerca di porre termine a un conflitto giurisprudenziale che si protrae da tempo. Invero, non sarà semplice valutare appieno gli effetti di tale pronuncia, giacché se, per un verso, è probabile che i giudici penali vi si adegueranno, rinunciando all’utilizzo processuale del materiale probatorio ottenuto attraverso modalità di intercettazione “atipiche”, per altro verso sarà particolarmente arduo appurare se essa riuscirà ad avere un impatto sulle prassi interne all’amministrazione penitenziaria, che non sono agevolmente verificabili.

La pronuncia della Corte costituzionale, peraltro, non esclude sviluppi futuri, che potrebbero dipendere dall’evoluzione tecnologica e dalle esigenze di tutela di diritti costituzionalmente protetti.

In merito al primo aspetto, non si può escludere che l’evoluzione della tecnologia consenta di “leggere” il contenuto di una lettera senza la necessità di aprire nemmeno la busta che la contiene[17]; un’evoluzione del genere potrebbe consentire di svolgere delle vere e proprie “intercettazioni epistolari” e, di conseguenza, indurre il legislatore a rivedere la disciplina del sequestro della corrispondenza e del cd. visto di controllo.

Quanto all’esigenza di tutela dei diritti costituzionali, la Consulta ribadisce la necessità di «un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi»[18]. Non si può sottovalutare, allora, la necessità di contrastare la criminalità e, in questo particolare momento storico, il terrorismo di matrice islamica; infatti, poiché quest’ultimo è legato non di rado alla cd. radicalizzazione in carcere, le attività investigative volte alla prevenzione e alla repressione di tale fenomeno potrebbero suggerire di ripensare le modalità di controllo della corrispondenza dei detenuti[19].

È comprensibile, dunque, che la Corte costituzionale non escluda modifiche della disciplina impugnata dal giudice a quo, rimettendo al legislatore il compito e la responsabilità di approvare eventuali riforme; i giudici della Consulta, però, ricordano che la discrezionalità del legislatore trova un limite nelle riserve di legge e di giurisdizione previste dall’art. 15 Cost. e nell’osservanza dei canoni di ragionevolezza e di proporzionalità, il cui rispetto potrà essere sempre verificato dalla stessa Corte costituzionale.

[1]Cfr. Cass., sez. un.,19 aprile 2012, n. 28997.

[2] Sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione si v. A. Chelo Manchìa, Acquisizione di corrispondenza o “intercettazione epistolare”?, in Diritto penale e processo, 8/2007, 1049 ss., C. Fanuele, Sequestro di corrispondenza proveniente da persona detenuta: una forma d’intercettazione “mascherata”, ivi, 4/2010, 465 ss., e O. Murro, Il rapporto tra controllo e garanzie della corrispondenza, ivi, 6/2010, 706 ss.

[3]Ord. 8 febbraio 2016, n. 67, dalla quale sono estratte le frasi tra caporali.

[4] L’espressione è ripresa dall’ordinanza del giudice a quo, che richiama Cass. pen., sez. II, 3 aprile 2014, n. 15197.

[5]Così Corte cost., sent. 20/2017, pt. 3.5 cons. dir.

[6] Così, ancora, Corte cost., sent. 20/2017, pt. 3.3 cons. dir.

[7] Sul punto si v. quantomeno P. Caretti, Corrispondenza (libertà di), in Digesto delle discipline pubblicistiche, IV, Torino, 1989, 201 ss., A. Pace, Art. 15, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 1977, 85 ss., e M. Olivetti, Brevi note in materia di libertà di comunicazione, in Giurisprudenza costituzionale, 1996, 3863 ss..

[8] Basti ricordare che C. Esposito, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, Milano, 1958, 23, nt. 45, riteneva la libertà di comunicazione una sottospecie di quella di manifestazione del pensiero.

[9] Al riguardo si v. C. Pinelli, Sull’ammissibilità di restrizioni alla libertà di domicilio e alla libertà di comunicazione tramite “virus di Stato”, in Diritto penale contemporaneo, 2017, spec. 4, e S. Romano – C. Sorio, L’utilizzo dei c.d. trojan horses nelle indagini penali e la tutela “progressiva” della libertà e segretezza delle comunicazioni, in Law and Media WorkingPapers Series, 14/2016.

