CORTE Giustizia UE (Grande Sezione) sent. 7 dicembre 2010 C-585/08 e C-144/09-commercio elettronico
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) Un contratto avente ad oggetto un viaggio in nave mercantile, come quello oggetto della causa principale nel procedimento C‑585/08, costituisce un contratto di trasporto che, ad un prezzo forfettario, combina viaggio ed alloggio ai sensi dell’art. 15, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
2) Al fine di stabilire se l’attività di un commerciante, presentata sul suo sito Internet o su quello di un intermediario, possa essere considerata «diretta» verso lo Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato, ai sensi dell’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001, occorre verificare se, prima dell’eventuale conclusione di un contratto con il consumatore, risulti da tali siti Internet e dall’attività complessiva del commerciante che quest’ultimo intendeva commerciare con consumatori domiciliati in uno o più Stati membri, tra i quali quello di domicilio del consumatore stesso, nel senso che era disposto a concludere contratti con i medesimi.
I seguenti elementi, il cui elenco non è esaustivo, possono costituire indizi che consentono di ritenere che l’attività del commerciante sia diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore, vale a dire la natura internazionale dell’attività, l’indicazione di itinerari a partire da altri Stati membri per recarsi presso il luogo in cui il commerciante è stabilito, l’utilizzazione di una lingua o di una moneta diverse dalla lingua o dalla moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro in cui il commerciante è stabilito con la possibilità di prenotare e confermare la prenotazione in tale diversa lingua, l’indicazione di recapiti telefonici unitamente ad un prefisso internazionale, il dispiego di risorse finanziarie per un servizio di posizionamento su Internet al fine di facilitare ai consumatori domiciliati in altri Stati membri l’accesso al sito del commerciante ovvero a quello del suo intermediario, l’utilizzazione di un nome di dominio di primo livello diverso da quello dello Stato membro in cui il commerciante è stabilito e la menzione di una clientela internazionale composta da clienti domiciliati in Stati membri differenti. Spetta al giudice nazionale verificare la sussistenza di tali indizi.Per contro, la semplice accessibilità del sito Internet del commerciante o di quello dell’intermediario nello Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato è insufficiente. Ciò vale anche con riguardo all’indicazione di un indirizzo di posta elettronica o di altre coordinate ovvero all’impiego di una lingua o di una moneta che costituiscano la lingua e/o la moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro nel quale il commerciante è stabilito.