Con la sentenza 25 gennaio 2017, causa C-367/15, la Corte di Giustizia si è soffermata sul calcolo del risarcimento del danno derivante dalla violazione dei diritti di proprietà intellettuale e ha ritenuto che la previsione di un risarcimento forfettario pari al doppio dei canoni previsti per lo sfruttamento dell’opera d’ingegno sia conforme alla normativa comunitaria.
In particolare, con domanda di pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE, il Sad Najwyzszy, la Corte Suprema polacca, ha chiesto alla Corte di Giustizia di valutare se l’art 79, paragrafo 1, punto 3, lettera b) dell’UPAPP (legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi) sia compatibile con la disciplina prevista dall’art. 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della direttiva 2004/48. La normativa polacca, nello specifico, ha previsto che, in caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, sia riconosciuto un risarcimento pari al doppio dei canoni normalmente dovuti per lo sfruttamento dell’opera.
È d’uopo precisare che, successivamente all’adozione della decisione di rinvio alla Corte di Giustizia, la disposizione nazionale polacca è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui ha consentito al titolare di un diritto patrimoniale d’autore di richiedere, in caso di violazione colposa, il versamento di una somma pari al triplo della remunerazione adeguata. Il giudice nazionale, ciononostante, ha mantenuto la propria questione pregiudiziale sulla quale, pertanto, si è espressa la Corte di Giustizia evidenziando i seguenti profili:
- Lo standard minimo di tutela previsto dalla direttiva 2004/48/CE.
- Il rapporto di proporzionalità tra danno e risarcimento.
- Il carattere punitivo del risarcimento.
- La prova del nesso di causalità tra fatto generatore e danno subito.
- A. Lo standard minimo di tutela previsto dalla direttiva 2004/48/CE.
La ratio sottesa all’emanazione della direttiva 2004/48/CE deve essere individuata nella necessità di garantire uno standard di tutela della proprietà intellettuale che sia elevato, effettivo ed omogeneo. Nello specifico, l’art. 3, paragrafo 2, della suddetta normativa statuisce che le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti dagli Stati membri debbano essere effettivi, proporzionati e dissuasivi. A ciò non osta che la legislazione nazionale preveda “strumenti” più favorevoli ai titolari dei diritti rispetto a quanto indicato in ambito europeo. Ciò significa che la sussistenza di uno standard minimo di tutela predisposto dalla direttiva 2004/48/CE non sia contrario alla previsione di misure più incisive ad opera degli Stati membri. A ciò si aggiunga che la direttiva si pone in un più ampio contesto dove devono essere considerati anche gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali tra cui il Trattato ADPIC, la Convenzione di Berna e la Convenzione di Roma che prevedono ampie garanzie per i titolari dei diritti. L’individuazione, pertanto, del pagamento di una somma equivalente al doppio del canone ipotetico predisposto per lo sfruttamento dei diritti inerenti alla proprietà intellettuale, non è in contrasto con la disciplina prevista dall’art. 13 della direttiva 2004/48/CE purché il risarcimento in questione sia da qualificare come misura idonea a garantire lo standard di tutela minimo prescritto tra i Paesi membri dell’Unione. A tal proposito la Corte specifica che il mero versamento del canone ipotetico non sia idoneo a garantire il risarcimento dell’integralità del danno effettivamente subito poiché tale pagamento non garantisce il rimborso di eventuali spese legate alla ricerca e all’identificazione di possibili atti di contraffazione.