[10] Cfr. M.Orofino, La libertà di espressione tra Costituzione e Carte europee dei diritti. Il dinamismo dei diritti in una società in trasformazione, Torino, 2014, spec. 141.

[11] In questo senso già L. Scaffardi, La comunicazione in rete e i diritti della persona: tra rischi e opportunità, in  A. D’Aloia (a cura di), Diritti e Costituzione, Milano, 2003,  67 ss.

[12] Così Corte cost., sent. 20/2017, pt. 4 cons. dir., che richiama CEDU, Calogero Diana c. Italia; ric. 15211/89 (1996); Domenichini c. Italia, ric.15943/90 (1996); Labita c. Italia, ric. 26772/95 (2000); Di Giovine c. Italia, ric. 8229/02 (2005); Ospina Vargas c. Italia, ric. 40750/98 (2004); si v. anche CEDU, Di Giacomo c. Italia, ric. 25522/03 (2008), nella quale la Corte di Strasburgo prende atto della riforma del 2004 ma osserva che essa non rimedia alle violazioni verificatesi prima della sua entrata in vigore, riscontrando, dunque, una violazione dell’art. 8 CEDU. La riforma non pare comunque aver dissipato tutte le perplessità sulla disciplina in questione: si v. L. Filippi, Il controllo sulla corrispondenza dei detenuti, in Diritto penale e processo, 10/2004, 1200 ss., E.Gianfrancesco, Profili ricostruttivi della libertà e segretezza di corrispondenza e comunicazione, in Diritto e Società, 2/2008, 231, e C. Mainardis, Art. 15, in S. Bartole – R. Bin (a cura di), Commentario breve alla Costituzione Paladin-Crisafulli, II ed., Padova, 2008, 125, e A. Martufi, Diritti dei detenuti e spazio penitenziario europeo, Napoli, 2015, 120-121. Per la disciplina anteriore alla riforma, si v. le critiche di M. Ruotolo, Diritti dei detenuti e Costituzione, Torino, 2002, 88 ss.

[13] Così Corte cost., sent. 20/2017, pt. 4.1 cons. dir.

[14] Invero, la condizione di detenuto del mittente o del destinatario della comunicazione rientra tra i casi comunemente individuati dalla dottrina come quelli dai quali deriva una limitazione della relativa libertà: cfr., ad es., P. Barile – E. Cheli, Corrispondenza (Libertà di), in Enciclopedia del diritto, X, Milano, 1961, 751-752, e C. Troisio, Corrispondenza (libertà e segretezza della), in Enciclopedia giuridica, IX, Roma, 1988, 8.

[15] In proposito, si v. le osservazioni di Z. Bauman, Danni collaterali, Bari, 2011, 98-99.

[16]Così Corte cost., sent. 20/2017, pt. 5 cons. dir. La Consulta non si sofferma sui dubbi di legittimità costituzionale avanzati dal giudice a quo con riferimento all’art. 112 Cost.; per qualche considerazione in merito sia consentito rinviare a D. Coduti, Libertà e segretezza della corrispondenza dei detenuti nella sentenza n. 20 del 2017 della Corte costituzionale, in Federalismi.it, Focus Human Rights, 2/2017, spec. 14 ss.

[17] Già lo stato attuale della tecnologia ha consentito di “leggere” alcuni papiri di Ercolano senza bisogno di svolgerli; lo studio è pubblicato in I. Burkreeva et. al., Virtual unrolling and deciphering of Herculaneum papyri X-ray phase-contrast tomography, in Scientific Reports, 6/2016, 27227.

[18]Così Corte cost., sent. 20/2017, pt. 3.1 cons. dir.

[19] Infatti, A. Sperti, La libertà e segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni tra vecchie e nuove prospettive di tutela dei diritti fondamentali, in Aa.Vv., Il rispetto delle regole. Scritti degli allievi in onore di Alessandro Pizzorusso, Torino, 2005, 95-96, osserva che le misure antiterrorismo causano spesso un indebolimento della garanzia della libertà e della segretezza della corrispondenza.

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