Nuove risorse per il recupero crediti: la pignorabilità dei nomi a dominio

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In tempi di crisi il recupero crediti si fa sempre più difficile e i professionisti devono saper indirizzare i propri clienti verso nuove strategie per poter vedere le proprie pretese soddisfatte: oramai i debitori sono ogni giorno più abili a sfuggire alle misure coercitive imposte dal legislatore e le risorse “attaccabili” sempre meno.

Per questo negli ultimi anni, in tema di esecuzione forzata, si è iniziata a vagliare l’opportunità di sottoporre a pignoramento anche i beni immateriali, quali i brevetti e marchi; ultimamente è dibattuto se anche lo stesso nome a dominio registrato dall’azienda debitrice sia aggredibile.

Il dominio su internet è un insieme di simboli alfanumerici che vanno a comporre una parola/termine, seguita da un’estensione definita dalle Registration Authorities, capace di associarsi in maniera univoca ad un DNS (Domain Name System). Il dominio ha la funzione sia di associare una pagina web ad un nome (di un singolo privato o di un’azienda etc.), sia tecnicamente di permettere all’utente di raggiungere un determinato indirizzo, ovvero un sito web.

Oggi, inoltre, diversamente da quanto accadeva negli anni passati, anche il nome a dominio oltre a divenire segno distintivo e di riconoscimento dell’azienda, ha acquisito un ulteriore valore commerciale, in quanto veicolativo di ulteriori messaggi sul mercato per l’impresa che ne dispone. Molti nomi a dominio sono associati ad un sito, ad indirizzi e-mail, a un marchio già registrato e utilizzato: in quanto tali, attirano l’ interesse dell’azienda titolare del marchio, così come di un competitor, che potrebbe avere interesse a acquisirlo, di modo da impedirne l’utilizzo alla propria concorrente.

In Italia, come è noto, sul tema della tutela, difesa e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale in generale vige il c.d. Codice della proprietà industriale (CPI), emanato con Decreto Legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30, che ha introdotto nel sistema italiano una disciplina organica e strutturata su tale materia.

Tale testo normativo, all’articolo 137, introduce una disposizione particolarmente interessante per tutti coloro che quotidianamente sono coinvolti nella sempre più difficile impresa della riscossione dei crediti: infatti viene previsto che “i diritti patrimoniali di proprietà industriale possano formare oggetto di esecuzione forzata”. In linea generale si applicano anche a tale procedura speciale le norme del codice di procedura civile per l’esecuzione sui beni mobili presso il debitore, salve le eccezioni specificatamente previste dalla norma.

In breve, l’esecuzione andrà fatta con la notifica di un verbale di pignoramento eseguita dall’ufficiale giudiziario competente nel luogo di residenza del debitore. L’atto dovrà indicare, sia i dati del debitore, quindi nome, cognome o denominazione, residenza e domicilio, sia il nome del creditore e dell’ufficiale giudiziario che opera, sia la dichiarazione di pignoramento del titolo/titoli di proprietà industriale d’interesse, previa menzione degli elementi atti a identificarli, la data del titolo esecutivo sulla base del quale si procede, oltre alla somma per cui si procede (cit. Esecuzione Forzata e Processo Esecutivo, A. CRIVELLI, UTET GIURIDICA 2012).

La procedura è poi soggetta alla trascrizione, a pena di inefficacia, presso l’UIBM, entro otto giorni dalla notifica (articolo 137, comma 6, d.lgs. 10.2.2015).

Fino a qui, la questione è lineare, la norma cristallina, la pratica altrettanto semplice. Rimane però il dubbio per gli operatori del diritto se, tra i titoli di proprietà industriale come intesi dalla norma esaminata, possa annoverarsi anche il nome a dominio, oppure no.

La verità è che gli interventi giurisprudenziali sul tema sono ancora oggi molto rari.

Il dibattito in prima battuta si scontrava sul riconoscere o meno la natura di bene immateriale anche al nome a dominio. Ricordiamo due interventi sull’argomento. Anzitutto il Tribunale di Firenze che riteneva:

“la funzione del domain name system è quella di consentire a chiunque di raggiungere una pagina web e, in quanto mezzo operativo e tecnologico, non può porsi con riguardo a tale sistema un problema di violazione dei segni distintivi aziendali altrui come il marchio, la denominazione sociale o altri segni distintivi”(Tribunale di Firenze, 29 luglio 2000)

In seguito il Tribunale di Napoli prendeva tutt’altra posizione riconoscendo “il nome a dominio compreso tra i segni distintivi atipici e quindi nella famiglia dei diritti di proprietà intellettuale”(Sentenza 26 febbraio 2002; si veda anche Tribunale Milano, 20 febbraio 2009, Riv. dir. ind. 2009, 4-5, II, 375 (s.m.) – nota di: TOSI).