- B. Il rapporto di proporzionalità tra danno e risarcimento
Un ulteriore problema si è posto in ordine al rispetto del principio di proporzionalità che sempre deve guidare il giudice nella commisurazione della sanzione. A tal proposito la Corte è apparsa cristallina. Ha affermato a chiare lettere la liceità di un risarcimento basato sul doppio del canone ipotetico previsto per lo sfruttamento dei diritti patrimoniali d’autore pur non riscontrando un giudizio volto a comminare la sanzione in relazione all’effettivo danno patito. La mancanza di un’esatta proporzionalità tra danno e risarcimento, infatti, è insita nella stessa nozione di risarcimento forfettario espressamente previsto dall’art. 13 della direttiva 2004/48/CE. In ogni caso il doppio del canone ipotetico equivale in pratica a un risarcimento il cui importo rimane al di sotto di quanto potrebbe richiedere il titolare in base ai principi generali ai sensi dell’art. 79 dell’UPAPP. Vero è che l’importo così stabilito potrebbe, nella pratica, superare in modo considerevole il danno effettivamente subito. Una domanda di tal genere, tuttavia, costituirebbe un palese abuso del diritto vietato dalla direttiva 2004/48/CE; il giudice pertanto non sarebbe vincolato alla domanda del titolare del diritto violato nella commisurazione dell’equivalente monetario.
- C. Il carattere punitivo del risarcimento
La Direttiva 2004/48/CE non prevede un obbligo per gli Stati membri in ordine alla previsione di un risarcimento punitivo. La mancanza di un obbligo, tuttavia, non comporta il divieto di introdurre una misura di tal genere. Ciò significa che se gli Stati prevedono un risarcimento che, oltre a riparare il danno, abbia connotazioni punitive, non è possibile invocare l’art. 13 per dedurre la non conformità della normativa nazionale al diritto comunitario. La normativa europea oggetto d’esame, infatti, nulla statuisce al riguardo e pertanto non è possibile desumere prescrizioni non previste. A ciò si aggiunga che il fine perseguito dalla normativa è quello di garantire uno standard di tutela elevato; prescinde, quindi, dalla sussistenza o meno di un carattere punitivo.
- D. La prova del nesso di causalità tra fatto generatore e danno subito
Pietra angolare nella valutazione del danno è certamente la prova del nesso di causalità tra condotta ed evento. La previsione di un risarcimento pari al doppio del canone potrebbe pretermettere la valutazione sul rapporto di causa-effetto. A tal proposito la Corte di Giustizia ha sottolineato che un’argomentazione di tal genere sia basata su una nozione di causalità eccessivamente restrittiva che postula non solo un rapporto di causalità tra condotta e danno subito ma anche tra fatto e importo preciso del danno. Un’interpretazione del genere, tuttavia, sarebbe inconciliabile con l’essenza stessa di risarcimento forfettario ex art. 13 della direttiva 2004/48/CE; per sua natura, infatti, il risarcimento forfettario non può essere commisurato al danno effettivo.
Mediante le argomentazioni sopra enunciate, la Corte di giustizia ha fugato i dubbi in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 13 della direttiva 2004/48 sancendo, a chiare lettere, la conformità di meccanismi risarcitori alternativi a quelli tradizionali che non siano necessariamente ancorati alla dimostrazione effettiva del danno. L’assunto appare di particolare rilievo se si considera la giurisprudenza delle corti nazionali, fortemente legate allo stretto rapporto di causalità tra condotta e danno subito. La decisione, quindi, potrebbe avere conseguenze rilevanti: gli Stati potrebbero, infatti, spostare l’attenzione dall’esatta quantificazione del danno all’effettiva e celere tutela dei diritti di proprietà intellettuale. La rinuncia ad una precisa commisurazione del danno patito mediante la previsione di somme già identificate nel loro quantum, peranto, potrebbe avere un effetto dirompente in termini di ragionevole durata del processo ex art. 6 CEDU. L’immediata elargizione della somma prevista dal legislatore, infatti, eliminerebbe rapidamente le conseguenze dannose della condotta illecita, riducendo, così, la durata dei procedimenti giudiziari. In tal modo lo Stato riuscirebbe ad effettuare un enforcement decisamente più efficace. Senza contare che un meccanismo di tal genere permetterebbe di non ingolfare la macchina giudiziaria con richieste risarcitorie la cui soluzione generalmente comporta l’impiego di diversi anni per l’emanazione della sentenza, con conseguente condanna dell’Italia da parte della Corte di Strasburgo per l’eccessiva durata dei processi.