Giappone: l’apertura verso un modulato diritto all’oblio

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Il diritto all’oblio sembra stia riuscendo a farsi strada anche nel territorio del Sol Levante dove, per la prima volta, lo scorso 28 febbraio, una corte di primo grado ha riconosciuto il diritto all’oblio.

La Corte distrettuale di Saitama si è infatti pronunciata sulla richiesta di un uomo condannato a una multa di 500 mila yen per reati connessi a pornografia e prostituzione infantile ordinando a Google di provvedere a rimuovere tutti gli articoli di giornale riportanti la notizia del suo arresto di tre anni prima.

La Corte si è dunque espressa a favore del ricorrente, riconoscendogli il diritto a veder rimosse dalla rete internet informazioni personali considerate non più rilevanti e addirittura lesive della sua persona. La diretta conseguenza di questo ragionamento è dunque l’ordine di rimozione delle informazioni rivolto a Google.

Il caso in questione non è però, a ben vedere, il primo che porta a un ordine di rimozione dei risultati di una ricerca. Non è pertanto questo il profilo innovativo della sentenza. È la base giuridica su cui il giudice distrettuale fonda la propria decisione, vale a dire il diritto all’oblio. Le precedenti decisioni che raggiungevano il medesimo obiettivo di rimozione erano invece imperniate sul diritto alla privacy.

Lo scorso mese di ottobre, la Corte distrettuale di Tōkyō aveva richiesto a Google di procedere con la rimozione di risultati che riportavano dei legami del ricorrente con una organizzazione criminale, sulla base di una lesione della sua privacy. Alcuni commentatori hanno voluto leggervi un primo passo in direzione al diritto all’oblio, ma resta il fatto che, alla luce di una costruzione da parte del giudice incentrata sul diritto alla privacy, era sicuramente prematuro parlare di vero e proprio diritto all’oblio.

Nel quadro della rimozione a garanzia della tutela della privacy è da inserirsi l’iniziativa di Yahoo Japan che, a partire dal mese di marzo 2015, si è dotato di un corpus regolamentare sulla rimozione di informazioni dal proprio motore di ricerca. Sulla base di queste regole, Yahoo Japan si incarica di rimuovere, a fronte di richieste specifiche, tutte le informazioni riguardanti crimini minori, salute ovvero indirizzi e numeri di telefono non di pubblico dominio, in quanto considerate lesive del diritto alla privacy. Tuttavia, Yahoo Japan ha contestualmente precisato ulteriori requisiti giudicati fondamentali per poter procedere direttamente alla rimozione, quali l’età del richiedente (adulto o minore) e il suo essere o meno una figura pubblica. Quest’ultimo requisito, in particolare, è indice della volontà di Yahoo Japan di cercare di garantire un bilanciamento tra privacy e diritto all’informazione, optando così per una limitata e selettiva rimozione di quelle informazioni considerabili di pubblico interesse, al fine di non comprimere indebitamente il diritto all’informazione.

Se dunque si può affermare che il diritto all’oblio non fosse in assoluto propriamente nuovo alla giurisprudenza nipponica, era sino ad ora era mancata la costruzione del nesso tra rimozione di contenuto e appunto diritto all’oblio. È questo passo ulteriore e fondamentale che ha compiuto il giudice distrettuale di Saitama.

Certamente la recente pronuncia di Saitama costringerà le corti ad approfondire la questione, con particolare riferimento alla oggettiva difficoltà nel trovare un punto di equilibrio nel bilanciamento tra diritto all’oblio da un lato e libertà di espressione e diritto all’informazione dell’opinione pubblica dall’altro.

Il giudice distrettuale Kobayashi introduce un diritto all’oblio per così dire modulare, asserendo che il diritto all’oblio non deve essere riconosciuto in maniera assoluta, quanto strutturato attorno a due fattori: la natura del crimine e la quantità di tempo effettivamente trascorso. La garanzia del diritto all’oblio viene così ancorata alla necessaria riabilitazione del colpevole, che dunque merita una particolare protezione della propria vita privata proprio per non vedere compromesso il percorso riabilitativo. La consapevolezza che la rete non dimentica e la difficoltà che questo pone in termini di qualità della nuova vita urge una riflessione sulla opportunità della rimozione dell’informazione.

La pronuncia di Saitama fa seguito a un ordine emesso lo scorso mese di luglio, sempre da parte della stessa Corte, di un ordine indirizzato a Google di procedere con la rimozione di tutti i risultati relativi all’arresto dell’uomo, proprio al fine di non pregiudicarne la riabilitazione e il reinserimento nel consesso sociale. Google naturalmente si è opposta all’ordine, non dandovi esecuzione. Google risponde con i medesimi rilievi anche dinnanzi alla pronuncia di dicembre e con un contestuale appello in secondo grado, presso l’Alta Corte di Tokyo. Ciò non ha comunque impedito ai risultati della ricerca di essere immediatamente rimossi dalla rete.

Per concludere, pare potersi affermare che il giudice di Saitama si sia mosso, consapevolmente, lungo il sentiero tracciato dalla Corte di giustizia. Non resta dunque che attendere se la giurisprudenza inizierà a fare proprio questo orientamento.

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