In realtà autorevole dottrina è oramai unanime nel sostenere che i nomi a dominio siano soggetti sia alla disciplina sul diritto al nome, come tutelato dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del codice civile, sia alla disciplina dei marchi e dei segni distintivi (si legga http://brunosaetta.it/marchi-e-brevetti/nomi-a-dominio.html). Se il nome a dominio è utilizzato per fini commerciali e connessi all’attività d’impresa sul web, assume certamente anche la valenza di segno distintivo e svolge anche una funzione pubblicistica. Pertanto, ai sensi del Codice della Proprietà Intellettuale esso non può che essere equiparato agli altri segni distintivi, godendo della medesima tutela e regolato dalla medesima disciplina.

Altrettanto rilevante la pronuncia del Tribunale di Bologna sempre in argomento, il quale – specificatamente – con ordinanza del 20 marzo 2000, non riteneva che il domain name potesse qualificarsi come bene assoggettabile ad esecuzione forzata, in quanto “lo stesso ha natura giuridica non ben individuata, non essendo un diritto reale, né tantomeno un diritto di credito, ma essendo prevalente il profilo distintivo dell’utilizzatore del sito Internet, che presenta maggiori affinità con la figura dell’insegna”.Proseguendo statuendo che il “domain name serve ad identificare non solo il marchio, ma ogni segno distintivo ed identificativo dell’utilizzatore ed è quindi prevalente il collegamento al «soggetto», onde non si comprende come possa essere venduto a terzi e da questi utilizzato” (Nuova giur. civ. commentata 2002, I, 39  – nota di: PALAZZOLO).

Un primo immediato commento alla decisione di cui sopra che sorge spontaneo nella scrivente è che tale pronuncia è in realtà anacronistica oggi, risalendo a più di 16 anni fa; i nomi a dominio hanno acquisito negli anni una veste diversa sul mercato, tanto da essere spesso oggetto – come detto pocanzi – di contratti di cessione, profumatamente retribuiti.

Per questo la dottrina è oggi più orientata a sostenere l’esatto opposto, ossia che il nome a dominio, avendo oggi assunto unproprio valore commerciale, è da considerarsi un bene immateriale al pari degli altri segni distintivi. Come tale deve intendersi procedibile l’assoggettamento di tale titolo a tutte le procedure che coinvolgono il patrimonio del titolare dellaregistrazione (vd. Giacomelli in Consolo, (diretto da) 576,secondo cui i nomi a dominio “sono da ritenersi beni immateriali idonei ad essere oggetto di sequestro giudiziario”; “Nuove frontiere dell’espropriazione mobiliare: il pignoramento del dominio internet, Francesco Laquidara – Enzo Gattullo – Orazio Melita, 15 Novembre 2014, pag. 4). La configurabilità del domain name come bene, oggetto di diritti reali ed assoluti, lo renderebbe assoggettabile ai rimedi e alle procedure che coinvolgono il patrimonio del soggetto.

Certo è che in assenza di una precisa disciplina normativa a riguardo, sarà rimesso unicamente all’interprete individuare: a) il tipo di esecuzione forzata – lo si è detto, che verosimilmenterientra nell’ipotesi del pignoramento di beni mobili; b) il giudice competente. Tale aspetto è indubbiamente più controverso. In generale, in tema di esecuzioni mobiliari si dovrebbe applicare l’articolo 26 c.p.c., il quale determina la competenza esclusiva in tema di pignoramento di cose mobili del “giudice del luogo in cui le cose si trovano”, ma non è così semplice individuare dove i nomi a dominio possano essere fisicamente “localizzati”, tutt’altro. Nel dubbio, è bene fare riferimento al luogo in cui il convenuto ha la propria sede/domicilio o agli altri criteri stabiliti dal codice di procedura civile, ove il domicilio del convenuto fosse sconosciuto.

Quanto all’incombente di trascrivere l’atto di pignoramento “del diritto di proprietà industriale entro otto giorni dalla notifica” si ritiene che tale trascrizione debba essere fatta direttamente all’authority, come ad esempio il Registro del ccTLD.it il quale provvederà a mettere  il nome a dominio come nello stato di “serverDeleteProhibited/ serverUpdateProhibited/ serverTransferProhibited” dei nomi coinvolti, al fine di non nuocere alle ragioni delle parti, nelle more del giudizio. Lo stato di “serverDeleteProhibited/ serverUpdateProhibited/ serverTransferProhibited”, infatti, consente al Registro.it di mantenere inalterati i dati del nome a dominio nel Data Base dei Nomi Assegnati impedendo così all’assegnatario di porre in essere atti dispositivi sullo stesso, senza pregiudicarne la visibilità in rete(cit. http://www.iit.cnr.it/sites/default/files/b4-07-2015_0.pdf).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pur non potendo ancora trovare un riferimento testuale nella normativa vigente in merito alla pignorabilità del nome a dominio, si può sostenere che vi siano comunque i presupposti giuridici per poter considerare tale bene immateriale parte del patrimonio del debitore e in quanto taleassoggettabile all’esecuzione forzata, se necessario.

 

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